Concordato semplificato e relazione dell’esperto
Concordato semplificato e relazione dell’esperto della composizione negoziata della crisi
Una delle principali novità del Codice della Crisi e dell’Impresa e dell’Insolvenza è stata l’introduzione di un nuovo percorso di risanamento, denominato “composizione negoziata delle crisi”, e di una nuova procedura concorsuale strettamente legata a quest’ultimo, denominata “concordato semplificato”.
Per accedere al concordato semplificato sono necessarie concrete prospettive di risanamento e che la composizione negoziata non si sia conclusa con la relazione negativa dell’esperto
Le caratteristiche del concordato semplificato:
Le principali caratteristiche del concordato semplificato:
- non è prevista la fase di ammissione;
- è esclusa la figura del commissario giudiziale (sostituita da quella dell’ausiliario);
- non è riconosciuto il diritto di voto ai creditori;
- non è richiesto al debitore di garantire una percentuale minima di soddisfacimento ai chirografari nonostante l’impianto liquidatorio dello strumento
La relazione dell’esperto
Quando l’esperto nella relazione finale dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, che non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni individuate ai sensi dell’articolo 23, commi 1 e 2, lettera b) non sono praticabili, l’imprenditore può presentare, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all’articolo 17, comma 8, una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell’articolo 39.
La proposta può prevedere la suddivisione dei creditori in classi.
Poiché la partecipazione dei creditori alle trattative condotte secondo correttezza e buona fede sostituisce il loro diritto di voto sulla proposta concordataria, è necessario che vi stata una effettiva e completa interlocuzione con i creditori interessati dal piano di risanamento (non tutti necessariamente, fermo restando che quelli non coinvolti devono ricevere regolare soddisfazione) e, quindi, che i creditori abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’imprenditore, nonché sulle misure per il risanamento proposte, e che abbiano potuto esprimersi su di esse.
Pare inoltre necessario che le trattative si siano svolte con la sottoposizione ai creditori di una (o più) proposte con le forme di tali soluzioni, ipotesi cui soltanto il citato art. 23 comma 1 ricollega la conclusione delle trattative con l’esito (positivo) del superamento della situazione di cui all’art. 12.
Infine, al fine di consentire ai creditori una partecipazione informata sembrerebbe altresì necessario fornire ai creditori una comparazione del soddisfacimento loro assicurato dalle predette soluzioni con quello che potrebbero ottenere dalla liquidazione giudiziale
Conclusioni
Per considerare verificatasi la condizione di accesso al concordato semplificato non è sufficiente per l’imprenditore il deposito dell’istanza di nomina dell’esperto (e dunque il mero accesso alla composizione negoziata) ma è necessario che l’esperto abbia ravvisato inizialmente concrete prospettive di risanamento (e che dunque la composizione negoziata non si sia conclusa con la relazione negativa dell’esperto ai sensi dell’art. 17, comma 5, CCII), che la composizione negoziata sia stata effettivamente avviata e che ciononostante le possibili soluzioni (negoziali e non) si siano rivelate concretamente impraticabili.
Per accedere al concordato semplificato sono necessarie concrete prospettive di risanamento e che la composizione negoziata non si sia conclusa con la relazione negativa dell’esperto Condividi il TweetPer considerare verificatasi la condizione di accesso al concordato semplificato è necessario che l’esperto abbia ravvisato inizialmente concrete prospettive di risanamento (e che dunque la composizione negoziata non si sia conclusa con la relazione negativa dell’esperto)
Per approfondire
- Concordato semplificato: condizioni d’accesso e vaglio del Tribunale (Diritto Bancario)
- Concordato semplificato e declinazione in concreto del requisito della buona fede. Tribunale Firenze, 31 Agosto 2022.
- Trib. Bergamo, 23 settembre 2022, Pres. Est. De Simone, in www.dirittodellacrisi.it;