Scissione e ripartizione dei crediti di imposta
Scissione e ripartizione dei crediti di imposta
Scissione e ripartizione soggettiva dei crediti d’imposta in mancanza di specifica previsione nell’atto
Risposta interpello n. 48/2024
Nell’ambito di un’operazione di scissione, ad interpretazione di quanto previsto dall’art. 173, co. 4, del TUIR, dal punto di vista soggettivo i crediti d’imposta maturati dalla scissa (in particolare, Credito R&S 2013, Credito R&S 2019, Credito Società Benefit, Credito non energivore, Credito investimenti pubblicitari e Credito Sanificazione) rappresentano autonomi elementi del patrimonio della scissa medesima, di conseguenza sono da ripartire secondo la volontà delle parti. Pertanto, qualora non vi sia alcuna specifica previsione nell’atto dell’operazione straordinaria, i crediti d’imposta si dovranno considerare rimasti in capo alla scissa. |
Con l’Istanza, la Società solleva sostanzialmente un dubbio interpretativo concernente l’applicazione dell’articolo 173, comma 4, del Tuir e, in particolare, della parte in cui detta disposizione fissa il criterio di ripartizione delle posizioni soggettive nell’ambito delle operazioni di scissioni, in relazione ad alcuni crediti d’imposta per agevolazioni maturati dalla stessa Società (scissa).
Scissione e ripartizione soggettiva dei crediti d'imposta in mancanza di specifica previsione nell'atto Share on XParere limitato ad alcuni crediti di imposta
Il parere attiene esclusivamente ai profili interpretativi sollevati nell’istanza in relazione alla Scissione, concernenti i crediti d’imposta:
- Credito R&S 2019,
- Credito R&S 2013,
- Credito società benefit,
- Credito non energivore,
- Credito investimenti pubblicitari e
- Credito sanificazione,
per i quali la Società ritiene sussistere un dubbio interpretativo, con esclusione di tutti gli altri crediti tributari diversi da quelli sopra indicati.
Scissione e ripartizione soggettiva dei crediti d'imposta in mancanza di specifica previsione nell'atto Share on XRipartizione proporzionale alle quote di patrimonio netto
In via generale, occorre ricordare che il citato comma 4 stabilisce che
”[d]alla data in cui la scissione ha effetto, a norma del comma 11, le posizioni soggettive della società scissa, ivi compresa quella indicata nell’articolo 86, comma 4, e i relativi obblighi strumentali sono attribuiti alle beneficiarie e, in caso di scissione parziale, alla stessa società scissa, in proporzione delle rispettive quote del patrimonio netto contabile trasferite o rimaste, salvo che trattisi di posizioni soggettive connesse specificamente o per insiemi agli elementi del patrimonio scisso, nel qual caso seguono tali elementi presso i rispettivi titolari”.
Definizione di posizioni soggettive
Con la risoluzione n. 91/E del 2002, è stato chiarito che
”[i]n ordine a tale disposizione [l’articolo 123bis del Tuir, ora articolo 173, n.d.r.] la scrivente ritiene in primo luogo di sottolineare come a differenza dell’analoga disciplina in tema di fusioni (art. 123, comma 3) essa non si riferisca ”ai diritti e agli obblighi” della scissa, ma alle sue ”posizioni soggettive”. Con l’utilizzo di questa più generica espressione il legislatore ha indubbiamente inteso ricomprendere, entro la sfera di applicazione della norma, ogni situazione giuridica attiva e passiva generata dalla normativa sulle imposte dirette in capo alla scissa e cioè non solo i crediti e i debiti d’imposta di questa società, ma anche tutte quelle situazioni di potere e di dovere che avrebbero spiegato effetto nell’attività di misurazione del reddito della scissa nei periodi d’imposta successivi alla scissione”.
I crediti d’imposta sono o meno qualificabili come ”posizioni soggettive”
Nel caso di specie, occorrerà preliminarmente chiarire se i crediti d’imposta indicati in istanza siano o meno qualificabili come ”posizioni soggettive”, ai sensi dell’articolo 173, comma 4, del Tuir e, quindi, ripartibili esclusivamente secondo i criteri ivi indicati.
Al fine di stabilire il corretto criterio di attribuzione di ciascun singola credito, è dunque necessario verificare se gli stessi si qualificano come una ”posizione soggettiva”;
- in caso affermativo, occorrerà valutare se tale posizione sia connessa (specificamente o per insiemi) agli elementi del patrimonio scisso: in tal caso seguirà integralmente la sorte, in sede di scissione, degli elementi o dell’elemento a cui risulta connessa;
- in caso contrario, si ripartirà secondo il criterio proporzionale di cui al menzionato comma 4. Invece, qualora tali crediti non siano riconducibili tra le ”posizioni soggettive”,
essi dovranno ritenersi liberamente disponibili dalle parti, secondo quanto stabilito nel progetto di scissione.
Per approfondire
Risposta interpello n. 48/2024. Scissione e ripartizione soggettiva dei crediti d’imposta in mancanza di specifica previsione nell’atto