Fusione non elusiva
Fusione non elusiva
“Ove l’operazione, si dimostri – con onere a carico del contribuente – giustificata da valide ragioni economiche, sia pure in via concorrente al perseguito risparmio fiscale, non se ne può predicare il carattere elusivo con la conseguente piena opponibilità al fisco.”
Questo è quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza n. 2397 del 31/01/2018, con la quale esamina il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di una società per azioni, per il mancato pagamento delle imposte derivante dalla fusione stessa.
Secondo l’Ufficio, tale fusione era frutto di un’operazione elusiva inopponibile ai fini fiscali ai sensi dell’art. 37 bis D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, successivamente abrogato, dal momento che lo stesso obiettivo era perseguibile altrimenti (con la partecipazione diretta o per il tramite di altra società collegata), mentre la fusione non consentiva in concreto alcun vantaggio extrafiscale.
Art. 37 bis – Disposizioni antielusive
L’articolo 37 bis del D.P.R. del 29/09/1973 n. 600, stabiliva:
“Sono inopponibili all’amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall’ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti.”.
L’articolo 37 bis del D.P.R. del 29/09/1973 n. 600 è stato abrogato dall’art. 1, comma 2 decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 128, ed ai sensi dello stesso le disposizioni che richiamano l’articolo 37 bis si intendono riferite all’art. 10 bis legge 27 luglio 2000 n. 212, in quanto compatibili.
Art. 10 bis – Disciplina dell’abuso del diritto o elusione fiscale
L’art. 10 bis, comma 1, della legge 27 luglio 2000 n. 2121 statuisce:
“Configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Tali operazioni non sono opponibili all’amministrazione finanziaria, che ne disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni.”
Pertanto, l’Amministrazione Finanziaria può disconoscere vantaggi tributari derivanti da operazioni che configurano abuso di diritto, a meno che il contribuente non dimostri la sussistenza di valide ragioni extrafiscali.
Conclusione
Possono dunque definirsi elusive le operazioni compiute essenzialmente (anche se non esclusivamente) per il conseguimento di un vantaggio fiscale, salvo che il contribuente dimostri che le stesse siano giustificate da valide ragioni economiche.
Per approfondimenti
Corte di Cassazione con sentenza n. 2397 del 31/01/2018