Linee guida visto su informativa finanziaria aziendale
Linee guida visto su informativa finanziaria aziendale
Linee Guida per il rilascio del visto di conformità e del visto di congruità sull’informativa finanziaria aziendale da parte dei Commercialisti
Con l’approvazione, il 29 maggio 2020, della versione finale del documento EBA (European Banking Autority) denominato “Guidelines on loan origination and monitoring” (LOM), giunge a compimento un lungo ed articolato processo di armonizzazione e adeguamento della normativa europea in materia di valutazione del merito creditizio, concessione e gestione dei crediti (sia in bonis che deteriorati) e
monitoraggio del rischio di credito.
Adeguati “assetti amministrativi, organizzativi e contabili”
Le imprese, in particolare quelle costituite sotto forma di società di capitale, sono tenute ad adottare, pur nel rispetto del principio di proporzionalità richiamato dall’art. 2086 del Codice civile, adeguati “assetti amministrativi, organizzativi e contabili”.
Questi ultimi, sul piano operativo, non potranno che tradursi in modelli di risk governance (corporate governance, controlli interni e gestione proattiva dei rischi) in grado di assicurare alle varie categorie di stakeholders(fornitori, dipendenti, clienti, banche ed erario, in particolare) la necessaria trasparenza ed affidabilità dell’informazione finanziaria aziendale, storica, corrente e prospettica.
Il tutto secondo un approccio, metodologie e metriche non più esclusivamente basate su set di dati storici o derivanti da mere estrapolazioni puntuali di dati storici, ma strutturate su analisi e valutazioni di tipo risk-based. Ciò comporterà l’utilizzo di modelli statistici basati sull’analisi degli scostamenti tra i valori-obiettivo (o attesi) e quelli “probabilisticamente” realizzabili sulla base di diversi scenari ipotizzati
(c.d. forward-looking approach).
Stakeholder model
Cambia, quindi, radicalmente il modello economico aziendale di riferimento: dal tradizionale shareholder model basato sul primato dei portatori di capitale di rischio e sulla insindacabilità della corporate judgmental rule si passa, in modo drastico e inderogabile, a uno stakeholder model basato sulla prevalente tutela delle terze parti portatrici di interessi presenti all’interno ed all’esterno dell’ambito aziendale.
Capacità imprenditoriale
Il focus diventa la capacità imprenditoriale di bilanciare la legittima e necessaria assunzione del rischio d’impresa con l’altrettanto legittima aspettativa dei terzi di vedere tutelati i loro interessi in termini di diritti e prerogative.
In questo contesto nasce la necessità di assicurare ai terzi, da parte di professionisti neutrali e indipendenti, un’informativa aziendale affidabile, significativa, completa e tempestiva, che costituisca un’imprescindibile premessa all’assunzione di decisioni che coinvolgano interessi economici e valutazione di rischi.
Linee guida visto di conformità e di congruità
Il CNDCEC, in ottemperanza del ruolo affidato dal legislatore agli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e, in particolare, all’attribuzione agli stessi della verificazione in merito all’attendibilità dei bilanci e ogni altro documento contabile delle imprese contenute all’art. 1, comma secondo, lettera d) del D.Lgs. 139/2005, intende disciplinare con le presenti Linee Guida il processo operativo ritenuto necessario per il rilascio di un visto di conformità per l’informativa finanziaria storica e corrente (backward-looking information) e di congruità per quella prospettica (forward-looking information), in conformità con la normativa di vigilanza bancaria in precedenza richiamata.