Proroga maggiorazione relativa al super ammortamento
Proroga maggiorazione relativa al super ammortamento
Il Piano Nazionale Industria 4.0 intende sostenere il processo di trasformazione delle imprese italiane che vogliono cogliere le opportunità legate alla quarta rivoluzione industriale. Questo è il secondo di una serie di articoli che vanno ad analizzare quanto emerso dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4/E del 30/03/2017.
Art. 1 comma 8, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017) stabilisce che: “Le disposizioni dell’articolo 1, comma 91, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’articolo 164, comma 1, lettere b) e b-bis),” del TUIR, “effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 giugno 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione”.
Presupposto soggettivo
I beneficiari di tale agevolazione vengono riconosciuti nei titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano, e negli esercenti arti e professioni.
Presupposto oggettivo
Il beneficio spetta, oltre che per l’acquisto dei beni da terzi, in proprietà o in leasing, anche per la realizzazione degli stessi in economia o mediante contratto di appalto.
La maggiorazione in esame riguarda solo i beni “materiali” e, di conseguenza, non può spettare per beni immateriali. Tali beni devono caratterizzarsi per il requisito della “strumentalità” rispetto all’attività esercitata dall’impresa beneficiaria della maggiorazione. Sono strumentali all’attività d’impresa solo quei beni senza i quali l’attività stessa non può essere esercitata.
I beni, conseguentemente, devono essere di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all’interno del processo produttivo dell’impresa.
Sono, pertanto, esclusi i beni autonomamente destinati alla vendita (c.d. beni merce), come pure quelli trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita. Si ritengono ugualmente esclusi i materiali di consumo.
L’agevolazione non spetta per gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati.
Con riferimento alle spese sostenute per migliorie su beni non di proprietà dell’impresa, queste possono fruire della maggiorazione del 40% in quanto costituiscono beni materiali e non meri costi.
Beni non più agevolati dal super ammortamento
La proroga del super ammortamento non opera per “i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’articolo 164, comma 1, lettere b) e b-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”, cioè per:
- i veicoli che non sono utilizzati esclusivamente come beni strumentali o adibiti ad uso pubblico, per i quali è prevista una deducibilità limitata dei costi (20%, elevata all’80% per cento per gli agenti o rappresentanti di commercio) e un limite massimo alla rilevanza del costo di acquisizione;
- i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta, per i quali è prevista una deducibilità limitata dei costi (70%).
In merito ai mezzi di trasporto a motore acquistati a partire dal 1° gennaio 2017, il super ammortamento opera, quindi, solo per i veicoli adibiti ad uso pubblico (ad esempio taxi) o quelli utilizzati esclusivamente come beni strumentali.
Beni esclusi dal super ammortamento
Sono esclusi dall’ambito applicativo dell’agevolazione gli investimenti in:
- beni materiali strumentali per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento;
- fabbricati e costruzioni;
- i particolari beni di cui all’allegato n. 3 annesso alla legge di stabilità stessa.
Ambito temporale
Il super ammortamento opera in relazione agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 giugno 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017:
1) il relativo ordine risulti accettato dal venditore e
2) sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
Quantificazione agevolazione
Il beneficio si traduce in un incremento del costo di acquisizione del bene del 40 per cento, che determina un aumento della quota annua di ammortamento (o del canone annuo di leasing) fiscalmente deducibile.
La maggiorazione del 40 per cento si concretizza in una deduzione che opera in via extracontabile e che va fruita:
- per quanto riguarda l’ammortamento dei beni di cui agli articoli 102 e 54 del TUIR, in base ai coefficienti stabiliti dal decreto ministeriale 31 dicembre 1988, ridotti alla metà per il primo esercizio per i soggetti titolari di reddito d’impresa ai sensi dell’articolo 102, comma 2, del TUIR;
- per quanto riguarda il leasing, in un periodo “non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito” dal già menzionato decreto ministeriale 31 dicembre 1988.
Le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà. Per i beni realizzati in economia, ai fini della determinazione del costo di acquisizione, rilevano i costi imputabili all’investimento sostenuti nel periodo agevolato, avuto riguardo ai criteri di competenza in precedenza indicati.
Per approfondire
Per ulteriori approfondimenti si consiglia di consultare Circolare Agenzia delle Entrate N.4/E del 30/03/2017.