Il Collegio sindacale nella crisi di impresa
Breve guida ai poteri/doveri del Collegio sindacale ed analisi dei rapporti con l’organo amministrativo durante la crisi aziendale
Articolo pubblicato su Mysolution e qui riprodotto per gentile concessione dell’Editore
Un recente documento elaborato dall’Unione Giovani Commercialisti ed Esperti Contabili esamina i poteri/doveri dell’organo di controllo (Collegio Sindacale/Sindaco Unico) nelle situazioni di crisi dell’impresa indicando i comportamenti che i sindaci/o devono adottare per evitare di incorrere in responsabilità sia civili che penali.
Tale documento passa in rassegna le Norme di comportamento del collegio sindacale, predisposte dal CNDCEC e, nella trattazione della delicata questione concernente l’accertamento della validità del principio della continuità aziendale (c.d. requisito del going-concern), il Principio di Revisione n. 570 predisposto dalla Commissione Paritetica dei Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, che è applicabile anche al Collegio Sindacale che non eserciti la revisione contabile.
Ho trovato di particolare interesse ed attualità l’analisi delle iniziative del Collegio Sindacale e delle sollecitazioni che lo stesso dovrà rivolgere al Consiglio di Amministrazione in caso di inerzia nell’azione di risanamento o liquidazione aziendale.
Purtroppo, vista la crisi economica in cui versa il nostro Paese, non appaiono infrequenti i casi di disaccordo sulle prospettive di continuità aziendale tra amministratori da una parte e sindaci e revisori dall’altra.
La figura del sindaco, soprattutto in caso di sindaco unico, in questi casi riveste un ruolo di grande responsabilità e particolare rilevanza.
In caso di inerzia degli organi societari preposti dovrà essere il Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 2406 c.c., ad attivarsi per non incorrere nelle responsabilità civili e penali (ai sensi dell’art. 217 l.f. è punibile l’imprenditore – e con lui il collegio sindacale per il rimando dell’ art. 2407 c.c.- che abbia compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento ed abbia aggravato il dissesto astenendosi dal richiedere la dichiarazione del fallimento).
La norma di comportamento n. 11 prevede inoltre che : “Il Collegio sindacale, se nello svolgimento della funzione di vigilanza rileva la sussistenza di fatti idonei a pregiudicare la continuità d’impresa, sollecita gli amministratori a porvi rimedio”.
Se le misure adottate dagli amministratori dovessero risultare inadeguate o in caso di loro inerzia, l’organo di controllo può, o meglio deve, convocare l’Assemblea dei Soci.
Nei casi in cui il ricorso all’assemblea non abbia avuto luogo o i suoi esiti non siano ritenuti adeguati, l’organo di controllo può proporre la denunzia al tribunale ex art. 2409 cod. civ. (ad eccezione delle S.r.l.), qualora:
- vi sia la sussistenza di fondati sospetti circa la commissione di gravi irregolarità da parte degli amministratori;
- esista un danno potenziale di valore significativo;
- sia stato rilevato il perdurare delle irregolarità;
- venga continuata l’attività sociale con gravi rischi legati all’aggravamento del dissesto, nonostante il conclamato stato di insolvenza.
Legittimato alla denuncia al tribunale è l’organo di controllo nel suo insieme e presupposto della denuncia è una specifica delibera dell’organo di controllo stesso.
Importante inoltre rilevare che se le spese di ispezione giudiziaria sono a carico della società, le spese processuali sono a carico di chi, infondatamente, ha iniziato il procedimento o ha resistito allo stesso. Rappresentando quest’ ultimo elemento un deterrente per azioni imprudenti.
Per approfondire:
- I poteri/doveri dell’organo di controllo (Collegio Sindacale/Sindaco Unico) nelle situazioni di crisi dell’impresa
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