Principi di attestazione dei piani di risanamento
Articolo pubblicato su Mysolution e qui riprodotto per gentile concessione dell’Editore
Principi di attestazione dei piani di risanamento, documento predisposto dall’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, vuole identificare le best practice, formulare i principi e proporre modelli di comportamento condivisi ed accettati sull’attività dell’attestatore, sia in merito all’attività di due diligence contabile sia al giudizio di fattibilità del piano e della capacità dell’impresa di riacquisire l’equilibrio economico-finanziario.
Principale critica al documento pare essere il taglio prevalentemente dottrinario ed aziendalistico non sempre coerente con le migliori pratiche giuridico-legali.
Riferimenti normativi
- R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 67 , 161 , 182-bis , 182-quinquies e 186-bis ;
- Tribunale di Milano, 25 marzo 2010;
- Tribunale di Milano, 11 febbraio 2010;
- Tribunale di Bologna, 17 febbraio 2009.
Biblioteca professionale dell’esperto attestatore
Il documento aggiorna e completa la biblioteca professionale dell’esperto attestatore. Tra i principali contributi in materia segnaliamo:
- “Protocollo piani di risanamento e ristrutturazione; relazioni del professionista: profili organizzativi e principi di comportamento nell’ambito delle procedure di concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, piano di risanamento attestato” predisposto dalla commissione “CNDC – Commissione procedure concorsuali gruppo di lavoro decreti e competitività”;
- Osservazioni sul contenuto delle relazioni del professionista nella composizione negoziale della crisi d’impresa (CNDCEC – Commissione di studio crisi e risanamento di impresa);
- Linee guida per il finanziamento alle imprese in crisi (Università di Firenze, CNDCEC, Assonime) recentemente sottoposto a revisione e aggiornamento;
- Documento di ricerca n. 114 (Assirevi).
Cui si aggiungono:
- Guida operativa per la redazione delle relazioni art. 161, comma 3 , L.F. e art. 160, comma 2 , L.F.;
- Linee guida al concordato preventivo del Tribunale di Milano;
- I principi contabili ISAE 3400 e OIC 6;
- Guida al Piano industriale di Borsa Italiana.
Documenti che rappresentano dei principi di comportamento, pur se ancora non codificabili all’interno di un contesto normativo e giudiziario stabile.
Le indicazioni proposte e contenute nei testi citati permettono al professionista di redigere “un documento informativo in grado di avviare un proficuo avvicinamento strategico alla crisi della società e permettere quindi allo stesso ed alla proposta in esso contenuta, di acquisire l’opportuna stabilità e coerenza necessarie per veicolare sulla stessa il consenso consapevole ed informato del ceto creditorio e quindi permettere al Tribunale di attestare che la proposta concordataria assolve il ruolo di facilitare un corretto interscambio delle informazioni necessarie ad eliminare eventuali asimmetrie informative ed a consentire ai creditori – tramite il voto in adunanza – di esprimere con pienezza di informazioni la valutazione di convenienza che di fatto ad essi solo è rimessa” (Trib. Bologna, 17 febbraio 2009).
La relazione di attestazione nella legge fallimentare
Molteplici sono le tipologie di relazioni di attestazione previste dalla norma fallimentare che, pur presentando notevoli similitudini, qui vogliamo richiamare:
- la relazione di attestazione sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità dei piani di risanamento revista dal terzo comma, lett. d), dell’art. 67 L.F.;
- la relazione di attestazione nella domanda di concordato preventivo di cui all’art. 161 L.F., che accerti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo;
- la relazione sulla veridicità dei dati aziendali e sulla attendibilità dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, di cui all’art. 182-bis L.F.;
- la dichiarazione di idoneità della proposta di cui al sesto comma dell’art. 182-bis L.F.;
- l’attestazione per accedere ai finanziamenti dell’impresa, prevista dal nuovo art. 182-quinquies L.F.;
- l’attestazione per il pagamento dei creditori anteriori in pendenza del concordato prenotativo prima dell’omologa, prevista dal quarto comma dell’art. 182-quinquies L.F.;
- l’attestazione richiesta per poter proporre il concordato preventivo con continuità, introdotto dall’art. 186-bis L.F.;
- l’attestazione per la prosecuzione dei contratti pubblici e quella per la partecipazione alle gare di cui all’art. 186-bis, commi terzo e quarto, L.F.
Scopo del piano di risanamento aziendale
Lo scopo del piano di risanamento aziendale è quello di consentire la salvaguardia del valore aziendale, al fine di non arrecare un maggiore pregiudizio per la collettività (in primis per i lavoratori occupati direttamente ed indirettamente) e per gli stessi creditori.
La prosecuzione delle attività dell’impresa, anche da parte di soggetti terzi, si giustifica e si rende opportuna ove sia riscontrabile la capacità di produrre reddito anche se l’impresa attualmente versa in una situazione di crisi per sua natura reversibile.
Laddove quindi l’organizzazione dei fattori produttivi e l’avviamento si traducono in valore, la cui perdita costituirebbe un pregiudizio per la collettività e per gli stessi creditori, si ritiene opportuno far proseguire l’attività di impresa. Tale soluzione, pur complessa, è finalizzata proprio a non disperdere ulteriore valore, determinando un irragionevole pregiudizio per i creditori.
Contenuto del piano di risanamento
Un piano di risanamento può ritenersi completo se risultano presenti le seguenti parti:
- presentazione dell’azienda;
- dati storici economici e finanziari (in assenza di uno o più bilanci approvati dall’assemblea è necessaria una situazione economico-patrimoniale, approvata e sottoscritta dall’organo amministrativo);
- descrizione della situazione di crisi ed analisi del management circa le relative cause;
- esplicitazione delle ipotesi e delle strategie di risanamento;
- presentazione degli interventi da adottare (action plan);
- evoluzioni attese ed impatti dello scenario competitivo;
- presentazione delle ipotesi economico-finanziarie e del piano economico finanziario (situazione patrimoniale, economica e finanziaria prospettica).
Ove per qualche particolare motivo una delle parti dovesse essere omessa è opportuno che ne sia data giustificazione.
Veridicità dei dati
Il controllo sulla veridicità dei dati aziendali costituisce senza ombra di dubbio un passaggio imprescindibile, e per di più prodromico e strumentale, ai fini di una corretta valutazione in ordine alla ragionevolezza di tale documento, dovendo il professionista rispettare quelle norme deontologiche e quei canoni di comportamento richiesti per un riscontro sostanziale dei dati contabili di partenza in tema di concordato preventivo.
Secondo il Tribunale di Milano, 25 marzo 2010, “Il controllo sulla veridicità dei dati contabili a consuntivo è il presupposto logico e fattuale indefettibile della successiva valutazione di attuabilità/fattibilità, con la conseguente necessaria responsabilità dell’attestatore”.
Sempre il Tribunale di Milano, 11 febbraio 2010 chiarisce che: “L’attestazione di veridicità costituisce un presupposto logico indefettibile dell’attestazione dell’esperto ex art. 182-bis L.F., e dunque precisa ed ineludibile attività ricadente sotto la sua responsabilità”.
“Attestare la veridicità” non significa “certificare il bilancio”, pertanto i principi di revisione sono solo un riferimento di prassi, ma la loro totale applicazione non è necessaria.
Documenti da analizzare
Quale base informativa di partenza, l’attestatore deve verificare che il piano e l’ulteriore documentazione fornitagli consentano una chiara descrizione delle caratteristiche dell’azienda. In particolare l’attestatore può richiedere, a titolo esemplificativo, adeguate informazioni riguardanti:
- la forma giuridica dell’azienda ed eventuali trasformazioni verificatesi negli ultimi anni;
- la compagine societaria attuale e gli avvicendamenti più significativi avvenuti nel corso degli ultimi anni;
- la configurazione del gruppo al quale la società, eventualmente, appartiene ed i principali rapporti tra le società del gruppo;
- l’organizzazione attuale e quella più recente, qualora significativamente diversa, con particolare riferimento agli organi amministrativi e di controllo, al management, ecc.;
- le sedi in cui viene svolta l’attività;
- i fatti rilevanti che possono aver condizionato la vita dell’azienda, in particolare negli ultimi anni;
- i bilanci degli ultimi tre esercizi e, se esistenti, delle controllate e controllante.
Analisi della fattibilità del piano
L’esperto deve procedere a verificare l’esistenza dei mezzi e delle risorse necessari per l’esecuzione dell’accordo e il soddisfacimento dei creditori. L’analisi del piano di ristrutturazione dell’accordo si concentra in particolare:
- sulla validità delle ipotesi di base del piano;
- sull’andamento dei flussi di cassa attesi;
- sull’andamento economico e finanziario dell’impresa in generale.
Un’analisi esaustiva comprende anche l’esame di indicatori extracontabili, quali: l’andamento degli ordini di vendita, il know-how dell’impresa, l’indice di obsolescenza di macchinari e impianti, l’andamento del mercato di riferimento, ecc. In particolare:
- i vincoli esterni all’azienda sono rappresentati:
- dalle condizioni economiche e giuridiche dell’ambiente in cui l’azienda opera;
- dal mercato di sbocco e dalla domanda del prodotto realizzato e/o commercializzato dall’impresa;
- dai punti di forza e di debolezza dei concorrenti;
- dalla situazione del mercato del lavoro, della tecnologia e degli altri fattori produttivi;
- dalla situazione del mercato dei capitali;
- i vincoli interni all’azienda sono i seguenti:
- la disponibilità di personale dotato del necessario know how;
- il possesso di adeguate risorse tecnologiche;
- la reperibilità di fattori produttivi adeguati;
- la disponibilità di risorse finanziarie adeguate;
- la struttura organizzativa interna;
- le relazioni umane tra i soggetti dell’impresa.
Verifiche specifiche in caso di piani di continuità
Soprattutto nel caso di piani di continuità, l’attestatore verifica che il piano e/o la documentazione esaminata contengano gli elementi in grado di fornire una descrizione del contesto in cui l’azienda opera. A titolo esemplificativo, è utile verificare la presenza di adeguate informazioni riguardanti:
- l’attività svolta, ovvero i prodotti realizzati e/o i servizi erogati, con particolare riferimento a quelli protetti da marchi e altri diritti sulle opere di ingegno e invenzioni industriali;
- il posizionamento sul mercato dei prodotti realizzati e/o servizi erogati e la fase alla quale è riconducibile il loro ciclo di vita (introduzione, crescita, maturità, declino);
- il settore e il mercato in cui l’azienda opera, con particolare riguardo al posizionamento dei propri prodotti/servizi rispetto a quello dei concorrenti e agli elementi distintivi aziendali;
- il modello di business adottato, la tecnologia impiegata nello svolgimento del processo produttivo, le barriere all’ingresso esistenti, la capacità produttiva attuale e quella utilizzata, le eventuali certificazioni di prodotto e sistemi di qualità aziendale;
- i canali di approvvigionamento dei principali fornitori e le dinamiche di contrattazione e definizione del prezzo di acquisto con gli stessi;
- i principali clienti, nonché la loro localizzazione.
Esempi di note da inserire nell’attestazione dei piani di risanamento
- La redazione del piano, dei bilanci, dei business plan, le ipotesi su cui si basano e la relativa documentazione di supporto sono responsabilità esclusiva del Consiglio di amministrazione della società.
- Abbiamo ricevuto dal Consiglio di amministrazione della Società una dichiarazione in cui si attesta che ci sono state fornite tutte le informazioni e la documentazione necessarie per valutare l’azienda oggetto della relazione.
- I dati prospettici, essendo basati su ipotesi di eventi futuri, sono caratterizzati da connaturati elementi di soggettività ed incertezza ed in particolare dalla rischiosità che eventi preventivati ed azioni dai quali traggono origine possono non verificarsi ovvero possono verificarsi in misura e in tempi diversi da quelli prospettati, mentre potrebbero verificarsi eventi ed azioni non prevedibili al tempo della loro preparazione.
- L’esercizio di una certa discrezionalità con riferimento alle modalità applicative dei metodi selezionati e alla stima dei relativi parametri è un elemento che ricorre ogniqualvolta venga svolto un processo valutativo e può condurre a risultati non coincidenti tra soggetti diversi che si apprestino a valutare la medesima società. Tale discrezionalità, laddove si è resa necessaria nel caso specifico, è stata peraltro opportunamente circoscritta ed esercitata nell’ambito di ragionevolezza e non arbitrarietà, identificando parametri riscontrabili sul mercato e mantenendo la coerenza delle scelte effettuate con le logiche e lo scenario valutativo descritto.
Per maggiori e più ampie analisi si rimanda al documento “Principi di attestazione dei piani di risanamento” qui più volte richiamato.