Ammortamento al 140% per favorire gli investimenti in automobili nuove
Ammortamento al 140% per favorire gli investimenti in automobili nuove
L’articolo che segue è pubblicato su Mysolution|Post e qui riprodotto per gentile concessione dell’Editore.
Tra le misure adottate dal Governo per favorire gli investimenti privati troviamo il c.d. “superammortamento”, contenuto nella Legge di stabilità 2016 (L.208/2015), che consiste in una maggiorazione del 40% del costo fiscalmente riconosciuto per l’acquisizione, effettuata dal 15/10/2015 al 31/12/2016, di nuovi beni strumentali.
Il superammortamento può essere applicato anche all’acquisto di automobili ed autoveicoli determinando, così, un’agevolazione fiscale derivante dalla possibilità di ammortizzare fiscalmente detti beni al 140% al posto del 100%.
Agevolazioni fiscali per chi acquista auto nuove Share on XIl super ammortamento al 140% produce effetti fiscali, economici e finanziari diversi a seconda che si tratti di auto a deducibilità integrale, auto concesse in benefit ai dipendenti, auto non assegnate o auto acquistate in leasing. Inoltre in base a quanto disposto dal c.92 « fermo restando quanto disposto al comma 91 e solo per gli investimenti effettuati nello stesso periodo ivi previsto, sono altresì maggiorati del 40 per cento i limiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria dei beni di cui all’articolo 164, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
Auto a deducibilità integrale
Fiscalmente, un auto si considera a deducibilità integrale se impiegata come strumentale nell’attività dell’impresa o è adibita ad uso pubblico (noleggiatori, tassisti, autoscuole). Nel caso delle auto a deducibilità integrale il super ammortamento produce effetti identici a quelli prodotti su ogni altro tipo di cespite: l’agevolazione fiscale sarà pari al 140% del costo, da ripartire all’interno della durata fiscale prevista per l’ammortamento.
Auto concesse in benefit ai dipendenti
Il super ammortamento è sempre pari al 140% del costo dell’auto, ma la deduzione fiscale è limitata al 70% del costo stesso (restando invariata la percentuale di deducibilità già prevista dal TUIR).
Auto non esclusivamente strumentali
La norma prevede la maggiorazione del 40% anche per i limiti di spesa su cui calcolare le quote di ammortamento e i canoni di leasing dei mezzi di trasporto a motore che non vengono utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa, limiti attualmente individuati dall’art. 164, comma 1, lettera b), TUIR.
A titolo di esempio ll limite del costo fiscale delle auto (18.076 euro) deve essere aumentato del 40% e risulta quindi incrementato fino ad 25.306 euro.
Attenzione: l’incremento del limite non riguarda le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti. Il richiamo della norma è solo alla lettera b dell’art. 164 e non alla lettera b-bis.
La deducibilità del costo resta invariata nella misura del 20% relativamente a autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli che non siano utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa.
Autovettura | Deducibilità | Ammortamento agevolato |
Strumentale | 100% | 140% del costo dell’autovettura. |
Uso promiscuo a dipendenti | 70% | 140% del costo dell’autovettura. |
Utilizzo nell’attività di impresa o lavoro autonomo | 20% | 140% del minore tra il costo dell’autovettura e il nuovo limite fiscalmente deducibile (Euro 25.306,39). |
Auto acquistate in leasing
Per le auto in leasing, la maggiorazione del 40% si ripartisce in funzione del periodo massimo di deduzione dei canoni. Per le auto a deducibilità integrale e per quelle date in benefit ai dipendenti, il super ammortamento permette di accelerare il recupero dell’agevolazione fiscale in 24 mesi (la metà del periodo di ammortamento).