Gli assetti organizzativi dell’impresa
Gli assetti organizzativi dell’impresa
Quaderno n. 18 della Scuola Superiore della Magistratura
E’ stato pubblicato il Quaderno n. 18 della Scuola Superiore della Magistratura: “Gli assetti organizzativi dell’impresa”. La collana si collega idealmente a quella inaugurata negli anni ‘80 del secolo scorso dal Csm e dedicata agli incontri di studio. I singoli volumi sono disponibili liberamente sul sito della Scuola e nell’ambito della biblioteca virtuale che contiene le pubblicazioni ufficiali dello Stato.
L’art. 2086 c.c., rimasto nel codice civile sotto la rubrica «direzione e gerarchia dell’impresa», affermava il principio di sovraordinazione dell’imprenditore. Il d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155, collocando una nuova norma nell’ambito di una disposizione generale, ha iniziato con il modificare la rubrica, intitolata alla «gestione dell’impresa», ed ha continuato dettando una clausola a contenuto generico sui doveri dell’imprenditore, dotata di autonoma precettività, ma necessariamente da integrare mediante concetti della scienza economico-aziendale.
Rischio di azioni di responsabilità
La materia necessita di una trattazione ampia e multidisciplinare, che spazia dai principî giuridici (individuazione degli specifici doveri e responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo), sino ai principî di organizzazione aziendale ed alla rilevazione tempestiva della crisi d’impresa.
Oggetto dell’indagine è il nuovo secondo comma dell’art. 2086 c.c.: all’apparenza poche righe, ma ricche di contenuti, tanto che si può prevedere non vi saranno azioni di responsabilità, e non solo, in cui non sarà implicato.
Verso l’impresa manageriale
Occorre sùbito rilevare che la norma spinge l’imprenditore italiano verso nuovi compiti: a passare da una struttura da c.d. impresa familiare, con elementi personalistici forti e rapporti per lo più informali, al modello della c.d. impresa manageriale, capace di superare i rischi insiti nel primo modello di imprenditorialità (debolezza competitiva, carenze procedurali, sottocapitalizzazione, passaggi generazionali).
Gli assetti organizzativi dell’impresa analizzati nel Quaderno n. 18 della Scuola Superiore della Magistratura Share on XBuona e corretta amministrazione (non solo prevenzione della crisi)
Il legislatore, mediante la modifica della rubrica, attribuisce all’impresa un compito esplicito:
quello di organizzare al meglio i fattori produttivi, anche allo scopo di prevenzione della crisi d’impresa e della perdita della c.d. continuità aziendale.
La congiunzione «anche» si lascia interpretare nel senso che la prevenzione della crisi sia solo uno dei fini della obbligatoria predisposizione di adeguati assetti: prima di tutto vi è, in una prospettiva di buona e corretta amministrazione, lo svolgimento dell’attività con il migliore profitto ed un opportuno controllo dei rischi.
L’attenzione dedicata alla nuova funzione di prevenzione della crisi non deve, in ogni caso, lasciare in ombra gli assetti organizzativi nelle società in bonis, non a rischio di perdere la continuità aziendale.
L’organizzazione d’impresa è ricondotta alla gestione di un complesso di rischi, ma non certo a mera tutela del ceto creditorio.
Il d.lgs. n. 14 del 2019 abbandona definitivamente la visuale tradizionale
della tutela esclusiva del ceto creditorio nella prospettiva della espulsione dell’impresa insolvente dal mercato, per approdare ad un fine conservativo, finalizzato a recuperare e mantenere all’interno della vita economica l’impresa o le sue strutture produttive.
Se, poi, si guarda alla specifica finalità degli assetti come preavviso di crisi, occorre considerare il tradizionale istituto del capitale sociale: la cui ragione viene individuata nel costituire un “segnale di allarme” all’approssimarsi della crisi. Esso conserva detta funzione, come meglio si vedrà, nell’esame degli indici di crisi elaborati dalla scienza aziendalistica.
L’attenzione dedicata alla nuova funzione di prevenzione della crisi non deve, in ogni caso, lasciare in ombra gli assetti organizzativi nelle società in bonis, non a rischio di perdere la continuità aziendale. L’organizzazione d’impresa è… Share on XLe principali critiche
Ai fini di stimolare il dibattito e le riflessioni, si possono ricordare le critiche mosse:
- la disposizione sarebbe visibilmente viziata da un “eccesso di ambizione”;
- non in ciò si esaurisce l’attività di gestione, il primo dovere degli amministratori consistendo nel compiere le operazioni che rientrano nell’oggetto sociale;
- la nuova rubrica «gestione dell’impresa» confonderebbe le idee, più di quanto riassuma il contenuto della disposizione;
- la riforma non è diretta al miglioramento delle condizioni in cui operano le imprese, ma all’agevolazione dell’amministrazione burocratica della giustizia, identificando alcuni “responsabili necessari”;
- la disposizione è collocata nel punto sbagliato del codice, perché il primo comma appartiene al diritto del lavoro, mentre il secondo comma non riguarda le imprese individuali, bensì solo quelle societarie e collettive; il primo comma si applica a tutte le imprese, e perciò all’imprenditore individuale, il secondo si applica soltanto a chi possa dirsi un “imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva”;
- il secondo comma dell’art. 2086 sembra sottintendere che si guardi all’impresa dal punto di vista della sua decadenza;
- la norma avrebbe dovuto richiamare i principî di corretta amministrazione.