Falso in bilancio
Falso in bilancio
Articolo Falso in bilancio pubblicato su Mysolution e qui riprodotto per gentile concessione dell’Editore
La nuova disciplina sul falso in bilancio si applicherà ai reati commessi a partire dal 14 giugno. Un documento della Fondazione Nazionale dei Commercialisti prova a fare una prima analisi delle novità sintetizzando le principali criticità del provvedimento. La “vaghezza” della norma rischia di rendere eccessivamente discrezionale l’operato della magistratura.
Le nuove disposizioni intervenute a modificare incisivamente la disciplina del falso in bilancio si applicheranno ai reati commessi a partire dal 14 giugno, data di entrata in vigore del provvedimento legislativo, la c.d. Legge Anticorruzione.
Un documento della Fondazione Nazionale dei Commercialisti prova a fare una prima analisi delle novità sintetizzando le principali criticità del provvedimento: “Abolite le soglie, estesa la fattispecie delittuosa ed eliminate quelle contravvenzionali, i riformati art. artt. 2621 e 2621-bis del codice civile prevedono pene più severe che – in applicazione del principio dell’irretroattività della legge penale più sfavorevole al reo – si applicheranno ai bilanci “approvati” (ma secondo alcuni a quelli “depositati” presso la società) a partire dal 14 giugno.”
Tabella di sintesi
Perseguibilità | Cause di non punibilità | Pene | |
Società non fallibili | a querela | prevista per particolare tenuità dei fatti | reclusione da 6 mesi a 3 anni |
Società chiuse | d’ufficio | prevista per particolare tenuità dei fatti | reclusione da 1 a 5 anni, per fatti di lieve entità reclusione da 6 mesi a 3 anni |
Società quotate | d’ufficio | non prevista | reclusione da 3 a 8 anni |
La criticità delle valutazioni
Il Legislatore ha voluto sanzionare l’esposizione in bilancio di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero l’omissioni di fatti materiali rilevanti.
Ciò fa ammettere alla Fondazione Nazionale Commercialisti che, limitatamente all’esclusione dalla fattispecie delittuosa delle “valutazioni” riportate in bilancio, del compimento di fatti di “speciale tenuità” e delle società non fallibili, la nuova disciplina potrebbe risultare – in alcuni casi – addirittura più favorevole al reo e, dunque, essere applicata retroattivamente.
Più severo il giudizio dell’ Avv. Carlo Melzi d’Eril che in un recente articolo afferma:
“Ancora una volta, ci troviamo di fronte a una legislazione penale ad altissimo tasso simbolico: in presenza di una richiesta di tutela si ritiene sufficiente introdurre una disposizione purchessia, senza tenere conto di quanto ha espresso il dibattito nel corso di tutti questi anni.”
La punibilità di errate valutazioni in bilancio avrebbe peraltro aperto al rischio di contenzioso su qualunque bilancio approvato rischiando di rendere ingestibile la predisposizione di un documento fondamentale per la vita della società. Ciò rende la norma in vigore decisamente preferibile ad alcune precedenti versioni successivamente modificate dall’iter parlamentare.
Eccessiva vaghezza della norma
La norma se da un lato introduce la punibilità d’ufficio ( e non su querela di parte se non per le micro imprese) dall’altra si rifà a concetti particolarmente fumosi “Fatti di lieve entità” e “Non punibilita’ per particolare tenuità” che rischiano di lasciare ampio potere interpretativo alla magistratura rafforzandone il ruolo ormai consolidato di supplenza al legislatore.
Norme di legge
Articolo 2621: False comunicazioni sociali.
In vigore dal 14/06/2015 -Modificato da: Legge del 27/05/2015 n. 69 Articolo 9
Fuori dai casi previsti dall’art. 2622 (False comunicazioni delle Società quotate), gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.
La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
Articolo 2621 bis: Fatti di lieve entità.
In vigore dal 14/06/2015 – Modificato da: Legge del 27/05/2015 n. 69 Articolo 10
Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all’articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.
Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all’articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell’articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.
Articolo 2621 ter: Non punibilità per particolare tenuità.
In vigore dal 14/06/2015 – Modificato da: Legge del 27/05/2015 n. 69 Articolo 10
Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l’entità dell’eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis.
Per approfondire
- Scarica il documento: La nuova disciplina del falso in bilancio. Fattispecie, applicabilità, riflessi sulla responsabilità degli enti
- Articolo de IlSole24Ore: Rimane forte il rischio di incertezza