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Ruolo e funzioni Collegio Sindacale nel concordato preventivo

26 Novembre 2014/in Fallimentare, Societario/da Fisco e societa

Il Collegio sindacale nel concordato preventivo

Articolo pubblicato su FiscoPiù e qui riprodotto per gentile concessione dell’Editore Giuffrè

La complessa fase di congiuntura economica costringe il dottore commercialista sempre più a doversi confrontare con temi legati alla crisi d’impresa per poter svolgere al meglio i propri compiti e le proprie funzioni. Particolarmente delicato appare il ruolo dell’organo di controllo nel concordato preventivo, ruolo che seppur attivo dovrà esser particolarmente improntato a prudenza e trasparenza.

Nell’analizzare il ruolo del Collegio sindacale (o Sindaco unico) durante le fasi delicate del concordato preventivo si comprende come la mancanza di norme di raccordo tra diritto societario e disciplina della crisi d’impresa rende necessario uno sforzo interpretativo volto a colmare le lacune normative.

In tal senso può essere d’ausilio un recente documento elaborato dall’Unione Nazionale Giovani Commercialisti ed Esperti Contabili in cui vengono esaminati i poteri/doveri dell’organo di controllo (Collegio Sindacale/Sindaco Unico) nelle situazioni di crisi dell’impresa indicando i comportamenti che i sindaci/o devono adottare per evitare di incorrere in responsabilità sia civili che penali. 

Tale documento a supporto delle sue conclusioni fa riferimento alle Norme di comportamento del collegio sindacale (in particolare la norma n. 11), predisposte dal CNDCEC e, nella trattazione della delicata questione concernente l’accertamento della validità del principio della continuità aziendale (c.d. requisito del going-concern), il Principio di Revisione n. 570 predisposto dalla Commissione Paritetica dei Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri. 

L’ analisi può quindi prendere le mosse proprio da tale documento, nel quale vengono indicate e classificate le varie fasi di evoluzione della crisi di impresa e vengono illustrati e suggeriti i comportamenti che l’organo di controllo dovrebbe assumere per non incorrere in responsabilità.

 

Fase 1: Funzione di prevenzione ed accertamento dello stato di crisi

Spetta al Collegio Sindacale il compito di svolgere importanti funzioni nella prevenzione della crisi dell’impresa, si segnalano in particolare gli obblighi di vigilanza di cui all’art. 2446, primo comma c.c..

La crisi d’impresa, infatti, costituisce per coloro i quali svolgono la funzione di Sindaco e di Revisore un segnale di allarme che deve portare a ridefinire il quadro dei rischi e degli obiettivi di revisione e controllo.

La continuità aziendale è il principio base previsto dal codice civile per la redazione del bilancio di esercizio delle imprese in funzionamento. L’art. 2423 – bis del codice civile dispone, infatti, che “ … la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività …”.

La mancanza del requisito della continuità aziendale comporta che il bilancio non possa più essere redatto seguendo i principi di funzionamento ma applicando i criteri di liquidazione, ossia di realizzo delle attività ed estinzione delle passività.

Il monitoraggio costante delle condizioni di continuità aziendale diventa quindi una priorità per gli organi di controllo.

Gli amministratori, i sindaci ed i revisori devono, nell’espletamento delle proprie funzioni, analizzare, dimostrare e verificare che le prospettive future non siano tali da compromettere il requisito della continuità aziendale e, quindi, la redazione dei bilanci secondo gli ordinari principi.

La segnalazione all’assemblea e la denunzia al tribunale rappresentano quei poteri/doveri che la norma e la dottrina hanno assegnato ai sindaci in caso di inerzia degli organi sociali nel trovare una soluzione gestionale alle cause della crisi o, nei casi più gravi, nel proporre ai creditori soluzioni negoziali della crisi.

 

Fase 2: Presentazione della domanda di concordato

In fase di presentazione della domanda di concordato il CNDCEC, diversamente dalla prevalente dottrina, ritiene che il Collegio Sindacale debba limitarsi a verificare i requisiti professionali dell’attestatore, senza deve avere un ruolo attivo né esprimere alcun un giudizio.

In particolare seguendo questa tesi il Collegio sindacale non deve partecipare alla predisposizione del piano. Non si può escludere peraltro a parere di chi scrive quanto meno un coinvolgimento dello stesso, anche al solo fine informativo, volto anche alla tutela dello stesso organo, che potrebbe esser ritenuto responsabile nel caso emergessero irregolarità precedenti e successive alla presentazione del piano, ovvero nella predisposizione dello stesso.

Seguendo invece una interpretazione più interventista del ruolo del collegio sindacale si evidenziano i principali doveri di controllo da esercitarsi in questa fase particolarmente delicata per la vita dell’impresa:

  • accertare la sussistenza dei requisiti di professionalità in capo al soggetto incaricato di attestare la veridicità dei dati e la fattibilità del piano concordatario
  • evidenziare eventuali carenze informative e rilievi tecnici sui dati espressi dall’attestatore, pur senza spingersi ad esprimere un proprio giudizio sul piano, se evidenti ed incidenti nell’adozione dello strumento concorsuale.

 

Fase 3: Concordato preventivo

La società, una volta ammessa al concordato, non interrompe di fatto la propria attività, da ciò discende che il Collegio Sindacale durante il concordato preventivo rimane in carica e continua ad operare in funzione di vigilanza nell’interesse dei soci e della Società ai sensi dell’art. 2403 c.c.

Il collegio sindacale prosegue quindi la sua attività di controllo sull’osservanza delle legge, dello statuto e sull’amministrazione della società, attività che andrà integrata e coordinata con quella posta in essere dagli organi della procedura concorsuale.

In particolare, tra i principali compiti del collegio:

  1. esercitare i propri poteri di intervento
    • partecipazione alle riunioni degli organi sociali;
    • atti di ispezione e controllo;
    • convocazione dell’assemblea
  2. redigere la relazione di cui all’art. 2429 c.c.».

Il CNDCEC ritiene opportuno che il collegio sindacale informi il commissario giudiziale di eventuali irregolarità riscontrate nella gestione, per consentire la tempestiva informazione al tribunale, ai sensi degli artt. 173 (revoca dell’ammissione al concordato) e 185 l.fall. (esecuzione del concordato)   L’organo di controllo dovrà verificare che la domanda non sia presentata in maniera pretestuosa al solo fine di rallentare lo sbocco fallimentare della crisi con un aggravarsi del danno nei confronti del ceto creditorio.

Secondo l’ UNGDCEC: “Se l’attività dell’organo di controllo è orientata, principalmente, alla tutela dell’interesse dei soci, mediante controlli di conformità dell’operato degli amministratori, volti a prevenire eventuali pregiudizi alla situazione patrimoniale della società, il controllo degli organi della procedura di legittimità, e di merito, è diretto a evitare operazioni dell’organo amministrativo lesive degli interessi dei creditori”.

 

Criticità in caso di presentazione di domanda di concordato in bianco

Più complesso e denso di responsabilità il ruolo del Collegio sindacale nel caso in cui l’organo di amministrazione abbia deliberato il deposito della domanda di concordato in bianco.

L’organo di controllo dovrà verificare che la domanda non sia presentata in maniera pretestuosa al solo fine di rallentare lo sbocco fallimentare della crisi con un aggravarsi del danno nei confronti del ceto creditorio. Il collegio sindacale inoltre dovrà:

  •  vigilare circa la completezza della documentazione prodotta dall’impresa (bilanci degli ultimi tre esercizi ed elenco nominativo dei creditori ed indicazione dell’importo di credito);
  • vigilare sul corretto rispetto dei termini posti per la presentazione del piano, l’integrazione della documentazione, nonché per quegli ulteriori obblighi informativi periodici, eventualmente posti con decreto dal Tribunale;
  • vigilare sugli atti compiuti dalla società, nel periodo compreso tra il deposito della domanda sino all’emanazione del decreto ex art. 163 L.F., ciò al fine di verificare se gli eventuali atti di straordinaria amministrazione, posti in essere dalla società, siano stati emessi in conformità dell’espressa autorizzazione da parte del Tribunale, come previsto dal settimo comma dell’art. 161 L.F;
  • assicurare un corretto flusso di informazioni con il commissario giudiziale laddove abbia riscontrato irregolarità nella gestione, in analogia a quanto avviene nel concordato preventivo.  

 

Conclusioni

Durante le fasi di accertamento della crisi e di adozione del concordato preventivo il Collegio sindacale (o sindaco unico) mantiene un ruolo attivo seppur più limitato rispetto a quello normalmente svolto nella società in bonis.

Si troverà a vigilare sull’operato degli amministratori, a collaborare con gli organi nominati dal tribunale, e a vigilare sulla correttezza dei documenti preparatori del piano e sulla sua corretta esecuzione.

Il suo agire dovrà essere improntato a particolare prudenza e trasparenza al fine di scongiurare eventuali sbocchi fallimentari della procedura da cui potrebbero derivare responsabilità sia civili sia penali.

 

Per approfondire:

I poteri/doveri dell’organo di controllo (Collegio Sindacale/Sindaco Unico) nelle situazioni di crisi dell’impresa


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