Penali statutarie in caso di inadempimento del socio
Penali statutarie in caso di inadempimento del socio
Massima 198 pubblicata dal Consiglio Notarile di Milano
La Massima 198 pubblicata dal Consiglio Notarile di Milano si esprime in favore della legittima previsione nello statuto di una società di capitali di clausole che prevedono l’applicazione di sanzioni pecuniarie a carico di soci che non adempiono a determinati obblighi previsti dallo statuto
Sono legittime le clausole statutarie che sanzionano l’inadempimento a taluni obblighi dei soci derivanti dallo statuto – anche diversi dagli obblighi di conferimento e/o dalle prestazioni accessorie ex art. 2345 c.c. – con prestazioni monetarie a carico del socio (che comportino quindi l’insorgere di un’obbligazione pecuniaria) oppure con una alterazione dei diritti sociali delle azioni o quote del socio inadempiente (quali ad esempio la conversione automatica in altra categoria azionaria o la sospensione o limitazione del diritto di voto) o con l’insorgere di obblighi di diversa natura (c.d. “penali statutarie”).
Lo statuto può prevedere che le penali statutarie di natura pecuniaria siano abbinate a clausole di riscatto o di esclusione all’esito delle quali l’ammontare della liquidazione spettante al socio riscattato o escluso sia inferiore al valore derivante dall’applicazione dei criteri stabiliti dalla legge per il caso di recesso, con ciò verificandosi una compensazione del debito dovuto dal socio per la penale con il credito al medesimo spettante in virtù della liquidazione delle azioni o quote, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge per il caso di recesso, e ferma restando la possibilità di riduzione della penale che sia ritenuta manifestamente eccessiva ai sensi dell’art. 1384 c.c.
Ipotesi applicative di penali statutarie in caso di inadempimento del socio
Sono state prospettate in dottrina e nella prassi varie ipotesi applicative di penale statutaria quali ad esempio:
- in presenza di una clausola di tag along, allorché il terzo si rifiuti di acquistare le partecipazioni della minoranza che abbia deciso di avvalersi di detta clausola, l’obbligato, socio di maggioranza, potrebbe essere tenuto al pagamento di una penale;
- quale sanzione della violazione di un divieto di concorrenza previsto dallo statuto o di obblighi statutari di riservatezza;
- in una variante della clausola di roulette russa (si veda la massima 181 del Notariato milanese), che si attiva laddove il socio tenuto all’acquisto delle azioni dell’altro socio non adempia: in tal caso all’altra parte può essere consentito acquistare una partecipazione di misura tale da superare lo stallo per un corrispettivo ridotto a titolo di penale rispetto a quello che deriverebbe dall’applicazione delle norme sulla liquidazione della partecipazione in caso di recesso.