Guida al ravvedimento operoso
Guida al ravvedimento operoso
Articolo pubblicato su Mysolution e qui riprodotto per gentile concessione dell’Editore
Cogliamo l’occasione della pubblicazione della circolare n.23/E in cui Agenzia delle Entrate fornisce una breve guida sull’istituto del ravvedimento operoso per fare il punto sullo strumento radicalmente rinnovato e per segnalare alcuni documenti che consentiranno al lettore di approfondire al meglio il tema.
Obiettivi
Il Fisco punta a ridurre le liti e a premiare i contribuenti più tempestivi nell’autocorrezione, graduando le sanzioni in base al tempo trascorso dalla commissione delle violazioni.
La Circolare della Fondazione Nazionale dei Commercialisti (Il nuovo ravvedimento operoso) ha fornito delle prime indicazioni operative in merito alla corretta applicazione delle novità legislative, tenendo anche conto di quelle fornite dalla prassi amministrativa con la circolare 19 febbraio 2015, n. 6/E.
La più recente Circolare n.23/E dell’ Agenzia delle Entrate fornisce una breve guida sull’istituto del ravvedimento operoso, radicalmente rinnovato dalla legge di stabilità 2015 (legge n. 190/2014), che può essere adesso utilizzato fino alla scadenza dei termini previsti per l’accertamento. Il documento di prassi (Ravvedimento – Articolo 13, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 – Chiarimenti) illustra in maniera più approfondita come individuare il momento a partire dal quale vanno calcolati i termini per ravvedersi nei casi di omessi versamenti e violazioni commesse con la dichiarazione.
La guida al nuovo ravvedimento operoso #pmi #startup via @studiopanato Share on XSanzioni
Sono state introdotte diverse misure di riduzione della sanzione, con l’obiettivo di garantire una maggiore premialità per il contribuente che si attivi tempestivamente rispetto al momento di commissione della violazione oggetto di regolarizzazione.
Quando è possibile regolarizzare
L’istituto – che prima delle modifiche era attivabile esclusivamente “entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione” – può, oggi, essere utilizzato dal contribuente, per regolarizzare le violazioni commesse in materia di tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, fino alla scadenza dei termini di accertamento.
Il ravvedimento può adesso essere attivato a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.
Quando non è possibile regolarizzare
Non possono ravvedersi, invece, i contribuenti ai quali sia stato notificato un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento o che abbiano ricevuto comunicazioni di irregolarità (articoli 36-bis DPR n. 600/1973 e 54-bis DPR n. 633/1972) o l’esito del controllo formale (art. 36-ter DPR n. 600/1973).
Tabella delle sanzioni
Riportiamo per semplicità la tabella contenuta nel comunicato stampa (Il nuovo ravvedimento operoso punta alla compliance fiscale In una circolare i primi chiarimenti su tempi e regole dell’istituto)
TIPOLOGIA | TEMPISTICA | SANZIONE RIDOTTA |
Mancato pagamento del tributo o di un acconto | Entro il termine di trenta giorni dalla data della sua commissione | 1/10 del minimo |
Regolarizzazione di errori e omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo | Entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall’omissione o dall’errore | 1/9 del minimo |
Regolarizzazione di errori e omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo | Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore | 1/8 del minimo |
Regolarizzazione di errori e omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo | Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore | 1/7 del minimo |
Regolarizzazione di errori e omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo | Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore | 1/6 del minimo |
Regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo | Dopo la constatazione della violazione (ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4), salvo nei casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di omessa installazione degli apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale) | 1/5 del minimo |
Omissione della presentazione della dichiarazione | Se la dichiarazione viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni o, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni | 1/10 del minimo |
Per approfondire:
- Scarica il comunicato stampa: Il nuovo ravvedimento operoso punta alla compliance fiscale In una circolare i primi chiarimenti su tempi e regole dell’istituto
- Scarica la circolare AdE: Ravvedimento – Articolo 13, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 – Chiarimenti.
- Scarica la circolare della Fondazione Nazionale Commercialisti: Il nuovo ravvedimento operoso
- Scarica la circolare della Fondazione Nazionale Commercialisti: Riflessi penali del ravvedimento operoso