Conferimento d’azienda e successiva cessione della partecipazione
Conferimento d’azienda e successiva cessione della partecipazione
Operazione di conferimento di ramo d’azienda a favore di una società neocostituita, seguito dalla cessione della partecipazione totalitaria in quest’ultima a favore di una società terza ed indipendente.
Con la risoluzione n. 97/E del 2017, la Agenzia delle Entrate ha avuto modo di chiarire che un trasferimento di azienda o di ramo di azienda possa avvenire sia in modo diretto (attraverso un atto di cessione d’azienda/ramo d’azienda) sia in modo indiretto (attraverso la cessione della partecipazione di un soggetto societario ”contenente” l’azienda).
Procedendo ad un trasferimento ”indiretto” del complesso aziendale, non emergono eventuali plusvalenze imponibili secondo quanto disposto dall’articolo 176 del TUIR, al ricorrere delle relative condizioni.
Operazione di conferimento di ramo d'azienda a favore di una società neocostituita, seguito dalla cessione della partecipazione totalitaria in quest'ultima a favore di una società terza ed indipendente. Share on X
Conferimenti fiscalmente neutrali (requisiti ex art. 176 TUIR)
I conferimenti di aziende effettuati tra soggetti residenti nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese commerciali, non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze.
- Tuttavia il soggetto conferente deve assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute, l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell’azienda conferita e
- il soggetto conferitario subentra nella posizione di quello conferente in ordine agli elementi dell’attivo e del passivo dell’azienda stessa, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.
Regime della participation exemption
Le plusvalenze derivanti dalla successiva cessione delle partecipazioni ottenute a seguito dello scorporo dell’azienda usufruiscono del regime della participation exemption e sono quindi escluse dalla tassazione per il 95 per cento, qualora vi siano i requisiti PEX.
Questo regime, disciplinato dall’art. 87 del TUIR prevede l’esenzione da IRES per il 95% delle plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazioni in società aventi i seguenti requisiti:
- ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente (art. 87 comma 1 lett. a) del TUIR);
- classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso (art. 87 comma 1 lett. b) del TUIR);
- residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio diverso da quelli considerati a regime fiscale privilegiato (art. 87 comma 1 lett. c) del TUIR);
- esercizio da parte della società partecipata di un’impresa commerciale secondo la definizione di cui all’art. 55 del TUIR (art. 87 comma 1 lett. d) del TUIR).
Il comma 4 dell’articolo 176 del TUIR permette di trasferire l’anzianità del possesso dell’azienda dal soggetto conferente al soggetto conferitario e la partecipazione ricevuta in cambio ottiene la stessa anzianità che aveva l’azienda conferita. Quindi se la partecipazione nell’azienda era detenuta da oltre di dodici mesi dal conferente, le partecipazioni, in sede di vendita, potranno godere del regime agevolato ”pex”.
Con esplicita previsione, il comma 3 dell’articolo 176 del TUIR permette, poi, di escludere dal novero delle operazioni suscettibili di sindacato antiabuso le operazioni che constano del conferimento in regime di continuità di valori e della successiva cessione delle partecipazioni ricevute in cambio sfruttando il regime di cui all’articolo 87 del TUIR.
Nello specifico, va ricordato che i conferimenti fiscalmente neutrali non danno luogo né al realizzo di plusvalenze né di minusvalenze laddove:
- Il soggetto conferente assuma, quale valore delle partecipazioni ricevute, l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell’azienda conferita;
- Il soggetto conferitario subentri, ai fini fiscali, nella posizione del conferente per quanto attiene gli elementi dell’attivo e del passivo dell’azienda stessa. Tale situazione deve risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi.
Operazione qualificata come non abusiva (verifica requisiti adeguati)
Per quanto riguarda l’operazione di conferimento del ramo d’azienda e successiva cessione delle partecipazioni da parte della società conferente alla società terza ed indipendente, questa rappresenta una modalità indiretta di circolazione dell’azienda, alternativa alla cessione diretta e qualificata come non abusiva da parte del legislatore (qualora la partecipazione abbia i requisiti pex), come sancito dall’art. 176, comma 3, del TUIR.
Non rileva ai fini dell’articolo 37-bis (1) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il conferimento dell’azienda secondo i regimi di continuità dei valori fiscali riconosciuti o di imposizione sostitutiva di cui al presente articolo e la successiva cessione della partecipazione ricevuta per usufruire dell’esenzione di cui all’articolo 87, o di quella di cui agli articoli 58 e 68, comma 3.
Non imponibilità IRAP
Per quanto riguarda l’Irap, invece, i costi accessori alla cessione della partecipazione non possono assumere rilevanza, in quanto sono legati ad un evento (la cessione) non rientrante nell’attività caratteristica dell’impresa da cui trae origine la base imponibile del tributo regionale e, in quanto tali, sono esclusi dalla determinazione del valore della produzione netta di cui all’articolo 5, D.Lgs. 446/1997.
Imposte indirette (IVA e Registro)
In via generale, la circolazione di un’azienda attraverso la sua cessione diretta è assoggettata a imposta di registro in misura proporzionale, secondo quanto stabilito dall’articolo 23 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR). Diversamente, la cessione indiretta dell’azienda attraverso la vendita totalitaria delle quote è assoggettata a imposta di registro in misura fissa, come anche l’operazione di conferimento.
Ciò premesso, si rileva che l’effettuazione del preventivo conferimento nella newco, finalizzato a scorporare il ramo d’azienda oggetto di successiva cessione indiretta mediante il trasferimento della totalità delle partecipazioni della newco non configura il conseguimento di un vantaggio indebito realizzato in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario (cfr. risposta n. 13 del 2019).
In relazione alla tassazione, il conferimento del ramo d’azienda a favore della newco, escluso dal campo di applicazione dell’IVA ai sensi della lettera b) del terzo comma dell’art. 2 del D.P.R. n. 633 del 1972, è soggetto all’imposta di registro in misura fìssa pari ad euro 200,00 ai sensi dell’art. 4 comma 1, lett. a), n. 3 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Per quanto concerne la successiva cessione della partecipazione nella newco a favore dell’istante, in quanto esente da IVA in virtù dell’art. 10 comma 1, n. 4) del citato d.P.R. n. 633 del 1972, sconta l’imposta di registro nella misura fissa pari ad euro 200,00, in virtù del principio di alternatività IVA/registro recato dall’art. 40 del D.P.R. n. 131 del 1986.
Deducibilità limitata costi specificamente inerenti alla cessione
I costi specificamente inerenti alla cessione si ritengono indeducibili nella misura del 95%, in quanto riferibili alla realizzazione della conseguente plusvalenza esente ai fini IRES ex art. 87 del TUIR, e indeducibili ai fini IRAP.
Come precisato dall’Amministrazione finanziaria con la circolare n. 36/E/2004, con la risposta ad interpello n. 94/2023 ed in linea con quanto affermato dalla relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo recante la riforma dell’imposizione sul reddito delle società, in attuazione della L. 80/2003, i costi specificamente inerenti alla cessione sono da individuare in:
- oneri accessori sostenuti in occasione della cessione della partecipazione (es. spese notarili, spese per perizie tecniche ed estimative, provvigioni dovute agli intermediari, ecc.);
- altri eventuali oneri che siano specificamente e non solo “indistintamente” collegati alla realizzazione della plusvalenza esente.
Per approfondire:
Articolo 176 – Regimi fiscali del soggetto conferente e del soggetto conferitario
Risposta n. 260/2023– Operazione di conferimento di ramo d’azienda a favore di una società neocostituita, seguito dalla cessione della partecipazione totalitaria in quest’ultima a favore di una società terza ed indipendente.
Risposta n. 196/2019– Conferimento d’azienda seguito da cessione delle partecipazioni nella conferitaria – esame della sussistenza della fattispecie di abuso ai fini dell’imposta di registro