Azione di responsabilità dell’amministratore
Azione di responsabilità dell’amministratore
Onere probatorio e di allegazione del socio attore
La Sentenza n. 18441/2017 pubbl. il 29/09/2017 RG n. 4048/2015 ha ad oggetto la responsabilità dell’amministratore di s.r.l. e l’onere probatorio e di allegazione del socio attore
Sentenza n. 18441/2017
L’attore chiede che venga accertata la responsabilità del convenuto (amministratore unico della s.r.l.) per i danni che esso avrebbe arrecato alla società a seguito di gravi inadempimenti dei doveri gravanti sull’amministratore in forza dell’incarico gestorio svolto. Il Tribunale afferma che:
“sulla base dell’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di onere della prova nelle controversie aventi per oggetto l’adempimento contrattuale, non può però dubitarsi che sull’attore che esercita l’azione di responsabilità sociale gravi, comunque, l’onere di allegare condotte inadempienti dell’amministratore e di allegare e provare in modo specifico i danni che ciascuna di tali condotte ha arrecato alla società e l’esistenza del nesso di causalità fra condotte e danni”.
In assenza delle suddette allegazioni, il Tribunale respinge la domanda spiegata dall’attore.
Onere probatorio e di allegazione del socio
È, quindi, la parte che agisce per l’azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore a dover allegare le condotte e gli inadempimenti di quest’ultimo. Oltre all’onere di allegazione, l’attore deve, inoltre, provare in modo specifico i danni arrecati alla società ed il nesso di causalità tra condotte e danni: gi amministratori rispondono unicamente dei danni che risultano essere conseguenza immediata e diretta della loro condotta inadempiente (da non confondere con il risultato negativo della gestione della società).