Copertura delle perdite e rilevanza del risultato di periodo
Copertura delle perdite
Rilevanza del risultato di periodo
Articolo pubblicato su Mysolution e qui riprodotto per gentile concessione dell’Editore
Tempo di bilanci e tempo di soffermarsi ad analizzare i risultati di esercizio e la situazione patrimoniale delle imprese che stanno maggiormente risentendo della crisi. Mai come in questi anni si è dovuta porre la corretta attenzione alla gestione ed in particolare al tema della continuità aziendale già trattato su queste pagine.
La gestione delle perdite, oltre che sulla vita dell’impresa, può inoltre avere riflessi in tema di responsabilità dei soggetti che ricoprono cariche negli organi societari: organo amministrativo e collegio sindacale in primis.
Il capitale sociale rappresenta una garanzia per i terzi creditori, il codice civile prevede la disciplina dettata dagli artt. 2446 e 2447 per le S.p.a. e dagli artt. 2482 bis e 2482 ter per le S.r.l..
Le società, in presenza di perdite, devono valutarne attentamente agli effetti sul patrimonio, predisporre una situzione infrannuale per valutare la presenza di eventuali perdite di periodo e deliberare come procedere alla copertura delle stesse.
Preciso obbligo degli amministratori è infatti quello di convocare l’assemblea dei soci “senza indugio“, quando risulta che il capitale sociale è diminuito di oltre un terzo sottoponendole una relazione sulla situazione patrimoniale della società.
La situazione patrimoniale aggiornata deve essere redatta con i criteri del bilancio d’esercizio in quanto il capitale, ai sensi del quarto comma dell’art. 2482 bis, c.c., deve essere ridotto sempre in proporzione delle perdite accertate e l’accertamento delle perdite è affidato ad un documento contabile quale è la relazione sulla situazione patrimoniale della società e non al resoconto orale degli eventi sopravvenuti effettuato nella riunione assembleare da parte degli amministratori.
L’assemblea dei soci delibera la copertura della perdita utilizzando le riserve di bilancio ed eventualmente la ricostituzione del capitale sociale anche facendo ricorso ad un nuovo aumento di capitale. È giusto il caso di ricordare che in caso di copertura della perdita di esercizio è necessario provvedere prima con l’abbattimento delle riserve e, solo successivamente, con la riduzione del capitale sociale.
Nell’ipotesi in cui l’assemblea riduca il capitale per perdite e ne disponga la ricostituzione non è necessaria la contestuale sottoscrizione dell’aumento di capitale da parte dei soci ai quali deve comunque essere riconosciuto il diritto di opzione.
Si segnalano a questo proposito due massime del Consiglio Notarile di Milano di sicuro interesse.
Copertura delle perdite e rilevanza del risultato di periodo
Riportiamo la massima 68 del Consiglio Notarire di Milano in tema di copertura delle perdite e rilevanza degli “utili di periodo”:
L’abbattimento del capitale sociale per perdite può avere luogo solo previo utilizzo delle eventuali riserve, posto che, ove il capitale stesso fosse ridotto nonostante l’esistenza di altre voci di netto patrimoniale, si verserebbe nella diversa fattispecie della riduzione di cui agli articoli 2445 o 2482 c.c., e non in quella di riduzione per perdite.
Tale esigenza implica che l’utile di periodo (cioè il risultato di segno positivo crea-tosi nel tempo compreso tra la chiusura dell’ultimo esercizio e la data di riferimento della situazione infrannuale) debba essere conteggiato ai fini della determinazione della misu-ra della perdita da coprire, tutte le volte che la sua mancata considerazione determine-rebbe riduzione del capitale.
Aumento di capitale in presenza di perdite
Riportiamo la massima 122 del Consiglio Notarire di Milano in tema di aumento di capitale in presenza di perdite:
La presenza di perdite superiori al terzo del capitale, anche tali da ridurre il capitale ad un importo inferiore al minimo legale previsto per le s.p.a. e le s.r.l., non impedisce l’assunzione di una deliberazione di aumento del capitale che sia in grado di ridurre le perdite ad un ammontare inferiore al terzo del capitale e di ricondurre il capitale stesso, se del caso, a un ammontare superiore al minimo legale.
E’ dunque legittimo l’aumento di capitale:
- in caso di perdite incidenti sul capitale per non più di un terzo;
- in caso di perdite incidenti sul capitale per più di un terzo, se il capitale non si sia ridotto al di sotto del minimo legale, in sede di “opportuni provvedimenti” ex artt. 2446, comma 1, e 2482-bis, comma 1, c.c.;
- in caso di perdite incidenti sul capitale per più di un terzo, se il capitale non si sia ridotto al di sotto del minimo legale, in qualsiasi momento antecedente l’assemblea di approvazione del bilancio dell’esercizio successivo rispetto a quello in cui le perdite sono state rilevate;
- in caso di perdite incidenti sul capitale per più di un terzo, se il capitale non si sia ridotto al di sotto del minimo legale, in sede di assemblea di approvazione del bilancio dell’esercizio successivo rispetto a quello in cui le perdite sono state rilevate, a condizione che si tratti di un aumento di capitale da sottoscrivere tempestivamente in misura idonea a ricondurre le perdite entro il terzo;
- in caso di perdite incidenti sul capitale per più di un terzo, se il capitale si sia ridotto al di sotto del minimo legale, in sede di assemblea convocata ex artt. 2447 e 2482-ter c.c., a condizione che si tratti di un aumento di capitale da sottoscrivere tempestivamente in misura idonea a ricondurre le perdite entro il terzo.
In ogni caso l’ aumento di capitale non esime dall’osservanza degli obblighi posti dagli artt. 2446, comma 1, e 2482-bis, commi 1, 2 e 3, c.c., in presenza dei quali la situazione patrimoniale rilevante le perdite – se non già pubblicizzata – deve essere allegata al verbale, o comunque con lo stesso depositata nel registro delle imprese.