Nullità della opzione put per violazione del divieto di patto leonino
Nullità della opzione put per violazione del divieto di patto leonino
Nullità della opzione put per violazione del divieto di patto leonino. Con la sentenza n.10426/2017 pubbl. il 18/10/2017, il Tribunale Ordinario di Milano, sezione specializzata in materia di impresa, non ravvisa la nullità dell’opzione put per violazione del divieto di patto leonino ex art.2265 c.c.
Nel caso di specie, parte attrice dichiara la conclusione di un contratto preliminare per la compravendita di quote sociali a seguito dell’esercizio di un’opzione put. L’attore, a seguito dell’ingiustificato rifiuto ad adempiere del convenuto, chiede pronuncia di sentenza costitutiva di trasferimento delle quote ai sensi dell’art.2932 c.c.
Il convenuto, per contro, si difende contestando la nullità dell’opzione put contenuta nell’accordo di investimento, nonché l’intervenuta risoluzione e/o invalidità e/o nullità e/o inefficacia dell’accordo di investimento e, di conseguenza, dell’opzione put in esso contenuta ed infine l’inefficacia dell’opzione put.
Accordo di investimento e patto parasociale (accordo)
Oggetto di contestazione è il diritto dell’attore, contenuto nell’accordo, di cedere, in un arco temporale definito, l’intera partecipazione detenuta nella società a favore del convenuto, con impegno di quest’ultimo ad acquisire le quote “ad un prezzo convenzionalmente stabilito (c.d. opzione put) quantificato nel maggiore tra l’importo di euro 325.000,00 e l’importo derivante da formula matematica coinvolgente gli EBITDA e la posizione finanziaria netta” della società e delle sue partecipate.
“Per effetto dell’esercizio dell’opzione put si intenderà automaticamente perfezionato un contratto preliminare di compravendita (… ) avente ad oggetto l’intera partecipazione (…). Il trasferimento della intera partecipazione (…) avverrà contestualmente al pagamento in denaro, entro i 90 giorni successivi alla data della comunicazione di esercizio dell’opzione put”.
Il convenuto eccepisce la nullità dell’opzione put azionata dall’attore per contrasto con il divieto di patto leonino ex art.2265 c.c. nonché la risoluzione/invalidità/inefficacia dell’accordo per il venir meno dei presupposti posti a base dello stesso, e l’inefficacia dell’opzione put derivante dalle disposizioni dell’accordo.
Il Collegio nel rigettare le domande e le eccezioni del convenuto, afferma che il presupposto per la configurabilità del patto leonino è “il carattere assoluto e costante dell’esclusione dalle perdite o dagli utili”.
Cassazione n. 8927/1994
Il Tribunale di Milano richiama il precedente di legittimità Cass. n. 8927/1994
“perché il limite all’autonomia statutaria dell’art. 2265 c.c. sussista è necessario che l’esclusione dalle perdite o dagli utili costituisca una situazione assoluta e costante. (…) Ciò che la legge (…) pone come limite invalicabile all’autonomia statutaria, non è il mancato bilanciamento tra poteri amministrativi e poteri patrimoniali (…), né una graduazione della ripartizione dei rischi e degli utili dell’impresa sociale difforme dalla quota di partecipazione sociale, ma l’esclusione in modo assoluto e sostanziale dai rischi della perdita e dal diritto agli utili per alcuni soci rispetto ad altri”.
Opzione put e patto leonino
Ne deriva che, l’opzione put determina la configurabilità del c.d. patto leonino (nullo ai sensi dell’art.2265 c.c.) se dall’esercizio della stessa deriva una “costante” e “assoluta” esclusione del socio titolare dell’opzione dalle perdite o dagli utili.
Tale presupposto viene meno nel caso in cui l’accordo non escluda anche il rischio che, nel periodo utile per l’esercizio dell’opzione, le eventuali perdite intacchino sensibilmente il capitale sociale imponendo al titolare dell’opzione di scegliere tra effettuare un nuovo investimento o vedere azzerata la propria partecipazione.
Il Collegio, nel caso di specie, non ravvisa l’esistenza del presupposto necessario per sancire la nullità dell’accordo ed in particolare non ravvisa la nullità della opzione put per violazione del divieto di patto leonino.
Per approfondire:
Opzione put: “Contratto a termine che attribuisce al compratore il diritto di decidere se vendere oppure no un’attività sottostante a (oppure entro) una certa data a un prezzo prefissato”.
Patto leonino ex art. 2265 c.c. : “È nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite”.
Sentenza n. 10426/2017 del Tribunale ordinario di Milano, pubblicata il 18/10/2017