PMI innovative e agevolazioni per gli investitori
PMI innovative e agevolazioni per gli investitori
PMI innovative e agevolazioni per gli investitori. L’Agenzia delle Entrate, con Risposta ad Interpello n. 475 del 16 ottobre 2020, ha chiarito alcuni dubbi interpretativi sulla definizione di PMI innovativa e di ammissibilità alle agevolazioni fiscali previste dall’art. 29 del D.L. 179/2012 e, poi, estese agli investitori in PMI innovative ai sensi dell’art. 4, co. 9, del D.L. 3/2015. Tali agevolazioni consistono in detrazioni o deduzioni a favore degli investitori, persone fisiche o giuridiche, in capitale di rischio della PMI innovativa.
Agevolazioni a favore degli investitori in capitale di rischio della PMI innovativa. Share on XLa definizione di PMI “ammissibile”
Le modalità attuative di tali incentivi fiscali sono state determinate dal Decreto interministeriale del 7 maggio 2019 il quale ha definito come ammissibili alle agevolazioni fiscali quelle PMI innovative che abbiano ricevuto l’investimento da non oltre 7 anni dalla prima vendita commerciale.
Sono, inoltre, ammissibili anche le PMI innovative che dichiarino attraverso la relazione di un perito esterno, di non aver ancora dimostrato il proprio potenziale di generare rendimenti sebbene siano trascorsi fino a 10 anni dalla prima vendita commerciale.
Per le PMI innovative la cui prima vendita commerciale risalga a più di 10 anni, senza vincoli temporali, l’accesso alle agevolazioni fiscali è consentito nel caso in cui l’investimento in capitale di rischio sia corredato da un business plan che attesti la realizzazione di un progetto commerciale in merito ad un nuovo prodotto o mercato superiore al 50% del fatturato medio dei precedenti 5 anni.
L’accesso alle altre agevolazioni
La definizione, così data dalle norme, di PMI innovativa ammissibile non coincide con la definizione di PMI innovativa i cui requisiti sono definiti ad opera dell’art. 4 del D.L. 3/2015. Da ciò la richiesta di chiarimento dell’istante in merito alla possibilità, pur non rispondendo alla definizione descritta al paragrafo precedente, ma dichiarandosi PMI innovativa, di poter accedere agli altri incentivi previsti per questa tipologia di imprese. L’Agenzia delle Entrate chiarisce, in merito, che l’impresa, purché rispondente alla qualifica di PMI innovativa, possa accedere alle agevolazioni previste, diverse da quella attuata dal Decreto interministeriale di cui sopra, in quanto la definizione di PMI innovativa ammissibile rileva solamente per quest’ultima fattispecie.
I requisiti di ammissibilità
L’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, chiarito le ragioni che hanno condotto il Legislatore a prevedere, secondo la definizione di PMI innovativa ammissibile, maggiori condizioni per poter accedere alle agevolazioni fiscali sugli investimenti in capitale di rischio. I requisiti di ammissibilità rispondono, infatti, alla normativa europea sugli aiuti di Stato. L’incentivo al finanziamento del capitale di rischio deve essere conforme agli orientamenti comunitari espressi dalla Commissione europea con comunicazione n. 2014/C 19/04 del 22 gennaio 2014.
Limite massimo agli investimenti agevolabili
L’Agenzia delle Entrate, ritenendo, quindi, l’istante non conforme alla definizione di PMI innovativa ammissibile, esclude che le agevolazioni fiscali di cui all’art. 29 del D.L. 179/2012 siano applicabili al caso specifico. Di conseguenza si ritiene inapplicabile anche il limite all’investimento agevolabile di cui all’art. 4, co. 7, del Decreto interministeriale del 7 maggio 2019. L’agevolazione è, infatti, ammissibile a condizione che i conferimenti agevolabili non superino complessivamente per la singola PMI innovativa i 15 milioni di Euro. Gli investimenti effettuati dai soci verso una PMI innovativa non ammissibile non sono oggetto di computo nel suddetto limite massimo anche nel caso in cui la PMI dovesse in futuro essere identificata come ammissibile.