Ecco perché conviene investire in una startup innovativa
Dall’1 gennaio 2017 chi investe in startup può usufruire degli incentivi Irpef e Ires per un terzo dell’importo versato. Le nuove disposizioni in materia di Start Up innovative, di seguito Start Up, contenute nella legge di bilancio 2017, L. n.232/2016, confermano la volontà del legislatore di promuovere ed agevolare questo tipo di imprenditorialità, al fine di accelerare la crescita e l’innovazione del sistema Paese. Investire in una startup diventa interessante anche in ottica di open innovation se a questo aggiungiamo la possibilità per le società quotate che possiedono almeno il 20% e non più del 50% delle quote di una startup, di acquistare le perdite della stessa utilizzandole in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi entro il limite del reddito imponibile e per l’intero importo. Questo però sarà oggetto di un successivo approfondimento.
Nel presente articolo proviamo a riassumere le principali agevolazioni relative alle startup innovative così come modificate dalla legge di bilancio 2017 pur senza alcuna pretesa di esaustività.
DEFINIZIONE DI START UP INNOVATIVA
Si parla esplicitamente di startup innovative in quanto il target di riferimento sono, esclusivamente, le imprese di nuova costituzione che operano nel campo dell’innovazione tecnologica.
Ai sensi dell’art.25 del D.L n.179/2012 l’impresa Start Up innovativa è « la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti»:
- È costituita da non più di sessanta giorni ( 5 anni );
- È residente in Italia o in uno degli Stati membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;
- A partire dal secondo anno di attività della startup, presenta un fatturato annuo (risultante dall’ultimo bilancio approvato) non superiore a 5 milioni di euro;
- Non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
- Ha come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- Non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;
- Possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:
- le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15% del maggiore valore tra fatturato e costi annui.In aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d’uso. Le spese risultano dall’ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up; Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l’acquisto e la locazione di beni immobili.
- la forza lavoro complessiva è costituita per almeno 1/3 da personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero, ovvero per almeno 2/3 da soci o collaboratori a qualsiasi titolo in possesso di laurea magistrale;
- l’impresa è titolare, depositaria o licenziataria di un brevetto registrato (privativa industriale) oppure titolare di programma per elaboratore originario registrato.
LE AGEVOLAZIONI PER LE START UP
1. INCENTIVI FISCALI PER CHI INVESTE IN START UP INNOVATIVE
Sono previsti incentivi fiscali per investimenti in startup provenienti da persone fisiche, che potranno beneficiare di una detrazione Irpef del 30% dell’investimento fino a un massimo investito pari a 1.000.000€ che deve essere mantenuto per almeno tre anni; l’eventuale cessione, anche parziale, dell’investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo per il contribuente di restituire l’importo detratto, unitamente agli interessi legali. L’ammontare, in tutto o in parte, non detraibile nel periodo d’imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il terzo.
Sono previsti incentivi anche per le persone giuridiche, le quali potranno fruire di una deduzione dall’imponibile Ires del 30% dell’investimento fino a un massimo investito pari a 1.800.000€ che deve essere mantenuto per almeno tre anni; l’eventuale cessione, anche parziale, dell’investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio ed il recupero a tassazione dell’importo dedotto, maggiorato degli interessi legali.
Gli incentivi (persone fisiche e persone giuridiche) valgono sia in caso di investimenti diretti in startup, sia in caso di investimenti indiretti per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investono prevalentemente in startup.
Per poter beneficiare delle agevolazioni il socio/investitore dovrà chiedere alla startup copia di una serie di documenti e certificazioni che questi dovrà produrre in sede di redazione del modello Unico, trai quali:
- Certificazione che attesti il rispetto dei limiti massimi per i conferimenti relativamente al periodo di imposta in cui è stato fatto l’investimento;
- Piano di investimento della startup, contenente le informazioni dettagliate sull’oggetto della propria attività, sui prodotti e sull’andamento (attuale o previsto) delle vendite e dei profitti.
2. COSTITUZIONE GRATUITA CON FIRMA DIGITALE
Le startup potranno redigere l’atto costitutivo e le sue successive modifiche anche mediante un modello standard tipizzato facendo ricorso alla firma digitale ( come già previsto per i contratti di rete). L’atto costitutivo e le successive modificazioni sono redatti secondo un modello uniforme adottato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 17 febbraio 2016 e sono trasmessi al competente ufficio del Registro delle Imprese.
3. ESONERO DA DIRITTI CAMERALI E IMPOSTE DI BOLLO
Le startup non dovranno pagare il diritto annuale dovuto in favore delle Camere di Commercio, nonché, come chiarito dalla circolare dell’AdE 16/E del 2014, i diritti di segreteria e l’imposta di bollo abitualmente dovuti per gli adempimenti da effettuare presso il Registro delle Imprese.
4. DEROGHE ALLA DISCIPLINA SOCIETARIA ORDINARIA
Le startup costituite in forma di srl possono: creare categorie di quote dotate di particolari diritti; effettuare operazioni sulle proprie quote; emettere strumenti finanziari partecipativi; offrire al pubblico quote di capitale. Si tratta, quindi, di misure volte al cambiamento della struttura finanziaria della srl, che tendono ad equipararla a quella prevista per le Spa.
5. PROROGA DEL TERMINE PER LA COPERTURA DELLE PERDITE
In caso di riduzione del capitale di oltre un terzo, il termine entro il quale la perdita deve essere diminuita a meno di un terzo viene posticipato al secondo esercizio successivo (invece del primo esercizio successivo).
In caso di riduzione del capitale per perdite al di sotto del minimo legale, l’assemblea, in alternativa all’immediata riduzione del capitale sociale e al contemporaneo aumento dello stesso ad un importo non inferiore al minimo legale, può deliberare il rinvio della decisione alla chiusura dell’esercizio successivo.
6. INAPPLICABILITA’ DELLA DISCIPLINA SULLE SOCIETA’ DI COMODO E IN PERDITA SISTEMATICA
Le startup non sono soggette alla disciplina prevista per le società di comodo e per quelle in perdita sistematica. Di conseguenza, nel caso conseguano ricavi “non congrui” oppure siano in perdita fiscale sistematica non scattano le penalizzazioni fiscali previste per le prime; come, ad esempio, l’imputazione di un reddito minimo e di una base imponibile minima ai fini Irap, l’utilizzo limitato del credito Iva, ecc.
7. MAGGIORE FACILITA’ NELLA COMPENSAZIONE DELL’IVA
Le startup sono esonerate dall’obbligo “ordinario” di apposizione del visto per la compensazione dei crediti IVA fino a 50.000 €. Grazie a tale deroga, le startup possono ricevere benefici in termini di liquidità durante la fase degli investimenti in innovazione.
La normativa ordinaria che prescrive l’apposizione del visto di conformità per la compensazione in F24 dei crediti IVA superiori a 15.000€ può, infatti, rappresentare un disincentivo all’utilizzo della compensazione orizzontale.
8. DISCIPLINA DEL LAVORO TAGLIATA SU MISURA
Le startup sono soggette, salvo alcune varianti specifiche, alla disciplina dei contratti a tempo determinato prevista dal D.L. 81/2015 (cd. Jobs Act). Trascorso questo periodo iniziale, tipicamente caratterizzato da un alto tasso di rischio d’impresa, il rapporto di collaborazione assume la forma del contratto a tempo indeterminato.
A differenza di quanto avviene per le altre imprese, le startup con più di 5 dipendenti non sono tenute a stipulare un numero di contratti a tempo determinato calcolato in rapporto al numero di contratti a tempo indeterminato attivi.
Quindi, la startup può assumere personale con contratti a tempo determinato della durata massima di 36 mesi. All’interno di questo arco temporale, i contratti potranno essere anche di breve durata e rinnovati più volte. Dopo 36 mesi, il contratto potrà essere ulteriormente rinnovato una sola volta, per un massimo di altri 12 mesi, e, quindi, fino ad un massimo di 48 mesi.
9. FACOLTA’ DI REMUNERARE IL PERSONALE IN MODO FLESSIBILE ( SALARI DINAMICI)
Fatto salvo un minimo tabellare, le parti possono stabilire la misura della remunerazione fissa e di quella variabile. La parte variabile può consistere in trattamenti collegati all’efficienza o alla redditività dell’impresa, alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti.
10. REMUNERAZIONE ATTRAVERSO STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE
Le startup possono remunerare i propri collaboratori con strumenti di partecipazione al capitale sociale, come le stock option, e i fornitori di servizi esterni attraverso schemi di work for equity. Strumenti dotati di un regime fiscale favorevole alle esigenze delle startup.
11. CREDITO D’IMPOSTA PER L’ASSUNZIONE DI PERSONALE ALTAMENTE QUALIFICATO
È stato definito un accesso prioritario alle agevolazioni per le assunzioni di personale altamente qualificato nelle startup. Tali agevolazioni consistono in un credito d’imposta pari al 35% del costo aziendale totale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato, anche con contratto di apprendistato, nel primo anno del nuovo rapporto di lavoro.
12 RACCOLTA DI CAPITALI CON CAMPAGNE DI EQUITY CROWDFUNDING
È prevista la possibilità di raccogliere capitali con campagne di equity crowdfunding su portali online autorizzati ( nel 2013 l’Italia è stato il primo Paese al mondo a dotarsi di un regolamento dedicato). Con la delibera del 24 febbraio 2016 Consob ha aggiornato il Regolamento assorbendo le evoluzioni sopra citate e apportando ulteriori semplificazioni: le verifiche di appropriatezza dell’investimento possono essere eseguite anche dagli stessi gestori dei portali e non più solo dalle banche, portando online l’intera procedura. Inoltre, nel novero degli investitori professionali autorizzati sono state ammesse due nuove categorie: gli “investitori professionali su richiesta”, individuati secondo la disciplina europea Mifid sulla prestazione dei servizi di investimento, e gli “investitori a supporto dell’innovazione”, nozione che include attori come i business angel.
In via derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria, il trasferimento delle quote di startup e PMI innovative viene dematerializzato, con conseguente riduzione degli oneri connessi, in un’ottica di fluidificazione del mercato secondario.
13. ACCESSI SMART AL FONDO DI GARANZIA PER LE PMI
È stato previsto un intervento semplificato, gratuito e diretto al Fondo di Garanzia per le PMI ( un fondo pubblico che facilita l’accesso al credito attraverso la concessione di garanzie sui prestiti bancari ). La garanzia copre fino allo 80% del credito erogato dalla banca alle startup, fino a un massimo di 2,5 milioni di euro, ed è concessa sulla base di criteri di accesso semplificati, con un’istruttoria che beneficia di un canale prioritario.
14. CARTA SERVIZI ICE PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE START UP
Le startup ricevono un sostegno ad hoc da parte dell’Agenzia ICE, che include l’assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia, l’ospitalità a titolo gratuito alle principali fiere e manifestazioni internazionali, e l’attività volta a favorire l’incontro delle startup con investitori potenziali per le fasi di early stage capital e di capitale di espansione.
In particolare, è stata autorizzata l’emissione della “Carta Servizi Startup” che dà diritto a uno sconto del 30% sulle tariffe dei servizi di assistenza erogati dall’Agenzia.
15. FAIL FAST
Le agevolazioni normative previste per le startup permettono a quest’ultime di sottrarsi alla disciplina del fallimento, rendendo il processo di ristrutturazione del debito più rapido e meno gravoso .Sono, quindi, annoverate tra i soggetti non fallibili, allo scopo di consentirne l’accesso alle procedure semplificate per la composizione della crisi in continuità e di ridurre i tempi per la liquidazione giudiziale, evitando, anche, allo stesso tempo, le conseguenze in termini reputazionali del fallimento.
Le startup, infatti, sono soggette alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, con esclusione della procedura di fallimento, concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa.
REGIME DI PUBBLICITA’
Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituiscono una apposita sezione speciale del registro delle imprese a cui la startup deve essere iscritta al fine di poter beneficiare della relativa disciplina. Le informazioni comunicate al momento dell’iscrizione nella sezione speciale devono essere aggiornate con cadenza non superiore a sei mesi.
Infine, entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti necessari la start-up innovativa è cancellata d’ufficio dalla sezione speciale del registro delle imprese, permanendo l’iscrizione alla sezione ordinaria dello stesso; alla perdita dei requisiti è equiparato il mancato deposito della dichiarazione di cui al punto precedente.
Entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale della startup attesta il mantenimento del possesso dei requisiti previsti e deposita tale dichiarazione presso l’ufficio del registro delle imprese.
L’iscrizione, gratuita, avviene trasmettendo in via telematica alla Camera di Commercio territorialmente competente una dichiarazione di autocertificazione del possesso dei suddetti requisiti, prodotta dal legale rappresentante e depositata presso l’ufficio del registro delle imprese.
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