Composizione negoziata e Fondo di garanzia MCC
Composizione negoziata e Fondo di garanzia MCC
Nella composizione negoziata della crisi sono consentiti accordi transattivi con il Fondo di garanzia per le Pmi (Mediocredito centrale).
Nella composizione negoziata della crisi è consentita la formulazione di proposte di accordi transattivi con il gestore del Fondo di garanzia per le Pmi (Mediocredito centrale). Si tratta di una chance importante poiché durante la pandemia c’è stato un massiccio ricorso a finanziamenti bancari assistiti dal Fondo di garanzia Pmi.
Nella composizione negoziata della crisi sono consentiti accordi transattivi con il Fondo di garanzia per le Pmi (Mediocredito centrale). Share on XLe imprese che hanno concrete prospettive di risanamento e che accedono alla composizione negoziata possono quindi formulare proposte di accordi transattivi anche con Mcc funzionali al buon esito della ristrutturazione. Quest’ultima, infatti, spesso è subordinata all’adesione del ceto bancario, dalla quale a sua volta dipende l’accoglimento della proposta da parte di Mediocredito.
Le imprese che hanno concrete prospettive di risanamento e che accedono alla composizione negoziata possono formulare proposte di accordi transattivi, oltre che con le banche anche con Mcc, se funzionali al buon esito della ristrutturazione. Share on XLa convenienza degli accordi transattivi sarà valutata anche raffrontando la proposta del debitore con la soddisfazione che la banca e Mcc potrebbero ottenere con la liquidazione giudiziale.
La convenienza degli accordi transattivi sarà valutata anche raffrontando la proposta del debitore con la soddisfazione che la banca e Mcc potrebbero ottenere con la liquidazione giudiziale. Share on XAccordi transattivi
1. Le proposte di accordi transattivi possono essere formulate dai soggetti beneficiari finali, ovvero dai garanti a liberazione, anche parziale, della propria garanzia fideiussoria, ivi comprese le restrizioni ipotecarie su immobili di proprietà degli obbligati, senza liberazione degli stessi. Tra tali accordi possono essere ricompresi anche quelli rivenienti dalle procedure sulla crisi d’impresa (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la composizione della crisi da sovraindebitamento, la composizione negoziata della crisi d’impresa, ecc.).
2. A pena di improcedibilità, le proposte di accordi transattivi:
a) devono essere formulate dai soggetti di cui al paragrafo C.1.1;
b) devono essere valutate positivamente dai soggetti richiedenti e, nel caso di operazioni finanziarie ammesse alla riassicurazione e/o controgaranzia, anche dai soggetti finanziatori;
c) devono essere presentate dai soggetti richiedenti al Gestore del Fondo, mediante Portale FdG, utilizzando l’apposito modulo completo di tutti i documenti richiesti per l’escussione della garanzia, di cui al paragrafo B.1.6;
d) devono essere presentate entro i termini previsti per la richiesta di escussione di cui al paragrafo B.1.4;
e) devono prevedere una percentuale di pagamento pari o superiore al 15% del debito complessivo (rate o canoni insoluti, capitale residuo ed interessi di mora);
f) non devono essere presentate successivamente alla data del perfezionamento dell’accordo, intendendosi per tale la totale ed incondizionata adesione delle parti alla proposta di accordo transattivo (formalizzata anche mediante un pagamento parziale effettuato ai fini della soddisfazione completa dell’importo proposto).
3. La presentazione al Gestore del Fondo, da parte dei soggetti richiedenti, di proposte di accordi transattivi interrompe i termini previsti per la richiesta di escussione di cui al paragrafo B.1.4, ovvero, qualora sia già stata presentata la richiesta di escussione, interrompe l’istruttoria del Gestore del Fondo e il relativo termine di cui al paragrafo B.1.8.
4. Nelle proposte di accordi transattivi devono essere indicati, tra l’altro:
a) l’ammontare del credito complessivo vantato dal soggetto finanziatore alla data della proposta;
b) l’importo proposto a saldo e stralcio e le modalità di pagamento;
c) l’importo proposto a saldo e stralcio, sia in termini assoluti che in percentuale rispetto al debito complessivo (rate o canoni insoluti, capitale residuo ed interessi di mora);
d) la perdita a carico del soggetto richiedente e, nel caso di operazioni finanziarie ammesse alla riassicurazione e/o controgaranzia, del soggetto finanziatore, in caso di accoglimento della proposta;
e) la conseguente perdita a carico del Fondo;
f) la situazione patrimoniale/economica/finanziaria del soggetto beneficiario finale debitore e/o dei suoi garanti;
g) eventuali altre esposizioni debitorie del soggetto beneficiario finale nei confronti del soggetto finanziatore e del gruppo di appartenenza dello stesso;
h) valutazioni tecnico-legali che hanno indotto il soggetto richiedente e, nel caso di operazioni finanziarie ammesse alla riassicurazione e/o controgaranzia, il soggetto finanziatore a deliberare positivamente la proposta;
i) copia della documentazione relativa alle procedure concorsuali volte al risanamento/ristrutturazione dei debiti ai sensi della normativa fallimentare (ad esempio: accordi di ristrutturazione dei debiti e piani attestati di risanamento). A titolo esemplificativo e non esaustivo, la documentazione dovrà comprovare:
i. la proposta / piano / accordo volto al risanamento/ristrutturazione dei debiti del soggetto beneficiario;
ii. le condizioni di fattibilità del piano / la relazione di fattibilità redatta da un professionista ai sensi della normativa fallimentare;
iii. l’adesione del ceto creditorio;
iv. la data di iscrizione dell’accordo nel Registro delle imprese / la data di omologazione/pubblicazione del piano (ove prevista/presunta se non ancora depositato);
j) visura ipo-catastale aggiornata a nome del soggetto beneficiario finale e degli eventuali garanti (anche se negativa);
k) idonea documentazione relativa alla stima del valore dei beni immobili rilevati dalle visure ipo-catastali di cui al punto precedente.
Il Gestore del Fondo si riserva di richiedere copia della documentazione comprovante quanto dichiarato dal soggetto richiedente nell’apposito modulo, nonché ogni ulteriore informazioni al riguardo.
Le proposte sono improcedibili nel caso in cui non sia trasmessa tutta la documentazione richiesta dal Gestore del Fondo entro il termine di 3 mesi dalla richiesta medesima.