Perizia di stima nella scissione mediante scorporo
Perizia di stima nella scissione mediante scorporo
Primi chiarimenti nella massima n.209 del 16 Novembre 2023 (notariato milanese) sulla Scissione mediante scorporo
L’art. 51 del d.lgs. 19/2023, ha introdotto nel codice civile l’art. 2506.1, con il quale fa ingresso nell’ordinamento italiano una nuova variante della scissione, denominata scissione mediante scorporo. Essa viene definita come una scissione nella quale la società scissa assegna parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione e a sé stessa le relative azioni o quote, continuando la propria attività. La caratteristica che contraddistingue questa variante, dunque, consiste nell’assegnazione della partecipazione nella beneficiaria, emessa in cambio dell’assegnazione patrimoniale compiuta, non già ai soci della scissa come prevede l’art. 2506, comma 1, c.c., bensì alla stessa scissa.
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Massima n.209 del 16 Novembre 2023 (notariato milanese)
È legittima una scissione mediante scorporo – con assegnazione di parte del patrimonio della società scissa a una o più beneficiarie, a fronte dell’assegnazione di partecipazioni di queste ultime alla società scissa stessa – anche nei confronti di società beneficiarie preesistenti. Qualora la o le beneficiarie preesistenti non siano possedute interamente dalla società scissa e non ricorra un’altra fattispecie caratterizzata da inesistenza o irrilevanza del rapporto di cambio, non può tuttavia trovare applicazione la medesima disciplina dettata per la fattispecie di cui all’art. 2506.1 c.c. (scissione mediante scorporo a favore di beneficiarie di nuova costituzione), in forza dell’art. 2506-ter, comma 3, c.c., in quanto la determinazione del rapporto di cambio assume rilevanza e rende quindi applicabile l’ordinaria disciplina di cui agli artt. 2501-quater, 2501-quinquies e 2501-sexies c.c.
La scissione mediante scorporo – a favore di beneficiarie di nuova costituzione o anche preesistenti – non richiede la perizia di stima ai sensi degli artt. 2343 e 2465 c.c., a meno che si tratti di una scissione di una società di persone a favore di società di capitali (ai sensi dell’art. 2501-sexies, comma 7, c.c.) o che si versi in una delle altre situazioni che rendono necessaria tale perizia, mutatis mutandis, nelle ipotesi di fusione o di scissione.
La scissione mediante scorporo – a favore di beneficiarie di nuova costituzione o anche preesistenti – può essere eseguita con assegnazione di qualsiasi componente del patrimonio della società scissa, a prescindere dal fatto che l’oggetto dell’assegnazione sia o non sia qualificabile come ramo d’azienda, dovendosi intendere che la locuzione finale dell’art. 2506.1, comma 1, c.c. (là dove prevede che la scissa effettui l’operazione “continuando la propria attività”) individui quale elemento caratterizzante della fattispecie la circostanza che la società scissa non si estingua per effetto della scissione, bensì continui ad esistere.
La beneficiaria di nuova costituzione
La nuova disposizione contempla espressamente il solo scorporo a favore di beneficiaria di nuova costituzione, sicché si pone la questione dell’ammissibilità e, in ipotesi di risposta affermativa, della disciplina di uno scorporo a favore di beneficiaria già esistente.
La scissione mediante scorporo ed il conferimento
La scissione mediante scorporo permette di raggiungere lo stesso risultato conseguibile con un’operazione di conferimento: l’assegnazione di una partecipazione a favore di chi, con parte del proprio patrimonio, contribuisce ad arricchire il patrimonio netto di una società; con la precisazione che, mentre il conferimento in senso stretto comporta la creazione di nuovo capitale, lo scorporo determina la creazione di nuovo capitale soltanto quando è a beneficio di una società di nuova costituzione, nonché quando una beneficiaria già esistente aumenti il proprio capitale con il valore dei beni ricevuti per emettere azioni o quote da assegnare alla scissa: non anche quando tali azioni o quote siano ricavate tra quelle già emesse mediante assegnazione di azioni proprie o redistribuzione delle partecipazioni in cui è suddiviso il capitale rimasto invariato.
La scissione e la perizia
Quand’anche venga creato capitale attraverso lo scorporo, resta fermo che ciò avviene nell’ambito di una variante della fattispecie della scissione, la quale – diversamente da quanto accade nella fattispecie del conferimento – è caratterizzata da norme e principi dipendenti dalla propria natura di modifica organizzativa dei rapporti sociali: principi per i quali non richiede relazione di stima la eventuale creazione di capitale in una beneficiaria, che sia una società di capitali, con valori presenti nel patrimonio netto (capitale e riserve) della scissa nel rispetto del principio di continuità di cui all’art. 2504-bis, comma 4, c.c. (norma dettata per la fusione, ma pacificamente estesa alla scissione).
In conformità a quanto avviene nella fusione, nella scissione la perizia è, infatti, richiesta quando la scissa sia una società di persone (v. art. 2501-sexies, comma 7, c.c.) o, nella scissione “eterogenea”, un ente non societario (v. massima n. 20), e quando, per una finalità consentita, il capitale della beneficiaria viene creato in misura superiore rispetto al valore contabile dei beni assegnati, purché nei limiti del valore minimo attestato dall’esperto (si rinvia alle massime nn. 27 e 72).