Costituire una startup innovativa senza notaio
Costituire una startup innovativa senza notaio
Finalmente in Gazzetta Ufficiale il decreto che introduce la possibilità di costituire una startup innovativa mediante un modello standard tipizzato con firma digitale. Si sta delineando una interessante evoluzione normativa di portata ben più ampia di quanto appare. Bisognerà vigilare per tutelare la coerenza del sistema normativo e non risparmiare critiche in tal senso ma parimenti è anche giusto incoraggiare un percorso virtuoso e non far mancare il nostro appoggio a tutte le semplificazioni nel fare impresa in Italia. Articolo pubblicato su Mysolution e qui riprodotto per gentile concessione dell’Editore.
Finalmente in Gazzetta Ufficiale il decreto (e l’atto costitutivo) che introduce la possibilità di costituire una startup innovativa, definita ai sensi dell’articolo 25 del decreto-legge 179/2012 e successive modificazioni, mediante un modello standard tipizzato con firma digitale, ferma restando la possibilità di costituire la società per atto pubblico.
Con successivo decreto direttoriale sarà approvato il modello informatico e la modulistica per la trasmissione e iscrizione al Registro delle imprese, direttamente compilabile online.
Gli atti potranno essere redatti direttamente dai soci della startup oppure avvalendosi dell’Ufficio del Registro delle imprese che autenticherà le sottoscrizioni e procederà in tempo reale all’iscrizione, permettendo la nascita della società contestualmente all’apposizione dell’ultima firma.
Scarica il modello di statuto per costituire una #startup innovativa senza notaio Share on XIl nostro Studio potrà cosi assistere sia i Clienti che vorranno costituire una Startup innovativa nella scelta tra le opzioni previste dall’atto costitutivo standard (senza l’intervento del notaio) sia, come già avviene oggi, i Clienti che necessitano di assistenza nella predisposizione di statuti più complessi e su misura (in collaborazione con lo studio notarile).
Le verifiche del Registro delle imprese
L’ufficio del registro delle imprese dovrà comunque verificare:
- la conformità del contratto al modello standard approvato col presente decreto e redatto sulle base delle specifiche tecniche del modello, di cui al comma 1 del presente articolo;
- la sottoscrizione a norma dell’art. 24 del C.A.D. da parte di tutti i sottoscrittori o se unipersonale dell’unico contraente;
- che il procedimento di sottoscrizione si sia concluso con l’apposizione della sottoscrizione di tutti i soci entro dieci giorni dal momento dell’apposizione della prima delle sottoscrizioni, in caso di contratto plurilaterale;
- la riferibilità astratta del contratto alla previsione di cui all’art. 25 del decreto legge 179 del 2012, come modificato da ultimo dall’art. 4, comma 10 bis, del decreto legge 3 del 2015;
- la validità delle sottoscrizioni secondo quanto previsto dall’art. 2189, comma 2, del codice civile e dall’art. 11, comma 6, lett. “a”, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;
- la competenza territoriale;
- l’indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata direttamente riferibile alla società;
- la liceità, possibilità e determinabilità dell’oggetto sociale;
- l’esclusività o la prevalenza dell’oggetto sociale concernente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- la presentazione contestuale della domanda di iscrizione in sezione speciale delle start-up;
- l’adempimento degli obblighi di cui al titolo II del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni.
Una piccola rivoluzione
Se il modo di legiferare non appare di certo cambiato visto il continuo rimando a decreti attuativi (per giungere all’effettiva entrata in vigore della norma) di certo il contenuto appare costituire una piccola rivoluzione che va a scardinare le riserve notarili.
Se la norma della Srl semplificata consente ormai da tempo un discreto risparmio sulla parcella del notaio (non proprio gratis come prevede la norma ma è la norma a mio parere a non essere corretta frutto di un vergognoso tira e molla tra le parti in causa) in cambio di uno statuto standard difficilmente utilizzabile in caso di una pluralità di soci, oggi ci troviamo difronte ad un modello decisamente più articolato e dignitoso.
Qualche rigidità
Alcune clausole appaiono ad una prima lettura particolarmente rigide (immagino il duro lavoro delle lobby in tal senso) ma la struttura in se è ben più complessa di quanto potevo immaginare.
Sicuramente è un inizio (e come tutti i cambiamenti nelle prime fasi genererà una grande confusione, confusione che a dire il vero non ha mai risparmiato le SRL in questi ultimi anni).
Un percorso virtuoso
Si sta delineando una interessante evoluzione normativa di portata ben più ampia di quanto appare. Bisognerà vigilare per tutelare la coerenza del sistema normativo e non risparmiare critiche in tal senso ma parimenti è anche giusto incoraggiare un percorso virtuoso e non far mancare il nostro appoggio a tutte le semplificazioni nel fare impresa in Italia.