Le attività propedeutiche all’attestazione del piano
Le attività propedeutiche all’attestazione del piano
La relazione di attestazione deve ricomprendere un nucleo minimo ed indefettibile di riscontri ed informazioni, la cui assenza può rappresentare un sintomo di lesione del ruolo di garanzia svolto dalla medesima. La circolare n. 34/E dell’ Agenzia delle Entrate ne illustra le principali caratteristiche ai fini della transazione fiscale.
Ciò premesso, di seguito sono declinati, sinteticamente, gli elementi che la predetta relazione deve contenere, nella considerazione che, in assenza di un corpus normativo specificamente dedicato all’argomento, quelle che vengono fornite sono indicazioni la cui ricorrenza consente, in linea generale, di ritenere la relazione proposta coerente con la finalità che la stessa deve perseguire.
Il ruolo dell’attestatore
L’attestatore è chiamato a controllare la veridicità dei dati aziendali, tenendo conto dell’adeguatezza e del corretto funzionamento del sistema amministrativo e contabile che li ha prodotti.
L’eventuale sussistenza, a seconda delle dimensioni dell’impresa, di presidi finalizzati al controllo interno e all’individuazione dei principali rischi aziendali (il control risk, l’ineherent risk ed il detection risk) può rappresentare un elemento atto a favorire il giudizio circa l’attendibilità dei dati contenuti nel piano oggetto di attestazione.
Tale attività richiede un’analisi dei dati contabili dell’azienda, con particolare riferimento a quelli che sono direttamente assunti a base della realizzazione del piano.
Verifiche e controlli dell’attestatore
In adesione al principio di revisione internazionale “(ISA Italia) 500 -elementi probatori”, elaborato dall’Associazione italiana delle società di revisione legale (ASSIREVI), l’attestatore verificherà il rispetto delle seguenti asserzioni:
- Esistenza: verifica che una determinata attività o passività siano esistenti ad una certa data;
- Diritti ed obblighi: appuramento che un’attività o una passività siano di pertinenza dell’azienda ad una certa data;
- Manifestazione: controllo che un’operazione (o un evento) di pertinenza dell’azienda abbia avuto luogo nel periodo di riferimento;
- Completezza: verifica che non vi siano operazioni non contabilizzate o per le quali manchi un’adeguata base informativa;
- Valutazione: appuramento che le attività o le passività siano contabilizzate a valori appropriati;
- Misurazione: verifica che le operazioni siano correttamente contabilizzate ed i costi ed i ricavi imputati per competenza;
- Presentazione e Informativa: verifica che una voce o un’operazione siano evidenziate, classificate e corredate da adeguata informativa.
L’attestatore, pertanto, vaglierà la veridicità dei dati accolti nel piano, di quelli contenuti nella documentazione allegata allo stesso e degli elementi necessari alla sua predisposizione, circoscrivendo il proprio perimetro di controllo intorno alle informazioni su cui si fondano le previsioni.
La validazione delle informazioni patrimoniali, economiche e finanziarie, che rappresentano i dati di partenza del programma di risanamento o liquidazione, rappresenta una forma di garanzia volta ad attestare che le stesse siano attendibili e in grado di fornire un quadro fedele della situazione dell’azienda e della presumibile evoluzione della gestione.
Tutte le assunzioni alla base del lavoro di attestazione e, soprattutto, la descrizione dei riscontri effettuati, dovranno essere pertanto puntualmente rinvenibili nella relazione di attestazione.
La fattibilità tecnico-finanziaria del piano
Per quanto concerne la fattibilità tecnico-finanziaria del piano, un passaggio fondamentale è rappresentato dalla diagnosi delle cause della crisi di impresa.
Infatti, l’attestatore, basandosi sul contenuto del piano sottoposto al suo giudizio, è chiamato ad accertare, tramite analisi quali-quantitative, che i fattori di criticità siano stati puntualmente individuati e che, data la loro struttura ed intensità, sia possibile superarli.
Considerato che una corretta diagnosi della crisi è una precondizione necessaria per valutare se la strategia proposta nel piano possa essere efficace, nella relazione di attestazione deve potersi individuare quali strumenti diagnostici siano stati utilizzati, la completezza del set informativo messo a disposizione dell’attestatore e i risultati cui lo stesso è pervenuto.
Indicatori e quozienti economici, patrimoniali e finanziari
A tali fini, può essere utile valutare l’avvenuta elaborazione di eventuali indicatori e quozienti economici, patrimoniali e finanziari, atti a corroborare le valutazioni qualitative, attraverso una rappresentazione diretta e riscontrabile degli elementi di disequilibrio maggiormente significativi. Ad esempio, analisi supportate dai valori della leva operativa e di quella finanziaria, dagli indici di struttura, di rotazione del magazzino e dell’attivo, dalla valutazione dei tempi medi di incasso dei crediti e di pagamento dei debiti, che possono fornire evidenza delle criticità relative alla gestione della tesoreria aziendale.
Analisi delle ipotesi del piano
Con particolare riferimento al tema della fattibilità del piano, riveste fondamentale importanza la sussistenza di specifiche analisi condotte dell’attestatore sulle principali ipotesi che il management pone a fondamento della strategia di risanamento, che devono essere chiaramente evidenziate nel piano medesimo. In particolare, qualora sia prevista la liquidazione del patrimonio aziendale, dalla relazione dell’attestatore deve potersi evincere l’attendibilità del metodo utilizzato per stimare il valore di realizzo dei cespiti.
Inoltre, se il piano fa riferimento a corrispettivi di cessione concordati con terzi acquirenti, dalla stessa relazione deve risultare che l’imprenditore ha compiutamente documentato lo svolgimento delle trattative.
L’ action plan nei piani che prevedono la continuazione dell’attività di impresa
Per quanto concerne, invece, i piani che prevedono la continuazione dell’attività di impresa, occorre verificare che l’action plan predisposto dal management aziendale specifichi le condizioni necessarie per la sua attuazione. A tal fine, la relazione di attestazione deve confermare che i meccanismi causali posti a fondamento dell’action plan siano idonei a raggiungere gli obiettivi prefissati, suffragandone la coerenza interna ed esterna.
Analisi di coerenza interna ed esterna
Particolare attenzione deve essere posta a quelle situazioni nelle quali i risultati prospettati siano migliori di quelli storicamente conseguiti dall’impresa, ovvero superiori rispetto a quelli che sono previsti per il mercato di riferimento. In tali casi, l’attestatore deve corroborare la realisticità delle ipotesi formulate, verificando, da una parte, che le ragioni dell’over performance siano state accuratamente illustrate nel piano, dall’altra, che l’impresa possa ragionevolmente conseguirle, alla luce delle sue specifiche caratteristiche, di futuri mutamenti del contesto competitivo in cui opera, ovvero di altri eventi altamente probabili.
Illustrati, seppur brevemente, quelli che sono gli elementi che si ritiene debbano essere compendiati all’interno della relazione di attestazione, passiamo ad analizzare i criteri di valutazione che devono essere adottati dagli Uffici in sede di esame della proposta di trattamento.
Per approfondire
Scarica la circolare n. 34/E