Postergazione dei finanziamenti dei soci
Postergazione dei finanziamenti dei soci
Il Fenomeno della Bancarotta Preferenziale e il Dolo Specifico nel Pagamento di Crediti ai Soci in Situazioni di Insolvenza
Uno dei casi più ricorrenti nella patologia della crisi d’impresa è il pagamento preferenziale di somme ai soci o a parti correlate, soprattutto in contesti di insolvenza. Questo tipo di operazioni, effettuate per la restituzione di finanziamenti concessi alla società, spesso con l’intento di sostenere la continuazione della gestione, possono configurarsi come reato di bancarotta preferenziale. La problematica risiede nell’atto di estinguere debiti verso soci a scapito di altri creditori, in particolar modo quelli privilegiati e qualificati pubblici, come l’Agenzia delle Entrate e l’INPS.
Postergazione dei finanziamenti dei soci. Il Fenomeno della Bancarotta Preferenziale e il Dolo Specifico nel Pagamento di Crediti ai Soci in Situazioni di Insolvenza Share on XIl Reato di Bancarotta Preferenziale
La giurisprudenza italiana, come evidenziato nella sentenza della Cassazione Penale n. 26250 del 24 maggio 2023, ha stabilito che il reato di bancarotta preferenziale è configurabile quando una società in stato di insolvenza effettua pagamenti ai soci per la restituzione di finanziamenti. Questo anche se tali finanziamenti erano stati concessi per permettere la prosecuzione dell’attività d’impresa. La caratteristica principale di questo reato è il dolo specifico, ossia la volontà di favorire un creditore a discapito di altri.
Sentenza Cass. Pen. sez. V, 24 maggio 2023, n. 26250
Nel caso in esame, l’imputato è stato condannato per bancarotta fraudolenta preferenziale e impropria, avendo rimborsato un finanziamento al socio e compensi a sé stesso come amministratore, durante un periodo di insolvenza della società. La difesa dell’imputato si basava sull’assenza del dolo specifico, argomentando che i finanziamenti erano stati concessi senza interessi e con l’obbligo di una pronta restituzione per evitare il fallimento della società.
Massima: integrano il reato di bancarotta preferenziale le restituzioni effettuate al socio, in periodo di insolvenza, dei finanziamenti concessi alla società, anche quando questi ultimi siano stati effettuati per consentire la prosecuzione dell’attività di impresa, con l’accordo della loro immediata restituzione; considerato che gli stessi costituiscono crediti liquidi ed esigibili e che, quanto alla sussistenza del dolo, non sussistono motivi che giustifichino, in termini di interesse societario, la soddisfazione, prima degli altri creditori, del socio, il quale, a differenza della restante massa creditoria, non ha alcun interesse ad avanzare, in caso di inadempimento, istanza di fallimento verso la società.
La Suprema Corte ha respinto le argomentazioni difensive, affermando che i finanziamenti concessi dai soci costituiscono crediti liquidi ed esigibili. In assenza di titoli legittimi di prelazione, non vi sono ragioni per soddisfare prioritariamente i soci rispetto agli altri creditori.
Il patto di immediata restituzione, in assenza di una giustificazione legittima, è considerato nullo ai sensi dell’art. 1418 c.c. per illiceità della causa. Pertanto, tali restituzioni integrano il reato di bancarotta preferenziale poiché violano l’ordine di soddisfazione dei creditori stabilito dalla legge.
Il Principio di Postergazione del Rimborso
L’art. 2467 c.c. stabilisce il principio di postergazione dei finanziamenti dei soci nelle società a responsabilità limitata. Questo principio mira a contrastare la sottocapitalizzazione nominale delle società, incentivando i soci a preferire i conferimenti di capitale ai finanziamenti. Infatti, i conferimenti aumentano il capitale sociale e sono destinati a coprire le perdite prima che i soci possano recuperare il loro investimento, a differenza dei finanziamenti che creano crediti esigibili.
Postergazione dei finanziamenti dei soci nelle società a responsabilità limitata Share on XImplicazioni Pratiche
La restituzione dei finanziamenti ai soci, soprattutto in prossimità di un fallimento, è considerata illecita e integra la fattispecie di bancarotta fraudolenta impropria.
Inoltre, se la restituzione riguarda versamenti “atipici” o conferimenti a fondo perduto, si configura il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione.
È quindi cruciale per i soci e gli amministratori comprendere la natura delle erogazioni effettuate e pianificare le operazioni di sostegno finanziario all’impresa in difficoltà nel rispetto della normativa vigente.
Conclusioni
Il pagamento preferenziale di somme ai soci in periodi di insolvenza rappresenta una grave violazione delle norme sulla par condicio creditorum e può configurare reati di bancarotta preferenziale o fraudolenta. È fondamentale che il sostegno alle imprese in difficoltà sia pianificato e controllato all’interno di strumenti rituali di risanamento, come la composizione negoziata della crisi d’impresa, per evitare conseguenze penali e garantire il rispetto degli interessi di tutti i creditori.