Responsabilità degli amministratori e presupposto del danno
Responsabilità degli amministratori e presupposto del danno
Responsabilità degli amministratori di Srl: la violazione degli obblighi degli amministratori rappresenta un presupposto necessario, ma non sufficiente per affermare la responsabilità risarcitoria degli amministratori inadempienti: occorre provare l’esistenza del danno (deterioramento effettivo e materiale del patrimonio della società), e la diretta riconducibilità causale di detto danno alla condotta omissiva o commissiva degli amministratori stessi, così come affermato dall’ordinanza del Tribunale di Roma – Sezione Tribunale delle Imprese – Terza sezione civile, RG n. 67181/2016.
Dato normativo
L’art.2476 c.c. stabilisce che “Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo per l’amministrazione della società. Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa e, essendo a cognizione che l’atto si stava per compiere, abbiano fatto constare del proprio dissenso”.
Ai sensi dell’art. 1176, 2° comma, c.c., “nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata”.
Diligenza
Agli amministratori di Srl – al pari di quelli delle Spa – è richiesta la diligenza desumibile dalla natura dell’incarico e per il professionista dalle specifiche competenze possedute ex art.1176, 2° comma, c.c..
Si sottolinea come la responsabilità dell’amministratore non può essere desunta dalle scelte di gestione – insindacabili – ma dal modo in cui le stesse sono portate a termine.
Pertanto, la violazione, da parte dell’amministratore, della clausola generale di agire con diligenza non può riguardare le scelte di gestione (espressione della libertà imprenditoriale) ma unicamente la diligenza mostrata nel valutare il rischio connesso all’operazione.
Risarcimento del danno
Ai fini della risarcibilità del danno, il soggetto agente deve:
- allegare l’inadempimento dell’amministratore degli obblighi a lui imposti dalla legge e/o dall’atto costitutivo e/o dal generale obbligo di vigilanza;
- allegare e provare, anche tramite presunzioni, l’esistenza di un danno concreto, inteso come depauperamento del patrimonio sociale, e la sussistenza di un nesso di causalità tra la lesione del patrimonio sociale ed il fatto dell’amministratore inadempiente, seppur cessato dall’incarico.
La domanda risarcitoria, in assenza di tale allegazione e prova, come chiarito dalla Cass. 5960/2005, sarebbe priva di oggetto.
Responsabilità degli amministratori di Srl: la giurisprudenza è pacifica nella ricostruzione del fattispecie risarcitoria in termini di danno-conseguenza. Ne consegue che la violazione degli obblighi degli amministratori rappresenta un presupposto necessario, ma non sufficiente per affermare la responsabilità risarcitoria degli amministratori inadempienti: occorre provare l’esistenza del danno (deterioramento effettivo e materiale del patrimonio della società), e la diretta riconducibilità causale di detto danno alla condotta omissiva o commissiva degli amministratori stessi, così come affermato dall’ordinanza del Tribunale di Roma – Sezione Tribunale delle Imprese – Terza sezione civile, RG n. 67181/2016.
Il suddetto nesso causale serve ad accertare la responsabilità risarcitoria degli amministratori, ed a limitare l’entità del risarcimento stesso all’effettiva e diretta efficienza causale dell’inadempimento.
Come ribadito dalla Cass. 22911/2010, spetta agli amministratori dimostrare l’inesistenza del danno ovvero la non imputabilità del fatto dannoso, fornendo la prova positiva.
Sequestro conservativo
Ai sensi dell’art.671 c.p.c. “il giudice, su istanza del creditore che ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può autorizzare il sequestro conservativo di beni mobili o immobili del debitore o delle somme e cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento”.
Per la concessione di tale provvedimento sono necessari due requisiti (congiuntamente):
- Fumus boni iuris: verosimile esistenza del credito per cui si agisce (è sufficiente la probabile fondatezza della pretesa creditoria);
- Periculum in mora: timore di perdere la garanzia rappresentata dal patrimonio del debitore.