Apporti in natura nelle società di capitali e relazione giurata di stima
Apporti in natura nelle società di capitali e relazione giurata di stima
Lo scopo di questo studio del Notariato è verificare la necessità di predisporre una relazione giurata di stima all’atto dell’apporto, sulla scorta della regole sui conferimenti diversi dal denaro: trattasi infatti di un aspetto sul quale non constano specifici precedenti giurisprudenziali ed i molti Autori che lo hanno affrontato hanno sovente manifestato opinioni contrastanti. Articolo pubblicato su Mysolution|Post e qui riprodotto per gentile concessione dell’Editore.
Segnalo l’ interessante Studio del Notariato n. 276-2015/I “Apporti in natura nelle società di capitali e relazione giurata di stima” Approvato dall’Area Scientifica il 26 novembre 2015 e dal CNN nella seduta del 12-13 gennaio 2016.
Lo studio esamina la disciplina degli apporti in natura non imputati a capitale, focalizzando l’attenzione sul particolare aspetto della necessità di una relazione giurata di stima.
Lo scopo di questo studio è verificare la necessità di predisporre una relazione giurata di stima all’atto dell’apporto, sulla scorta della regole sui conferimenti diversi dal denaro: trattasi infatti di un aspetto sul quale non constano specifici precedenti giurisprudenziali ed i molti Autori che lo hanno affrontato hanno sovente manifestato opinioni contrastanti.
L’apporto in società, sia esso in denaro o in natura, si caratterizza per una funzione economica analoga a quella del conferimento, in quanto rappresenta una delle forme attraverso cui i soci – anche se non necessariamente loro – dotano la società di risorse per svolgere la propria attività di impresa.
Gli apporti a patrimonio – siano essi in denaro o in natura – ove rappresentanti versamenti a fondo perduto/in conto capitale sono da considerare a tutti gli effetti parte del patrimonio netto della società ed in particolare una posta assimilabile alle riserve.
Pur appartenenti quindi all’ambito degli strumenti di raccolta, essi si distinguono nettamente dai conferimenti, in quanto il loro eventuale ingresso a titolo definitivo nel patrimonio sociale non implica necessariamente un’imputazione a capitale: essi rappresentano invece in tal caso riserve, come tali non soggette in alcun modo alle regole che sovrintendono alla formazione, incremento e riduzione del capitale.
Seguendo questo punto di vista punto di vista formale e letterale non si può non ricordare che tra le regole di formazione del capitale delle società di capitali vi sono quelle relative alla predisposizione della relazione giurata di stima in presenza di conferimenti in natura, delle quali potremmo quindi già affermare la non applicabilità tout court.
Il Notariato con questo Studio ritiene di motivare adeguatamente le ragioni della tendenziale superfluità della perizia di stima in sede di effettuazione di un apporto in natura.
Lo studio è anche interessante per l’ampia disamina delle operazioni per le quali è necessaria la predisposizione di una relazione giurata di stima e dei casi in cui è ritenuta superflua.
Per approfondire: Apporti in natura nelle società di capitali e relazione giurata di stima