Cross class cram down ex art. 112 CCI
Cross class cram down ex art. 112 CCI
Il tribunale di Mantova in questa sentenza in poche righe illustra in termini semplici la filosofia di questo nuovo istituto del Codice della Crisi. E quando ha senso applicare il cross class cram down.
il Tribunale ritiene di condividere l’orientamento manifestato dalla giurisprudenza di merito che sinora si è espressa (v. Trib. Bergamo 11-4-2023; Trib. Roma 24-10-2023; App Firenze. 31-10-2023) nonché da un autorevole orientamento dottrinale secondo cui, ai fini della omologazione c. d. trasversale del concordato preventivo di cui all’art. 112 co. 2 lett. d) seconda parte CCI, è sufficiente che abbia votato favorevolmente anche solo “una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione, in quanto tale risultato ermeneutico non contrasta palesemente con l’equivoco dato letterale della norma interna ed è pienamente aderente al testo di cui all’art. 11 della direttiva UE n. 1023/2019.
Peraltro, ove la proposta concordataria non preveda un plusvalore da continuità da distribuire non può operare la regola di cui all’art. 112 co. 2 lett. d) CCI non potendo sussistere una differenziazione tra i risultati derivanti dalla applicazione delle due regole distributive della APR e della RPR (absolute priority rule e relative priority rule );
Approvazione di una classe svantaggiata del progetto imprenditoriale
Il concordato deve ricevere l’approvazione di una classe interessata in senso ampio e in concreto svantaggiata, in quanto il soddisfacimento dei creditori che ne fanno parte avviene anche per effetto della distribuzione del surplus concordatario, classe che, pertanto, con il voto favorevole ha espresso fiducia nel progetto imprenditoriale dal cui successo dipende (almeno in parte) la possibilità di ottenere il soddisfacimento del credito sia pure nei limiti di quanto proposto;
Un plusvalore da continuità
Peraltro, ove la proposta concordataria non preveda un plusvalore da continuità da distribuire non può operare la regola di cui all’art. 112 co. 2 lett. d) CCI non potendo sussistere una differenziazione tra i risultati derivanti dalla applicazione delle due regole distributive della APR e della RPR;
Ove non vi sia un surplus concordatario da distribuire non vi è ragione per derogare alle “ordinarie” regole di approvazione del concordato fissate dall’art. 109 CCI e non si verifica una disparità di trattamento tra le ipotesi di continuità diretta (che possono avvalersi del cross class cram down) e continuità indiretta (che non possono avvalersene) poiché, in tal caso, le vicende economiche dell’impresa cessionaria dell’azienda che prosegue la propria attività sono del tutto indifferenti rispetto alle prospettive di soddisfacimento dei creditori della classe “svantaggiata” o “maltrattata” sicché deve tornare ad operare la regola di maggioranza.
Finanza esterna vs valore eccedente quello di liquidazione
L’apporto nella causa in questione va qualificato come finanza esterna (da intendersi come apporto di risorse in favore del debitore da parte di un soggetto terzo nei confronti del quale i creditori non vantano alcun diritto, senza obblighi restitutori e, come tale, liberamente distribuibile tra i creditori senza vincolo di rispetto né della APR né della RPR) e non come valore eccedente quello di liquidazione (definito quale “misura in cui la prosecuzione dell’attività imprenditoriale generi risorse aggiuntive rispetto al valore di liquidazione dei beni: v. in tal senso Cass. 26-5-2022 n. 17155; sulle nozioni di finanza nuova e surplus o plusvalore da continuità vedasi Trib. Massa 16-1-2024), sia perché nella proposta concordataria sia nella attestazione del professionista si fa
sempre riferimento alla “nuova finanza esterna” sia in quanto in tali atti non è menzionato alcun tipo di collegamento tra lo svolgimento dell’attività imprenditoriale della società cessionaria dell’azienda (e, quindi, in ordine all’andamento dei flussi attesi) e la messa a disposizione della somma la cui erogazione è stata unicamente condizionata alla omologazione del concordato mentre non è stato neppure allegato un business plan che illustri i possibili risultati economici della gestione
imprenditoriale dell’azienda ceduta in vista del promesso adempimento di quanto verrà da essa versato in favore dei creditori;
Per approfondire
Tribunale di Mantova, 14 marzo 2024. Pres. Gibelli. Rel. Bernardi.