Disciplina fiscale del riporto perdite
Riporto delle perdite
Disciplina fiscale del riporto perdite ex art 84 del TUIR
Riassumiamo brevemente la normativa sul riporto perdite delle società, le limitazioni per i periodi successivi al terzo ed i test a cui sottoporre la società in base alla relativa la norma anti elusione
La perdita di un periodo d’imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, puo’ essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi in misura non superiore all’ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l’intero importo che trova capienza in tale ammontare.
Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell’utile la perdita e’ riportabile per l’ammontare che eccede l’utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti.
La perdita e’ diminuita dei proventi esenti dall’imposta diversi da quelli di cui all’ articolo 87, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi dell’ articolo 109, comma 5.
Detta differenza potra’ tuttavia essere computata in diminuzione del reddito complessivo in misura tale che l’imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui all’articolo 80.
Le perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta dalla data di costituzione possono, con le modalita’ previste al comma 1, essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l’intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che si riferiscano ad una nuova attivita’ produttiva.
Cessione della maggioranza dei diritti di voto (partecipazioni) e modifica dell’attività principale
Le disposizioni del comma 1 non si applicano nel caso in cui la maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto che riporta le perdite venga trasferita o comunque acquisita da terzi, anche a titolo temporaneo e, inoltre, venga modificata l’attivita’ principale in fatto esercitata nei periodi d’imposta in cui le perdite sono state realizzate.
Modifica attività principale
La modifica dell’attivita’ assume rilevanza se interviene nel periodo d’imposta in corso al momento del trasferimento od acquisizione ovvero nei due successivi od anteriori. La limitazione si applica anche alle eccedenze oggetto di riporto in avanti di cui al comma 5 dell’articolo 96, relativamente agli interessi indeducibili, nonche’ a quelle di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativamente all’aiuto alla crescita economica.
Disapplicazione norma antielusiva
La limitazione non si applica qualora:
- a) (lettera abrogata dall’ 36, comma 12, lett. b) decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248);
- b) le partecipazioni siano relative a societa’ che nel biennio precedente a quello di trasferimento
- hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unita’ e
- per le quali dal conto economico relativo all’esercizio precedente a quello di trasferimento risultino un ammontare di ricavi e proventi dell’attivita’ caratteristica, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all’articolo 2425 del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori.
Interpello e Statuto dei diritti del contribuente
Al fine di disapplicare le disposizioni del presente comma il contribuente interpella l’amministrazione ai sensi dell’ articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente.