Credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali
Credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali
Il 2020 ha segnato l’avvio dei nuovi crediti d’imposta per gli investimenti in beni strumentali, che hanno sostituito il super e l’iperammortamento, con l’intento di supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
Ambito soggettivo
Possono fruirne tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.
Per gli esercenti arti e professioni è accessibile il credito d’imposta solo per gli investimenti in beni materiali nuovi, non 4.0, ossia il credito d’imposta del 6%.
Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale e le imprese destinatarie di sanzioni interdittive.
Vantaggi
- Per gli investimenti in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati (come macchine utensili operanti con laser o impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime, dotati di sistemi di controllo computerizzati – consultabili nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232) è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del:
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- 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
- 20% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro.
- Per gli investimenti in beni strumentali immateriali funzionali ai processi di trasformazione 4.0 (come software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni con la condizione che siano connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0” – consultabili nell’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232) è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del:
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- 15% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 700.000.
- Per investimenti aventi ad oggetto beni materiali strumentali nuovi “ordinari” – non Industria 4.0 (rientrano tutti i beni strumentali per la propria attività esclusi dagli allegati precedenti) è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del:
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- 6% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.
Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano, a oggetto, i medesimi costi nei limiti massimi del raggiungimento del costo sostenuto.
Come si accede
Il credito si applica agli investimenti effettuati a decorrere dal 1 gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro il 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Le imprese che intendono fruire dell’agevolazione sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in cinque quote annuali, di pari importo, ridotte a tre per gli investimenti in beni immateriali.
La fruizione può avvenire a decorrere:
- dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, per gli investimenti in beni diversi da quelli “Industria 4.0”;
- dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, per gli investimenti in beni “Industria 4.0”.
Cosa accade se i beni oggetto della misura sono ceduti?
Se sono ceduti, entro i 2 anni da quando si è usufruito dell’agevolazione e la cessione ha avuto l’effetto di spostare i beni al di fuori del territorio nazionale, allora il soggetto che ha usufruito dell’agevolazione deve riversare il credito utilizzato nel momento del saldo di fine anno dell’IRES o IRAP (art. 193 Legge di Bilancio 2020).
Perizia tecnica
Per i beni tecnologicamente avanzati e immateriali, le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica semplice, rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale, iscritti nei rispettivi albi professionali, o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato.