Superammortamento al 140% per favorire gli investimenti.
Superammortamento al 140% per favorire gli investimenti in nuovi beni strumentali.
L’articolo che segue è pubblicato su Mysolution|Post e qui riprodotto per gentile concessione dell’Editore.
Tra le misure adottate dal Governo per favorire gli investimenti privati troviamo il c.d. “super ammortamento”, contenuto nella Legge di stabilità 2016 (L.208/2015).
Il super ammortamento consiste in una maggiorazione del 40% del costo fiscalmente riconosciuto per l’acquisizione, dal 15/10/2015 al 31/12/2016, di nuovi beni strumentali.
Si determina, così, un’agevolazione fiscale derivante dalla possibilità di ammortizzare fiscalmente detti beni al 140% al posto del 100%.
L’art.1, c.91 L. n.208/2015 prevede: « Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione e’ maggiorato del 40 per cento».
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I soggetti beneficiari di questa disposizione sono:
- I titolari di reddito d’impresa;
- I titolari di reddito da lavoro autonomo ( ad esclusione dei contribuenti in regime forfettario).
Ambito temporale
Beneficiano dell’agevolazione gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016.
Ambito applicativo ed esclusioni
La maggiorazione del 40% degli ammortamenti è possibile in caso di acquisto, anche tramite contratti di locazione finanziaria, esclusivamente di beni strumentali nuovi. Tali beni, infatti, devono essere caratterizzati dal requisito di novità, vale a dire non essere mai stati utilizzati da altri soggetti.
In virtù del c.93 della suddetta Legge « La disposizione di cui al comma 91 non si applica agli investimenti in beni materiali strumentali per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento, agli investimenti in fabbricati e costruzioni, nonché agli investimenti in beni di cui all’allegato n. 3 annesso alla presente legge».
Sono esclusi, per apposita previsione di Legge:
- I fabbricati e le costruzioni;
- I beni con un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
- Le condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali, dagli stabilimenti balneari e termali e per la produzione e distribuzione di gas naturale;
- Il materiale rotabile, ferroviario e tranviario;
- Gli aerei completi di equipaggiamento.
Sono agevolabili gli acquisti in beni nuovi strumentali, destinati ad essere utilizzati in modo durevole dall’impresa ed iscritti in bilancio tra le immobilizzazioni materiali.
Attenzione: l’agevolazione non si applica all’acquisto dei c.d. beni merce e dei materiali di consumo).
I beni mantengono il requisito di strumentalità sia se utilizzati direttamente dall’impresa, sia se concessi a terzi in locazione, a fronte del pagamento di un corrispettivo. L’incentivo spetta anche per beni che l’impresa acquirente concede a terzi in comodato, purché essi siano utilizzati dal comodatario nell’ambito di un’attività strettamente funzionale all’esigenza di produzione del comodante (Circolare 90/E/2001).
Sembrerebbero poter beneficiare del bonus sugli ammortamenti anche i beni di costo inferiore a € 516,46, con ammortamento del 140% interamente nell’anno d’acquisto.
Per quanto riguarda l’acquisto di beni strumentali in leasing, la maggiorazione del 40% sull’ammortamento riguarda la sola quota capitale del canone di leasing (oltre al prezzo di riscatto finale), cosicché la deduzione del 140% sia applicata sul costo sostenuto dal concedente.
In pratica, l’ammortamento al 140% consente di ammortizzare il cespite acquistato secondo le aliquote ordinarie, mentre dal punto di vista fiscale viene effettuata una variazione in diminuzione della base imponibile su cui poi verranno calcolate le imposte.
Acconti
In base al c.94 « Le disposizioni dei commi 91 e 92 non producono effetti sulla determinazione dell’acconto dovuto per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015. La determinazione dell’acconto dovuto per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016 è effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni dei citati commi 91 e 92». Da ciò, si desume che l’acconto non debba essere ricalcolato per tener conto degli eventuali effetti del super ammortamento. Per la determinazione dell’acconto dovuto per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016, si deve procedere considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle nuove disposizioni. Di conseguenza, per il 2016, si dovrà effettuare il ricalcolo degli acconti al fine di sterilizzare l’importo dall’eventuale effetto positivo delle nuove disposizioni.
Studi di settore
Il c.97 stabilisce che « le disposizioni di cui ai commi 91 e 92 non producono effetti sui valori attualmente stabiliti per l’elaborazione e il calcolo degli studi di settore previsti dall’articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni». Ne deriva che, ai fini del calcolo degli studi di settore, gli ammortamenti andranno valorizzati con le regole ordinarie.