Pianificazione fiscale 2014-2015
Pianificazione fiscale 2014-2015
Un breve memorandum ad uso di professionisti ed imprenditori
Articolo pubblicato su Mysolution e qui riprodotto per gentile concessione dell’Editore
L’ avvicinarsi della fine dell’anno ci spinge ad analizzare le recenti novità legislative per ottimizzare la pianificazione fiscale. In un quadro che troppo spesso appare opaco e confuso è però possibile scorgere qualche segnale positivo. Tra le scelte da effettuare a fine anno ne segnaliamo alcune da monitorare, in attesa dei testi definitivi e della relativa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Se l’attuazione e la definizione dei vari decreti di riforma del sistema tributario appaiono ancora particolarmente confusi, è utile fare il punto ed individuare alcune modifiche favorevoli al contribuente. Sarà necessario monitorare costantemente l’evoluzione delle norme per comprenderne appieno l’efficacia ma riteniamo importante dopo aver analizzato “La manovra di stabilità in dieci punti” e “Il decreto semplificazioni fiscali in 10 punti” fornire un breve memorandum ad uso di professionisti ed imprenditori.
Regime dei minimi: aprire la Partita IVA nel 2014
Il 2015 vedrà riformata in maniera radicale la tassazione dei regimi fiscali agevolati delle nuove partite iva con fatturati ridotti. Sulla riforma del regime dei minimi rimando all’ottimo articolo “Nuovo regime dei minimi al 15%” di Cristina Arena.
In attesa di conoscere il testo definitivo della norma (pare siano allo studio ulteriori modifiche), sembra che chi è intenzionato ad intraprendere una nuova attività abbia tutto l’interessa a valutare di aprire la partita Iva entro il 2014 in quanto potrà scegliere di continuare ad essere sottoposto all’attuale (e più favorevole) regime dei minimi.
Professionisti: rimborsi spese non rientrano più tra i compensi.
Finalmente con la definitiva approvazione del D.Lgs. Semplificazioni fiscali è stata confermata la tanto attesa norma che modifica l’art. 54, co. 5, del Tuir ed esclude dalla determinazione del reddito professionale le spese di vitto e alloggio sostenute dal committente.
Le cosidette spese “prepagate” dal committente non saranno quindi sottoposte ai limiti di deducibilità previsti dall’art. 54 Tuir per le spese di vitto ed alloggio sostenute dal professionista (attualmente il 75% dell’ammontare delle spese, per un importo comunque non superiore al 2% dei compensi).
È stato finalmente riconosciuto che dette spese sostenute dal committente e necessarie per lo svolgimento dell’incarico da questi affidato al professionista, non possono avere funzione remunerativa della prestazione resa ma rappresentano esclusivamente “le spese occorrenti al conseguimento dell’opera”.
La nuova disposizione dovrebbe applicarsi dal 2015 ma consente fin da ora alle aziende di aggiornare le proprie procedure che verranno notevolmente semplificate rispetto alle precedenti estremamente complesse razionalizzando i rapporti con i propri consulenti.
Omaggi: uniformati limiti IVA e dirette a 50 euro
Sempre il decreto legislativo ‘Semplificazioni fiscali’ approvato nel CDM del 30.10.2014 prevede l’aumento da euro 25,82 a euro 50,00 la soglia per la detraibilità degli omaggi di beni non rientranti nell’attività d’impresa. Con tale adeguamento normativo verranno finalmente uniformate la soglia IVA e quella prevista dalle imposte dirette che prevede che i costi sostenuti per l’acquisto di beni destinati a omaggio sono deducibili integralmente se di valore unitario non superiore a € 50 ( IVA indetraibile compresa).
Si resta in attesa della pubblicazione in Gazzetta ufficiale del provvedimento per comprenderne la data di efficacia.
Rivalutazione fiscale partecipazioni anche per il 2015
La manovra 2015 riapre nuovamente i termini relativi alla rideterminazione del valore o del costo di acquisto di terreni e partecipazioni non quotate posseduti all’1.1.2015.
Fissata al 30 giugno 2015 la scadenza per la redazione e l’asseverazione della perizia, nonchè per il versamento dell’imposta sostitutiva (o della prima delle tre rate in caso di rateizzazione).
L’imposta da corrispondere dovrà essere pari al 2% del valore risultante dalla perizia per le partecipazioni non qualificate e al 4% per le partecipazioni qualificate.
Tale opportunità può risultare interessante anche per coloro che, già in passato, si sono avvalsi della rivalutazione in base alle previgenti disposizioni, qualora il valore della partecipazione o del terreno sia ulteriormente incrementato rispetto a quanto già precedentemente rivalutato.
Agevolazioni per chi compra ed affitta casa: deduzione 20% in 8 anni
Per l’acquisto, effettuato dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di nuova costruzione od oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, cedute da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie o da quelle che hanno effettuato i predetti interventi è riconosciuta all’acquirente, persona fisica non esercente attività commerciale, una deduzione dal reddito complessivo pari al 20 per cento del prezzo di acquisto dell’immobile risultante dall’atto di compravendita nel limite massimo complessivo di spesa di 300.000 euro.
La deduzione spetta, nella medesima misura e nel medesimo limite massimo complessivo, anche per le spese sostenute dal contribuente persona fisica non esercente attività commerciale per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d’appalto, per la costruzione di un’unità immobiliare a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente stesso prima dell’inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori. Ai fini della deduzione le predette spese di costruzione sono attestate dall’impresa che esegue i lavori.
Fermo restando il limite massimo complessivo di 300.000 euro, la deduzione spetta anche per l’acquisto o realizzazione di ulteriori unità immobiliari da destinare alla locazione.
Approfondimenti nelle prossime lettere informative
Nei prossimi giorni cercheremo di approfondire le principali novità fiscali inviando ai Clienti di Studio Panato | Dottori Commercialisti in Milano lettere informative più dettagliate accompagnate da strumenti operativi (Check List, formulari, interpretazioni operative).