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Trattamento fiscale sopravvenienza attiva da riduzione dei debiti nell'ambito di un piano attestato ex articolo n. 88, comma 4ter del TUIR

Sopravvenienza attiva da piano attestato

Sopravvenienza attiva da piano attestato

Trattamento fiscale sopravvenienza attiva da riduzione dei debiti nell’ambito di un piano attestato ex articolo n. 88, comma 4ter del TUIR

L’articolo 88, comma 4ter, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) ha introdotto un regime di detassazione delle sopravvenienze attive derivanti dallo stralcio dei debiti in esecuzione di procedure di composizione della crisi d’impresa, allo scopo di non aggravare lo stato di crisi e di  consentire più agevolmente il ritorno in bonis dell’imprenditore.

Il beneficio fiscale è, tuttavia, limitato alla quota di sopravvenienza attiva che residua dopo aver scomputato le perdite di periodo e quelle pregresse, senza considerare, per queste ultime, il limite dell’ottanta per cento, la deduzione ACE e la (eventuale) eccedenza riportabile, nonché gli interessi passivi e oneri assimilati.

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La ratio della norma

La ratio della preventiva consumazione delle perdite e delle altre posizioni fiscali  rispetto alla detassazione dei componenti positivi di reddito emergenti dallo stralcio dei debiti deve essere ricercata nella volontà del legislatore di impedire che l’impresa  destinata a proseguire l’attività, oltre al beneficio della non imponibilità del componente  positivo, possa continuare a utilizzare, a compensazione dei redditi futuri, le perdite e le  altre deduzioni formatesi negli anni della crisi (cfr. risposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 settembre 2018 all’interrogazione parlamentare 5/00047).

Corrette modalità di consumazione delle  perdite  pregresse e  di  detassazione  della  sopravvenienza

Si ritiene che la disposizione di cui al predetto art. 88, comma 4ter  del  TUIR  vada  coordinata  con  quanto  previsto  dal  comma  1  dell’art.  84  del TUIR,  secondo cui la perdita di un periodo d’imposta può essere computata in diminuzione del  reddito dei periodi d’imposta successivi in misura non superiore all’ottanta per cento del  reddito imponibile di ciascuno di essi,  per l’intero importo che trova capienza in tale  ammontare. Pertanto, al fine di assicurare il rispetto della ratio della norma di cui all’art. 88,  comma 4ter, e di evidenziare correttamente l’utilizzo delle perdite a riduzione della sopravvenienza da esdebitazione, nel rispetto della corretta determinazione del reddito  imponibile sulla base dell’art. 84 del TUIR, si ritiene che occorra:

  • determinare il  reddito  imponibile  al  lordo  della  sopravvenienza  attiva  da  esdebitazione tenendo conto, ai fini della deducibilità degli interessi passivi, del regime  di cui all’articolo 96 del TUIR
  • applicare l’articolo 84 del TUIR sul predetto reddito di periodo, utilizzando le  perdite  pregresse,  nei limiti  dell’80%  dello  stesso  reddito,  prioritariamente  sugli  altri  redditi senza tenere conto della sopravvenienza attiva
  • scomputare le eventuali ulteriori perdite pregresse e le eventuali eccedenze di  interessi passivi  non  dedotte  ai  sensi  dell’articolo  96  del  TUIR  a  riduzione  della  sopravvenienza da esdebitazione
  • detassare,  ai  sensi  dell’art.    88,  comma  4ter  del    TUIR,    la    parte    della sopravvenienza  da  esdebitazione  eventualmente residuata  a seguito  dell’utilizzo delle perdite pregresse e degli interessi passivi di cui al punto precedente.

Per approfondire

Risposta n. 183/2023
OGGETTO: sopravvenienza attiva da riduzione dei debiti nell’ambito di un piano attestato – trattamento fiscale – articolo n. 88, comma 4ter del TUIR