Startup costituzione senza notaio dal 20 luglio 2016
Startup costituzione senza notaio dal 20 luglio 2016
Con il tanto atteso Decreto direttoriale 1 luglio 2016 sono state finalmente approvate le specifiche tecniche per la redazione del modello standard di atto costitutivo e statuto delle s.r.l. start-up innovative, come previsto dall’articolo 4, comma 10 bis del D.L. n. 3 del 2015, convertito in legge 33/2015., a norma del DM 17 febbraio 2016.
L’annuncio tanto atteso
Lo ha annunciato ieri su Twitter, non senza una certa soddisfazione, l’amico Mattia Corbetta. Immagino che la strada sia stata lunga e gli ostacoli infiniti.
La colonna sonora giusta per festeggiare… https://t.co/njQfcQNYSy Cc: @StefanoFirpo @LGmarangon @CarloStagnaro https://t.co/Cj2LY6wUlu
— Mattia Corbetta (@CorbettaMattia) 1 luglio 2016
La Circolare 3691/C del 1 luglio 2016
Contemporaneamente con il decreto è stata emanata la Circolare 3691/C del 1 luglio 2016 per illustrare le modalità di costituzione delle società a responsabilità limitata startup innovative a norma del comma 10 bis dell’articolo 4 del D.L n. 3 del 2015, convertito con legge 24 marzo 2015, n. 33. Disposizioni applicative del DM 17 febbraio 2016 e del DD 1 luglio 2016.
Il D.L. n. 3 del 2015 ha introdotto, all’articolo 4, comma 10-bis, la possibilità di costituire le società destinate all’iscrizione nella sezione speciale delle startup innovative di cui all’art. 25, comma 2, del D.L. n. 179 del 2012, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2328 e ss. del codice civile. In particolare la norma di legge richiamata afferma che:
«Al solo fine di favorire l’avvio di attività imprenditoriale e con l’obiettivo di garantire una più uniforme applicazione delle disposizioni in materia di start-up innovative e di incubatori certificati, l’atto costitutivo e le successive modificazioni di start-up innovative sono redatti per atto pubblico ovvero per atto sottoscritto con le modalità previste dall’articolo 24 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L’atto costitutivo e le successive modificazioni sono redatti secondo un modello uniforme adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico e sono trasmessi al competente ufficio del registro delle imprese di cui all’ articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni».
Con Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 17 febbraio u.s., è stato redatto un modello standard di atto costitutivo e statuto di società a responsabilità limitata, finalizzato alla costituzione della start-up, secondo la procedura derogatoria delle norme codicistiche introdotta dal richiamato comma 10 bis.
Acquisizione di efficacia
Al fine di consentire alle softwarehouse di adeguare i propri programmi alle disposizioni del presente decreto, le disposizioni in esso contenute acquistano efficacia il 20 luglio 2016.
Qualche vecchia riflessione
Riporto qualche riflessione scritta a suo tempo per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto originario e contenuta nell’articolo: “Costituire una startup innovativa senza notaio“.
Finalmente in Gazzetta Ufficiale il decreto che introduce la possibilità di costituire una startup innovativa mediante un modello standard tipizzato con firma digitale. Si sta delineando una interessante evoluzione normativa di portata ben più ampia di quanto appare. Bisognerà vigilare per tutelare la coerenza del sistema normativo e non risparmiare critiche in tal senso ma parimenti è anche giusto incoraggiare un percorso virtuoso e non far mancare il nostro appoggio a tutte le semplificazioni nel fare impresa in Italia.