La scissione negativa: massime notarili e profili civilistici e contabili
La scissione negativa: massime notarili e profili civilistici e contabili
La legittimità della scissione negativa rappresenta da tempo una questione molto dibattuta da parte della dottrina e della prassi notarile, mentre non è stata oggetto di particolare attenzione da parte della giurisprudenza.
Un importante orientamento ammette la legittimità di un’operazione di scissione negativa anche favore di una beneficiaria costituita ex novo e in funzione dell’operazione, purché l’operazione sia corredata da una relazione di stima del patrimonio della scissa da assegnare alla neo costituita società beneficiaria, prevista dall’art. 2343 c.c. (per le spa) e dall’art. 2465 c.c. (per le srl), redatta da un esperto in possesso dei requisiti di professionalità sanciti nell’art. 2501-sexies c.c. Da tale attestazione deve, pertanto, risultare l’esistenza di un valore a copertura del netto patrimoniale negativo assegnato alla beneficiaria.
Consiglio Notarile di Roma
Nel caso in cui il patrimonio assegnato ha valore contabile negativo, ma valore reale positivo il Consiglio Notarile di Roma, in linea con l’orientamento prevalente, ritiene ammissibile la scissione negativa qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
- che sia intervenuta una rivalutazione del netto assegnato, ai valori correnti, sulla base di una periziaredatta ai sensi degli artt. 2343 o 2343 ter comma 2 b) cod. civ. (ovvero ai sensi dell’art. 2465 cod. civ. nel caso di S.r.l). In questo caso, la società beneficiaria potrebbe essere anche una Newco;
- che l’assegnazione sia fatta a favore di una beneficiaria preesistenteil cui patrimonio netto presenti un saldo positivo idoneo ad assorbire il netto negativo assegnatole, senza dar luogo ad una delle situazioni di cui agli artt. 2447 o 2482 cod. civ.;
- che la scissione abbia scopo meramente liquidativoe sia posta in essere a favore di una società preesistente in stato di liquidazione, prevedendosi che la società beneficiaria rimanga in stato di liquidazione.
Consiglio Notarile di Firenze
E’ ammissibile la scissione, anche non proporzionale, mediante assegnazione ad una o più beneficiarie di un insieme di elementi patrimoniali attivi il cui valore contabile sia inferiore a quello dell’insieme degli elementi passivi (cosiddetta “scissione negativa”), sempreché il valore economico/reale di quanto complessivamente assegnato sia positivo.
In tal caso si ritiene che la beneficiaria della “scissione negativa” debba essere preesistente e l’operazione debba alternativamente attuarsi:
- mediante riduzione delle riserve della beneficiaria (ovvero, in carenza di riserve capienti, del capitale) in misura tale da assorbire il netto contabile trasferito;
- mediante rilevazione della minusvalenza.
Documento di ricerca della Fondazione dei Commercialisti.
Il documento di ricerca “La scissione negativa: ammissibilità civilistica e profili contabili” approfondisce il tema della legittimità della scissione c.d. negativa.
il documento si sofferma sull’esame della scissione c.d. negativa, illustrando preliminarmente i tratti caratterizzanti dell’operazione, la natura e le finalità della stessa per poi offrire una ricognizione dei principali orientamenti sviluppatisi in merito all’ammissibilità civilistica.
Per approfondire
Il documento di ricerca “La scissione negativa: ammissibilità civilistica e profili contabili”