Detrazione per investimenti in startup
Detrazione per investimenti in startup
Il diritto alla detrazione per investimenti in startup sorge nell’anno di effettuazione del versamento in applicazione del principio generale di cassa
È stata pubblicata in data martedì 24 gennaio, sul sito dell’Agenzia delle Entrate la risposta n. 154/2023 in materia di detrazione per investimenti in startup innovative. In applicazione del principio generale di cassa, per i soggetti IRPEF il diritto alla detrazione sorge nell’anno di effettuazione del versamento di quanto dovuto a titolo di conferimento, atteso che la normativa in esame ha il fine di agevolare solo i conferimenti che si traducono in un effettivo aumento di capitale.
Le persone fisiche hanno diritto ad una detrazione dall’imposta lorda sul reddito per un importo pari al 30 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più startup innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in startup innovative.
La detrazione si applica ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle startup innovative, delle PMI innovative ammissibili o delle società di capitali che investono prevalentemente in startup innovative o PMI innovative ammissibili, anche in seguito alla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione, nonché agli investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio.
I conferimenti rilevano nel periodo d’imposta in corso alla data del deposito per l’iscrizione nel registro delle imprese da parte della startup
innovativa […] dell’atto costitutivo o della deliberazione di aumento del capitale sociale ovvero, se successiva, alla data del deposito dell’attestazione che l’aumento del capitale è stato eseguito ai sensi degli articoli 2444 e 2481bis del codice civile.
Il diritto alla detrazione per investimenti in startup sorge nell’anno di effettuazione del versamento in applicazione del principio generale di cassa
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I soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche possono detrarre dall’imposta lorda, un importo pari al 30 per cento dei conferimenti rilevanti effettuati, per importo non superiore a euro 1.000.000, in ciascun periodo d’imposta.
Le agevolazioni spettano fino ad un ammontare complessivo dei conferimenti ammissibili non superiore a euro 15.000.000 per ciascuna startup innovativa o PMI innovativa ammissibile. Ai fini del calcolo di tale ammontare massimo rilevano tutti i conferimenti agevolabili ricevuti dalla startup innovativa o PMI innovativa ammissibile nei periodi di imposta di vigenza del regime agevolativo.
Al riguardo, la circolare 11 giugno 2014, n. 16/E ha chiarito che il periodo di imposta in cui il conferimento si considera effettuato, individuato ai sensi del citato articolo 3, comma 3, coincide ”normalmente” con quello in cui il conferente ha diritto ad operare
la detrazione, se soggetto IRPEF.
Nel caso di sottoscrizione di azioni o quote del capitale di una startup innovativa in sede di costituzione della stessa, pertanto, rileva la data di deposito per l’iscrizione nel registro imprese dell’atto costitutivo della startup innovativa, nella quale il conferente si obbliga all’esecuzione dei conferimenti, fermo restando che, in applicazione del principio generale di cassa, per i soggetti IRPEF il diritto alla detrazione sorge nell’anno di effettuazione del versamento di quanto dovuto a titolo di conferimento, atteso che la normativa in esame ha il fine di agevolare solo i conferimenti che si traducono in un effettivo aumento di capitale.
Per approfondire
È stata pubblicata in data martedì 24 gennaio, sul sito dell’Agenzia delle Entrate la risposta n. 154/2023 in materia di detrazione per investimenti in startup innovative