Scissione proporzionale e valutazione anti-abuso
Scissione proporzionale e valutazione anti-abuso
Scissione proporzionale e valutazione anti-abuso ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, sul tema si è espressa recentemente l’Agenzia delle Entrate che ha ribadito, con la risposta all’interpello n. 21 del 3 ottobre 2018 che:
L’ operazione di scissione parziale proporzionale in esame non costituisce un’operazione abusiva ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, non consentendo la realizzazione di alcun vantaggio fiscale indebito.
Descrizione dell’operazione
La scissione comporterà l’assegnazione del patrimonio immobiliare della scindenda (con esclusione delle sole unità per le quali si afferma in istanza che è stato raggiunto un accordo per la futura cessione a terzi) alla società beneficiaria, la quale riveste il ruolo di immobiliare di famiglia.
Valide ragioni economiche
L’operazione è sorretta da plurime ragioni economiche, già descritte in istanza, e in generale dalla necessità di procedere a una razionalizzazione delle attività di proprietà della famiglia e gestione delle stesse mediante società all’uopo designate e specializzate, con maggiori possibilità di apprezzamento anche dal sistema bancario.
Continuità dei valori contabili e fiscali
Sotto il profilo contabile e fiscale, l’operazione di cui sopra avverrà in totale continuità dei valori contabili e fiscali degli elementi dell’attivo e del passivo delle società scissa e beneficiaria, in ossequio a quanto previsto dall’articolo 173 del TUIR.
Beni immobili non in godimento personale
“Nessun bene sociale della scissa e della beneficiaria sarà destinato a essere inutilizzato, sarà riservato al godimento personale o familiare dei soci o, comunque, sarà destinato a finalità estranee all’esercizio d’impresa” e che “non risultano indicazioni, da parte dei soci, circa l’intenzione di voler cedere le rispettive partecipazioni nelle società Alfa e Beta nel breve termine”
Ricostruzione delle riserve in sospensione di imposta
Per quanto riguarda le riserve in sospensione di imposta presenti in capo alla scindenda, queste (come affermato a pag. 1 della documentazione integrativa) saranno ricostituite “in capo alla beneficiaria in misura proporzionale al rapporto tra il valore contabile del patrimonio netto assegnato alla beneficiaria e di quello che residuerà per differenza in capo alla scissa, in ossequio a quanto previsto dall’art. 173 del TUIR”.
Neutralità fiscale dell’operazione
L’operazione di scissione è fiscalmente neutrale, ai sensi dell’articolo 173 del TUIR, e il passaggio del patrimonio della società scissa ad una o più società beneficiarie – che non usufruiscano di un sistema di tassazione agevolato – non determina la fuoriuscita degli elementi trasferiti dal regime ordinario d’impresa.
In particolare, i plusvalori relativi ai componenti patrimoniali trasferiti dalla scissa alla società beneficiaria, mantenuti provvisoriamente latenti dall’operazione in argomento, concorreranno alla formazione del reddito secondo le ordinarie regole impositive vigenti al momento in cui i beni fuoriusciranno dalla cerchia dei beni relativi all’impresa, ossia, verranno ceduti a titolo oneroso, diverranno oggetto di risarcimento (anche in forma assicurativa) per la loro perdita o danneggiamento, verranno assegnati ai soci, ovvero destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.
Imposta di registro
L’operazione è assoggettata ad imposta di registro in misura fissa, ai sensi di quanto previsto dal TUR di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 26 aprile 1986.