Riserve da rivalutazione tassabili solo in caso di distribuzione
Riserve da rivalutazione tassabili solo in caso di distribuzione
Con la circolare n. 6/E del 1° marzo 2022 l’Agenzia fornisce chiarimenti in relazione al regime fiscale della rivalutazione e del riallineamento contenuto nell’articolo 110 del decreto “Agosto”. La riserva derivante dall’iscrizione del saldo attivo di rivalutazione è tassabile solo in occasione della sua distribuzione. Ciò si desume avendo riguardo al tenore letterale delle previsioni dell’art. 13 della legge n. 342 del 2000 che al comma 3 disciplina in maniera espressa, ai fini fiscali, gli effetti impositivi dell’utilizzo della riserva riconoscendo, come detto, rilevanza a tal fine solo al fenomeno di attribuzione della riserva ai soci e/o ai partecipanti.
Riserve tassabili solo in caso di distribuzione
“Si ritiene che, dal punto di vista fiscale, il vincolo di sospensione di cui all’articolo 13 della legge n. 342 del 2000, cessa esclusivamente nel caso in cui il saldo attivo di rivalutazione sia attribuito, anche indirettamente o di fatto, al socio o al partecipante, in assenza dell’affrancamento delle riserve gravate dal predetto vincolo in sospensione d’imposta.
Conseguentemente, in linea di principio, devono considerarsi fenomeni rilevanti ai fini impositivi gli utilizzi della riserva che sottendono (o da cui consegue), anche indirettamente o di fatto un effetto di sostanziale attribuzione di tali riserve ai soci e/o ai partecipanti.”
Operazioni straordinarie: fusioni e scissioni
Al riguardo, giova ricordare che l’articolo 172, comma 5, del TUIR prevede nello specifico che le riserve «tassabili solo in caso di distribuzione» devono essere ricostituite, nel patrimonio netto dell’avente causa dell’operazione straordinaria (di fusione o di scissione), «se e nel limite in cui vi sia avanzo di fusione o aumento di capitale per un ammontare superiore al capitale complessivo delle società partecipanti alla fusione al netto delle quote del capitale di ciascuna di esse già possedute dalla stessa o da altre».
Tenore letterale della norma
L’inclusione delle riserve c.d. da rivalutazione tra quelle «tassabili solo in caso di distribuzione» si desume avendo riguardo al tenore letterale delle previsioni dell’articolo 13 della legge n. 342 del 2000 che al comma 3 disciplina in maniera espressa, ai fini fiscali, gli effetti impositivi dell’utilizzo della riserva riconoscendo, come detto, rilevanza a tal fine solo al fenomeno di distribuzione della riserva ai soci e/o ai partecipanti.
Sempre in tema di riserve da rivalutazione si segnala infine l’indicazione della circolare in merito alla libertà del contribuente di scegliere quali riserve sottoporre al vincolo di sospensione e quali affrancare.
Sindacato antiabuso
Pertanto, in seno al sindacato antiabuso, ferme restando le valutazioni da compiere, caso per caso, sui diversi presupposti previsti dal citato articolo 10-bis, potrà essere considerata espressione di un vantaggio fiscale indebito ogni forma di utilizzo delle suddette riserve (ivi inclusa la loro evaporazione per effetto di operazioni straordinarie, pure tra parti correlate) che sia espressiva, in generale, di fenomeni di attribuzione ai soci o ai partecipanti dei maggiori valori per i quali le menzionate riserve sono state sottoposte al vincolo fiscale.