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Responsabilità delle società partecipanti alla scissione

Responsabilità delle società partecipanti alla scissione

Responsabilità delle società partecipanti alla scissione

Ai sensi dell’art.2506-quater c.c. “Ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico”.

Tra gli effetti della scissione il codice civile ricomprende la responsabilità solidale delle società partecipanti alla scissione, limitata, tuttavia, al valore del patrimonio netto conferito.

Sotto il profilo fiscale l’operazione di scissione è disciplinata dall’art.173 Tuir e dall’art.15 del D.Lgs. 472/97.

Secondo quanto disposto dall’art.173 Tuir “ gli obblighi tributari della società scissa riferibili a periodi di imposta anteriori alla data dalla quale l’operazione ha effetto sono adempiuti in caso di scissione parziale dalla stessa società scissa o trasferiti, in caso di scissione totale, alla società beneficiaria appositamente designata nell’atto di scissione”.

L’art.15 del D.Lgs.472/97 afferma che “nei casi di scissione anche parziale di società od enti, ciascuna società od ente è obbligato in solido al pagamento delle somme dovute per violazioni commesse anteriormente alla data dalla quale la scissione produce effetto”.

Quindi, in virtù della prevalenza della norma speciale (quella tributaria) rispetto a quella generale (quella codicistica) viene estesa la solidarietà illimitata tra scissa e beneficiaria per i debiti tributari, anche in forza del principio della unitarietà dell’imposta.

La responsabilità solidale illimitata per i debiti tributari, riferibili a periodi d’imposta anteriori alla data dalla quale la scissione produce effetto, si estende, oltre che all’imposta principale, anche agli interessi e agli oneri accessori.

Corte di Cassazione (Cass. Civ, Sez. Trib, 3 novembre 2016, n. 22225)

Come precisato dalla Corte di Cassazione (Cass. Civ, Sez. Trib, 3 novembre 2016, n. 22225):

“Tale limitazione alla quota del patrimonio netto conferito potrà assumere rilevanza in sede di regresso con la società scissa obbligata in solido, ma non nei confronti della Agenzia delle Entrate nei cui confronti sussiste solidarietà integrale indipendentemente dalla sussistenza o meno della integrità del patrimonio originariamente considerato in capo al debitore originario piuttosto che pro quota a favore di soggetti che gli siano succeduti nei singoli elementi patrimoniali”.

Alla stessa conclusione giunge la CTR per la Campania – Sez.34 (sentenza del 20/03/17 n.2502), la quale esclude che “il pagamento dei debiti tributari benefici delle limitazioni previste dagli articoli 2506-bis e 2506-quater c.c., che circoscrivono la responsabilità nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto assegnato o rimasto alla società beneficiaria della scissione”. Con tale sentenza viene nuovamente rimarcata la supremazia delle norme speciali su quelle generali.