Iper ammortamento e industria 4.0
L’articolo 1, comma 9, della legge n. 232 del 2016 stabilisce che “Al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello «Industria 4.0», per gli investimenti (…) in beni materiali strumentali nuovi compresi nell’elenco di cui all’allegato A annesso alla presente legge, il costo di acquisizione è maggiorato del 150 per cento”.
Questo è il terzo di una serie di articoli che vanno ad analizzare quanto emerso dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4/E del 30/03/2017.
Presupposto soggettivo
I soggetti beneficiari di tale agevolazione sono i titolari di reddito d’impresa, i quali, per la fruizione di tale beneficio sono tenuti a produrre una dichiarazione.
Presupposto oggettivo
L’agevolazione si riferisce ad investimenti in beni materiali strumentali nuovi la cui caratteristica peculiare è quella di essere finalizzati alla trasformazione dell’industria in chiave “4.0”.
L’iper ammortamento, come il super, spetta ai soli fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.
I beni agevolabili sono elencati nell’allegato A annesso alla legge di bilancio 2017 (“Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0»”) e sono raggruppabili in tre categorie:
- beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti;
- sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità;
- dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0».
L’allegato A alla legge di bilancio 2017 include tra i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” anche “dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l’integrazione, la sensorizzazione e/o l’interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell’ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti”.
Si ritiene che essi possano godere della maggiorazione del 150 per cento anche nel caso in cui vengano eventualmente contabilizzati ad incremento di beni già esistenti non agevolati e che formino oggetto di ammodernamento o revamping.
Beni esclusi dall’iper ammortamento
Sono esclusi dall’ambito applicativo dell’agevolazione gli investimenti in:
- beni materiali strumentali per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento;
- fabbricati e costruzioni;
- i particolari beni di cui all’allegato n. 3 annesso alla legge di stabilità stessa.
Istanza all’Agenzia delle Entrate
I soggetti interessati possono presentare, ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, un’istanza di interpello all’Agenzia delle entrate per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente all’applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione delle stesse.
Nei casi, invece, in cui i dubbi in merito all’ambito oggettivo di applicazione dell’agevolazione riguardino esclusivamente la riconducibilità dei beni per i quali si intende fruire del beneficio tra quelli elencati nell’allegato A, il contribuente può acquisire autonomamente il parere tecnico del Ministero limitandosi a conservarlo.
Ambito temporale
L’iper ammortamento si applica agli investimenti effettuati nel periodo che va dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, ovvero al 30 giugno 2018, purché al 31 dicembre 2017 vi siano le seguenti condizioni: il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
Dal momento di effettuazione degli investimenti – rilevante ai fini della spettanza della maggiorazione del 150 per cento – deve distinguersi il momento dal quale è possibile fruire del beneficio. La maggiorazione in questione, traducendosi in sostanza in un incremento del costo fiscalmente ammortizzabile, potrà essere dedotta solo “a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene”.
Requisito dell’interconnessione
Ulteriore requisito da rispettare per poter iniziare a fruire della maggiorazione del 150 per cento è quello della “interconnessione” del bene al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
L’interconnessione è la capacità del bene di scambiare informazioni con sistemi interni (ad es.: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto) e/o esterni per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute.
MAGGIORAZIONE 40% BENI IMMATERIALI
L’articolo 1, comma 10, della legge di bilancio 2017 stabilisce che “Per i soggetti che beneficiano della maggiorazione di cui al comma 9 e che, nel periodo indicato al comma 8, effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell’elenco di cui all’allegato B annesso alla presente legge, il costo di acquisizione di tali beni è maggiorato del 40 per cento”.
Mentre la disciplina del super ammortamento dispone la spettanza della maggiorazione per i soli beni materiali, la legge di bilancio 2017 prevede – al verificarsi di determinate condizioni – anche una maggiorazione del 40 per cento relativamente a taluni beni immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica in chiave “Industria 4.0”.
Presupposto soggettivo
Il beneficio della maggiorazione del 40 per cento per i beni immateriali elencati nell’allegato B della legge di bilancio 2017 è riconosciuto ai “soggetti” che beneficiano della maggiorazione del 150 per cento.
La norma, quindi, mette in relazione il bene immateriale con il “soggetto” che fruisce dell’iper ammortamento e non con uno specifico bene materiale (“oggetto” agevolato).
Presupposto oggettivo
Il bene immateriale non deve necessariamente riguardare il bene materiale che fruisce dell’iper ammortamento. Pertanto, i beni rientranti nel citato allegato B possono beneficiare della maggiorazione del 40 per cento a condizione che l’impresa usufruisca dell’iper
ammortamento del 150 per cento, indipendentemente dal fatto che il bene immateriale sia o meno specificamente riferibile al bene materiale agevolato.
Per quanto riguarda i software, rientrino tra gli investimenti agevolabili ancorché acquistati a titolo di licenza d’uso sempre che iscrivibili in bilancio tra le immobilizzazioni immateriali. L’elenco dei beni dell’allegato B, agevolabili con la maggiorazione del 40 per cento, riguarda software “stand alone”, ossia non necessari al funzionamento del bene materiale.
Qualora, invece, il software sia integrato (“embedded”) in un bene materiale dell’allegato A e venga acquistato unitamente ad esso, non si deve operare una distinzione tra la componente materiale e quella immateriale dell’acquisto e il bene immateriale deve considerarsi agevolabile con l’iper ammortamento del 150 per cento.
Il beneficio consiste nella maggiorazione del 40 per cento del “costo di acquisizione” relativo agli “investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell’elenco di cui all’allegato B”.
La maggiorazione spetta ai soli fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria dei beni immateriali.
Istanza all’Agenzia delle Entrate
I soggetti interessati possono presentare un’istanza di interpello all’Agenzia delle entrate per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente all’applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione delle stesse.
Per i dubbi che riguardino esclusivamente la riconducibilità dei beni per i quali si intende fruire del beneficio tra quelli elencati nell’allegato B, il contribuente può acquisire autonomamente il parere tecnico del citato Ministero limitandosi a conservarlo, senza presentare un’istanza di interpello all’Agenzia delle entrate.
Ambito temporale
La maggiorazione relativa ai beni immateriali si applica agli investimenti effettuati nel periodo che va dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, ovvero al 30 giugno 2018 in presenza delle seguenti condizioni: il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
Per poter (iniziare a) fruire della maggiorazione del 40 per cento deve essere rispettato il requisito della “interconnessione” al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Analisi tecnica
L’articolo 1, comma 11, della legge di bilancio 2017 stabilisce che:
“Per la fruizione dei benefici di cui ai commi 9 e 10, l’impresa è tenuta a produrre una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all’allegato A o all’allegato B annessi alla presente legge ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura”.
Pertanto, per poter fruire dei benefici dell’iper ammortamento e della maggiorazione relativa ai beni immateriali, è necessario attestare il soddisfacimento dei requisiti di legge. La perizia/attestazione di conformità è opportuno che sia corredata di un’analisi tecnica.
L’analisi tecnica è realizzata in maniera confidenziale dal professionista o dall’ente di certificazione e deve essere custodita presso la sede del beneficiario dell’agevolazione. Le informazioni contenute potranno essere rese disponibili solamente su richiesta degli organi di controllo o su mandato dell’autorità giudiziaria.
Quantificazione agevolazione
Il beneficio si traduce nell’aumento del costo di acquisizione del bene (150% o del 40%), che determina un aumento della quota annua di ammortamento (o del canone annuo di leasing) fiscalmente deducibile. Pertanto, la maggiorazione si concretizza in una deduzione che opera in via extracontabile e che va fruita:
- per quanto riguarda l’iper ammortamento:
- 1) in base ai coefficienti stabiliti dal decreto ministeriale 31 dicembre 1988 (ridotti alla metà per il primo esercizio ai sensi dell’articolo 102, comma 2, del TUIR) relativamente ai beni acquisiti in proprietà;
- 2) in un periodo “non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito” dal già menzionato decreto ministeriale 31 dicembre 1988 relativamente ai beni acquisiti tramite leasing (articolo 102, comma 7, del TUIR);
- per ciò che concerne la maggiorazione relativa ai beni immateriali, “in misura non superiore al 50 per cento del costo” (articolo 103, comma 1, del TUIR).
Qualora in un periodo d’imposta si fruisca dell’agevolazione in misura inferiore al limite massimo consentito, il differenziale non dedotto non potrà essere recuperato in alcun modo nei periodi d’imposta successivi, salvo il caso in cui l’interconnessione avvenga in un esercizio successivo a quello di entrata in funzione del bene.
Determinazione degli acconti per i periodi d’imposta 2017 e 2018
Per il periodo d’imposta 2017, il comma 12 prevede che la determinazione degli acconti 2017 sia effettuata considerando quale imposta del periodo d’imposta precedente quella che si sarebbe determinata in assenza dei commi 8, 9 e 10.
In sede di determinazione dell’acconto per il periodo d’imposta 2018, l’imposta dovuta per il 2017, da assumere come parametro di riferimento per il calcolo dell’acconto con il metodo storico, va determinata senza tenere conto delle norme sulla proroga del super ammortamento, sull’iper ammortamento e sulla maggiorazione relativa ai beni immateriali.
Effetti delle disposizioni
Tali maggiorazioni, infine, non incidono sul costo fiscalmente rilevante del bene per:
- il calcolo delle plusvalenze o delle minusvalenze;
- la deduzione integrale del costo dei beni ossia dei beni il cui costo unitario non è superiore ad euro 516,46;
- il calcolo del plafond del 5 per cento relativo alla deducibilità delle spese di manutenzione e riparazione;
- il calcolo del limite triennale relativo agli acquisti di beni strumentali;
- il calcolo dei parametri utilizzati per effettuare il test di operatività delle società di comodo.
Per approfondire
Per ulteriori approfondimenti si consiglia di consultare Circolare Agenzia delle Entrate N.4/E del 30/03/2017.
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