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Articoli

Il consulente tecnico e gli accertamenti patrimoniali in caso di separazione e divorzio

31 Gennaio 2016/in Perizie di Stima/da Perizie di Stima

Il consulente tecnico e gli accertamenti patrimoniali in caso di separazione e divorzio

Il consulente tecnico e gli accertamenti patrimoniali nella determinazione del contributo di mantenimento dei figli e del coniuge

Gli accertamenti tecnici nella cause di famiglia necessitano, per la complessità della materia fiscale e per le oggettive difficoltà dei giudici e degli avvocati di decifrare la relativa documentazione acquisita agli atti dei procedimenti di famiglia, la nomina di un consulente tecnico, con competenze specifiche, quali quelle dei dottori commercialisti.

Nello svolgimento delle consulenze tecniche in materia di famiglia e nella redazione delle relative perizie, il professionista si trova ad affrontare argomenti particolarmente delicati nell’ambito di conflitti familiari spesso molto accesi. È opportuno cercare di svolgere questi incarichi con professionalità e rispetto per le parti, mantenendo la massima obiettività, cercando di ottenere la collaborazione dei legali e dei consulenti coinvolti, per facilitare per quanto possibile un accordo volontario.

Si vuole in questa sede fornire un inquadramento generale e certamente non esaustivo sugli accertamenti patrimoniali nella determinazione del contributo di mantenimento dei figli e del coniuge. L’ articolo è pubblicato su Mysolution e qui riprodotto per gentile concessione dell’Editore

Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi.

Ai sensi dell’art. 156 c.c. il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L’entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell’obbligato.

Il criterio di ripartizione degli oneri di mantenimento della prole nei rapporti interni tra i coniugi

In base agli artt. 147 e 148 c.c., i coniugi, sono tenuti a concorrere al mantenimento, alla istruzione ed alla educazione della prole in proporzione alle rispettive sostanze e capacità di lavoro. Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinchè possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.

In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l’inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell’obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all’altro genitore o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l’istruzione e l’educazione della prole.

La ricostruzione del tenore di vita della famiglia

Grava sul richiedente l’assegno di mantenimento quale coniuge e quale genitore che ha ottenuto l’affido del figlio o dei figli l’onere di dimostrare il tenore di vita di cui la famiglia ed i singoli componenti hanno goduto. Il coniuge più debole e la prole hanno diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza.

Molti tribunali già in sede di introduzione del giudizio di separazione richiedono ad entrambe le parti di depositare, anche ai fini di una loro diretta assunzione di responsabilità, una dichiarazione attestante generalmente ed indicativamente:

  • beni in proprietà/possesso;
  • partecipazioni societarie;
  • redditi annuali;
  • risparmi e situazione bancaria;
  • spese personali e famigliari (tasse, utenze, condominio …).

Il professionista dovrà, sulla base delle informazioni ricavabili da questi e da altri documenti a sue mani, contribuire a verificare quanto dichiarato e ad identificare il tenore di vita della famiglia che può essere desunto dall’attenta analisi dei costi normalmente sopportati dalla famiglia ricavabili, in prima istanza, da:

  •  spese mantenimento proprietà immobiliari;
  • spese mantenimento proprietà di barche o altri natanti;
  • spese mantenimento proprietà di autovetture, motocicli e ciclomotori;
  • bollette delle utenze;
  • iscrizioni ad associazioni, palestre, circoli sportivi;
  • fidelity card di supermercati e negozi,
  • polizze assicurative;
  • spese per vacanze;
  • rette di scuole private o università;
  • spese per ripetizioni, vacanze scolastiche, ecc.;
  • spese per attività sportive (sci, nautica, equitazione, ecc) del coniuge o dei figli.

È importante inoltre ricordare che se la denuncia dei redditi è sicuramente il documento principe da cui partire per ricostruire il patrimonio e la capacità reddituale del coniuge, questa non rappresenta mai una fotografia completa della situazione economica.

Appare infatti indispensabile procedere ad ulteriori verifiche ed indagini, partendo con l’acquisire in primis la documentazione bancaria sottoponendola ad attenta analisi.

Dalla lettura dell’ Unico si può infatti risalire (ove correttamente predisposto) a:

  • Proprietà/possesso di immobili o terreni;
  • eventuali redditi conseguiti (lavoro autonomo, dipendente, capitali, ecc);
  • aziende agricole;
  • partecipazioni in società di persone;
  • distribuzione di utili; 
  • cessione di quote societarie;
  • spese per mutui;
  • spese per assicurazioni;
  • spese per ristrutturazioni edilizie;
  • Possesso di attività all’estero. 

Importante viceversa ricordare che non sono riportati (in toto o parzialmente) in dichiarazione dei redditi tra gli altri:

  • redditi esenti o tassati alla fonte (titoli di stato, azioni, obbligazioni, ecc)
  • redditi tassati separatamente ;
  • operazioni non considerate reddito ai fini fiscali;
  • redditi tassati forfetariamente (agrari, agriturismo…);
  • redditi non dichiarati;
  • beni o partecipazioni possedute tramite società fiduciarie;
  • utili non distribuiti mediante una accorta politica dei dividendi.

Valutazione di aziende e partecipazioni

Particolarmente rilevante appare in alcuni casi di separazione la porzione di patrimonio costituito da aziende o partecipazioni. La valutazione del perito non risulta sempre agevole ma rappresenta probabilmente la parte più professionalmente interessante di tutta l’attività peritale. È fondamentale ricostruire il patrimonio ed i flussi reddituali generati dall’azienda partendo dai documenti condivisi dalle parti ed integrati con indagini nei pubblici registri e da analisi di settore, sfruttando ove possibile transazioni comparabili.

In assenza di adeguata documentazione interna è necessario utilizzare l’informazione pubblica, ove disponibile, al fine di compensare la carenza della base informativa.

Indispensabile, soprattutto ove si decida di applicare dei metodi di valutazione reddituali o finanziari, analizzare con attenzione le ipotesi alla base dei flussi futuri.

Necessario inoltre esaminare con attenzione eventuali operazioni straordinarie che abbiano ad oggetto le società in oggetto per valutare eventuali distrazioni di patrimonio o di reddito a favore di terzi. È proprio in questi casi che la professionalità di un commercialista esperto valutatore risulta indispensabile.

Politiche di distribuzione dei dividendi

Di particolare interesse è l’analisi delle politiche di distribuzione dei dividendi delle imprese di famiglia. L’assemblea può infatti decidere di non distribuire gli utili prodotti nell’esercizio rendendo più ricca la società e più povero il coniuge socio che spesso deriva proprio dai dividendi parte della sua retribuzione lavorativa.

Conclusioni

Appare importante fornire al Giudice i principali dati patrimoniali e reddituali già con i primi scritti difensivi al fine di predisporre una fotografia più chiara e più completa possibile consentendo al Magistrato, ove necessario, di autorizzare gli opportuni provvedimenti.

La dichiarazione dei redditi dei coniugi rappresenta solo un punto di partenza per l’analisi del tenore di vita e delle capacità patrimoniali e reddituali degli stessi.

Ulteriori indagini dovranno essere svolte presso i pubblici registri e gli istituti bancari al fine di ricostruire un quadro maggiormente fedele della situazione economica.

Nella pratica in realtà ci si augura sempre di giungere ad un accordo volontario tra le parti seppur al termine di una trattativa (spesso estenuante) svolta fra i legali ed i consulenti tecnici.


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