Aumento del capitale sociale con earn out e bonus shares
Aumento del capitale sociale con earn out e bonus shares
Massima Commissione Società n. 170 del Notariato milanese.
La commissione Società del Consiglio Notarile di Milano, con la massima 170, si esprime a favore delle operazioni di aumento di capitale in natura che prevedono il meccanismo earn out e degli aumenti di capitale in denaro con emissione di bonus shares. Sottolineiamo inoltre le caratteristiche della relazione di stima ai sensi dell’art. 2343 c.c. ed il ruolo dell’esperto in valutazione di azienda.
In caso di aumento di capitale con conferimenti in natura è legittimo prevedere l’emissione, con efficacia in un momento successivo alla sottoscrizione dell’aumento, di un numero di azioni ulteriori rispetto a quelle emesse nel momento della sottoscrizione, al verificarsi di condizioni inerenti l’oggetto del conferimento, quali ad esempio il raggiungimento di determinati risultati economici dell’azienda conferita o della società le cui partecipazioni sono state conferite (così realizzando un effetto analogo al c.d. «earn out» dei contratti di compravendita di aziende o partecipazioni).
Relazione di stima ai sensi dell’art. 2343 c.c.
Siffatta pattuizione, in presenza di azioni con valore nominale, comporta una successiva e ulteriore variazione del capitale sociale, ed è pertanto subordinata alla circostanza che la relazione di stima ai sensi dell’art. 2343 c.c. (o ai sensi dell’art. 2343-ter c.c.) attesti che il valore di quanto conferito sia almeno pari all’ammontare dell’aumento di capitale comprendente anche l’importo dell’earn out. Diversamente, qualora la società abbia azioni prive di indicazione del valore nominale, la deliberazione che prevedesse la successiva (ed eventuale) emissione di nuove azioni a favore del sottoscrittore potrebbe disporre la sola variazione del numero di azioni di compendio dell’aumento di capitale, mantenendo fermo l’importo dell’aumento di capitale (con conseguente riduzione della parità contabile delle azioni precedentemente emesse), senza necessità della ulteriore «copertura» da parte della relazione di stima.
È altresì legittimo che in caso di aumento di capitale in denaro la deliberazione di aumento preveda l’emissione, con efficacia in un momento successivo alla sottoscrizione dell’aumento, di un numero di azioni ulteriori rispetto a quelle emesse nel momento della sottoscrizione, al verificarsi di condizioni «soggettive» inerenti ciascun sottoscrittore, quali ad esempio la mancata alienazione delle azioni sottoscritte per un determinato periodo di tempo (dando così luogo all’emissione delle c.d. «bonus shares», talvolta previste per premiare la «fedeltà» dei nuovi azionisti nel periodo successivo a un aumento di capitale).
In tal caso, in mancanza di indicazione del valore nominale delle azioni, la deliberazione di aumento può limitarsi a prevedere l’incremento del numero di azioni emesse a fronte del medesimo conferimento in denaro, senza alcuna modifica dell’importo dell’aumento, bensì con conseguente riduzione della parità contabile delle azioni precedentemente emesse. Diversamente, qualora la società avesse azioni con indicazione del valore nominale, l’emissione delle bonus shares comporterebbe una ulteriore variazione dell’importo dell’aumento che dovrebbe pertanto essere «coperto» da quanto versato dai sottoscrittori in sede di liberazione delle azioni iniziali (dovendosi infatti imputare a capitale, al momento dell’emissione delle bonus shares, una corrispondente parte della riserva vincolata creatasi con l’aumento stesso).
In ciascuno dei casi succitati, la relazione degli amministratori e il parere di congruità del collegio sindacale (o della società di revisione) previsti dall’art. 2441, comma 6, c.c. – ove non rinunciati dall’unanimità dei soci – devono riferirsi al numero massimo delle azioni oggetto di emissione, comprensivo quindi di quelle da assegnare a titolo di earn out o di bonus shares.
Per approfondire
Massima Commissione Società n. 170. Aumento del capitale sociale con “earn out” e “bonus shares” (artt. 2346, 2440, 2343 e 2343-ter c.c.)