RAVVEDIMENTO OPEROSO
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Ravvedimento operoso e regolarizzazione delle dichiarazioni con errori o presentate in ritardo.
Con la circolare del 12 ottobre 2016, n. 42/E, l’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti in merito all’istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dall’art.13 del D.lgs. n.472/1997 e profondamente modificato dalla c.d. legge di Stabilità 2015 (L. n.190/2014). Articolo pubblicato su Mysolution| Post e qui riprodotto per gentile concessione dell’Editore.
Il ravvedimento operoso è un istituto che permette ai contribuenti di sanare la propria posizione con il fisco attraverso la regolarizzazione dei versamenti di imposte omessi o insufficienti e di altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni. Si tratta, quindi, di un istituto che mira a favorire la collaborazione tra fisco e contribuenti e contemporaneamente combattere l’evasione fiscale.
Il ravvedimento operoso è consentito a tutti i contribuenti, purché, ai sensi dell’art.13, co.1, D.lgs. n.472/97:
- La violazione non sia stata già constatata;
- Non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
Tale preclusione non opera per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, salva la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento (comprese le comunicazioni da controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni).
Il comma 1-quarter precisa, inoltre, che il pagamento e la regolarizzazione non precludono l’inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.
Il ravvedimento operoso si perfeziona ( anche parzialmente) solo all’esito di un procedimento complesso:
- Regolarizzazione del comportamento (versamento del tributo);
- Versamento degli interessi, calcolati al tasso legale annuo, dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;
- Versamento delle sanzioni.
Non è necessario che ciò avvenga in un unico momento, potendo il versamento della sanzione ridotta essere successivo a quello del versamento del tributo e/o interessi.
Ai fini della determinazione della riduzione rileva il momento in cui la sanzione è effettivamente regolarizzata
I contribuenti che decidono di avvalersi del ravvedimento beneficiano di una riduzione della sanzione normalmente applicabile, che varia a seconda della tipologia di violazione commessa e del momento in cui si regolarizza la propria situazione.
Per prima cosa, bisogna effettuare una divisione temporale entro la quale l’istituto del ravvedimento operoso trova applicazione: si distingue tra violazioni dichiarative configurabili nei primi novanta giorni e quelle configurabili decorsi novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione.
Violazioni dichiarative configurabili nei primi novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione
L’introduzione della lettera a)-bis al co.1 del D.lgs.472/97 attribuisce nuovo valore alla distinzione concettuale tra dichiarazione integrativa e dichiarazione tardiva, attribuendo uno specifico valore all’errore connesso al contenuto della dichiarazione originaria, distinguendolo dall’errore inerente al ritardo nella sua presentazione.
La circolare 42/E precisa che la dichiarazione integrativa presentata entro novanta giorni rimane comunque idonea a sostituire quella presentata nei termini ordinari, nonostante venga sanzionata come irregolare.
L’Agenzia delle entrate opera una successiva distinzione delle sanzioni applicabili a seconda che si tratti di errori rilevabili ovvero non rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale.
Dichiarazione integrativa per correggere errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale.
In questi casi, non si applica la sanzione prevista per la tardività, ex art.1, co.1 del Dlgs. 471/97, ma quella prevista al successivo art.8, in base alla quale: “fuori dai casi di infedeltà dichiarativa (…) si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000”. Rimane ferma la necessità di regolarizzare anche l’eventuale omesso versamento.
Se l’omissione o l’incompletezza riguardano i dividendi o le plusvalenze relativi a partecipazioni detenute da imprese o enti esteri localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata, la sanzione è pari al 10% dei dividendi e delle plusvalenze conseguiti dal soggetto residente e non indicati, con un minimo di euro 1.000 (art.8, co.3-ter).
Dichiarazione integrativa per correggere errori rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale.
In questi casi la sola sanzione applicabile è quella per omesso versamento ex art.13 D.lgs. n.471/97,pari al 30% di ogni importo non versato.
Rimane ferma la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso applicando le sanzioni previste in base al momento in cui interviene il versamento.
Dichiarazione tardiva
La dichiarazione tardiva presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario è soggetta ad una sanzione fissa pari a 250€, fatta salva la sanzione per omesso versamento nel caso in cui vi sia anche un carente o tardivo versamento del tributo emergente dalla dichiarazione stessa.
La sanzione fissa per la tardività (250 €) può essere ridotta a 1/10 in sede di ravvedimento operoso (art.13, co.1, lettera c, D.lgs.472/97).
Violazioni dichiarative configurabili decorsi novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione.
Dichiarazione integrativa per correggere errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale.
Le violazioni consistenti in errori non rilevabili mediante controlli automatizzati o formali, decorsi novanta giorni, si configurano come violazioni di infedele dichiarazione, per le quali dal 01/01/2016 è prevista una sanzione compresa tra il 90% e il 180% della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato.
Rimane ferma la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso applicando le sanzioni previste in base al momento in cui interviene il versamento.
Tali disposizioni si applicano esclusivamente alle violazioni costituenti sin dall’origine infedeltà dichiarativa; mentre per la violazione configurabile come mera irregolarità dichiarativa, trova applicazione la sanzione prevista dal citato art.8.
Inoltre, in sede di ravvedimento, sono dovute in modo autonomo le sanzioni ridotte per le c.d. violazioni prodromiche (ad esempio l’omessa fatturazione), non essendo applicabile il principio del cumulo giuridico ex art.12 del D.lgs. n. 472/97.
Trattamento dell’acconto omesso o carente
La fattispecie dell’insufficiente o omesso versamento dell’acconto si perfeziona solo nel momento in cui questo non viene versato entro i termini di scadenza previsti, essendo estranea alla dichiarazione che semplicemente ne determina l’ammontare.
Quindi, se l’importo versato per gli acconti è commisurato a quello determinato nella dichiarazione vigente al momento del versamento, il contribuente non potrà essere sanzionato per carente versamento.
Dichiarazione integrativa per correggere errori rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale
In questa situazione si applica la sanzione per omesso versamento ex art.13 D.lgs.471/97, pari al 30% di ogni importo non versato.
Rimane ferma la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso applicando le sanzioni previste in base al momento in cui interviene il versamento.
Dichiarazione omessa
- La mancata presentazione della dichiarazione entro novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario comporta l’applicazione della sanzione prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione, compresa tra il 120% e il 240% dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di €250.
Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da €250 a €1.000.
- Se l’omessa dichiarazione è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, e prima dell’inizio di qualsiasi attività amministrativa di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione dal 60% al 120% dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di €200.
Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da €150 a €500.
In ogni caso, la dichiarazione presentata oltre novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario si considera omessa, e di conseguenza le sanzioni non possono essere regolarizzate spontaneamente facendo ricorso al ravvedimento operoso.
Omesso versamento iva
Riprendendo le parole dell’Agenzia delle entrate nella circolare n.42/E:
“L’omesso versamento dell’IVA a debito risultante dalla liquidazione periodica rappresenta una violazione ravvedibile entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno di commissione della violazione”.
La sanzione è ridotta ad 1/10 del minimo di quella prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di IVA, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni (art.13, co.1, lettera c del D.lgs.472/97),
L’omesso versamento IVA può, inoltre, essere regolarizzato mediante compensazione con il credito IVA emergente nelle liquidazioni periodiche successive; a condizione che:
- Il suddetto credito sia rimborsabile, ex art.30 e 38-bis del D.P.R. n.633/1972;
- Preventivamente destinato alla compensazione, mediante presentazione del modello IVA TR.
L’agenzia sottolinea che, trattandosi di compensazione orizzontale o esterna, la stessa dovrà essere evidenziata nel modello F24 e subordinata al rispetto dei limiti di 5.000€ annui ex art.17, co.1 D.lgs. n.241/97 e di 700.000€ annui art.34, co.1 legge n.388/2000.
Correzione entro novanta giorni della dichiarazione annuale
Dichiarazione integrativa | Dichiarazione tardiva | |||
Presentare la dichiarazione corretta entro novanta giorni dalla scadenza del termine (29 dicembre per i solari) |
Presentare la dichiarazione entro novanta gg dalla scadenza del termine (29 dicembre per i solari) |
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Versare la maggiore imposta, se dovuta, e gli interessi con decorrenza dalla scadenza del versamento |
Versare l’imposta, se dovuta, e gli interessi con decorrenza dalla scadenza del versamento |
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Versare le relative sanzioni |
Versare le relative sanzioni |
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Errori non rilevabili mediante controlli automatizzati e formali
▪ euro 250 (art. 8, comma 1*), ridotta ad 1/9, ai sensi della lettera a-bis) = euro 27,78 + ▪ sanzione per omesso versamento, se dovuto, ridotta secondo le misure dell’articolo 13 del D.lgs. n. 472 del 1997, a seconda di quando interviene il ravvedimento.
* Salvo che ricorra una diversa e più specifica irregolarità dichiarativa disciplinata dall’articolo 8. |
Errori rilevabili mediante controlli automatizzati e formali
▪ sanzione per omesso versamento, se dovuto, ridotta secondo le misure dell’articolo 13 del D.lgs. n. 472 del 1997, a seconda di quando interviene il ravvedimento. |
▪ euro 250* (articolo 1, comma 1), ridotta a 1/10, ai sensi della lettera c) = euro 25
+ ▪ sanzione per omesso versamento, se dovuto, ridotta secondo le misure dell’articolo 13 del D.lgs. n. 472 del 1997, a seconda di quando interviene il ravvedimento. |
Correzione oltre novanta giorni della dichiarazione annuale
Dichiarazione integrativa |
Dichiarazione Omessa |
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Presentare la dichiarazione corretta | ||
Versare la maggiore imposta, se dovuta, e gli interessi con decorrenza dalla scadenza del versamento | ||
Versare le relative sanzioni | ||
Errori non rilevabili mediante controlli automatizzati e formali
▪sanzione pari al novanta per cento della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato, ridotta secondo le misure dell’articolo 13 del D.lgs. 472 del 1997, a seconda di quando interviene il ravvedimento
Oppure Se non sono dovute imposte o non ricorre infedeltà della dichiarazione ma irregolarità della stessa, applicazione della sanzione prevista dall’articolo 8 del D.Lgs. n. 471 del 1997, ridotta secondo le misure dell’articolo 13 del D.lgs. n. 472 del 1997, a seconda di quando interviene il ravvedimento. |
Errori rilevabili mediante controlli automatizzati e formali
▪ sanzione per omesso versamento, se dovuto, ridotta secondo le misure dell’articolo 13 del D.lgs. n. 472 del 1997, a seconda di quando interviene il ravvedimento |
Il ravvedimento della dichiarazione omessa dopo novanta giorni non è possibile. |
Per approfondire
Scarica i chiarimenti contenuti nella circolare 42/E dell’Agenzia delle Entrate sulla regolarizzazione delle dichiarazioni con errori o presentate in ritardo e ravvedimento operoso.
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