Le perdite azzerano il capitale ma non le quote dei soci della Srl
Le perdite azzerano il capitale ma non le quote dei soci della Srl
“Le perdite azzerano il capitale ma non le quote dei soci della Srl” è un articolo pubblicato su Mysolution e qui riprodotto per gentile concessione dell’Editore
Analizziamo l’interessante massima dei Notai del Triveneto secondo la quale i soci che, in caso di perdite e di conseguente annullamento del capitale sociale, non esercitino i propri diritti di sottoscrizione/opzione, non resteranno esclusi dalla società. Importante sottolineare la portata di tale interpretazione in caso di compagini non compatte e potenzialmente litigiose.
In vista dell’evento formativo gratuito del 13 ottobre 2015 avente a tema “La gestione del conflitto tra soci nelle Srl” segnaliamo una delle recenti massime del COMITATO INTERREGIONALE DEI CONSIGLI NOTARILI DELLE TRE VENEZIE che trovate raccolte negli ORIENTAMENTI IN MATERIA DI ATTI SOCIETARI 2015. Gli “Orientamenti” hanno assunto nel tempo la dignità di vere e proprie regole di comportamento per risolvere problemi e questioni che di frequente vengono sottoposti alla attenzione dei vari operatori del diritto nell’esercizio della quotidiana attività lavorativa. Contengono interessanti interpretazioni, forse quella che merita un maggiore approfondimento è proprio quella che sottopongo alla vostra attenzione.
In estrema sintesi la riduzione del capitale sociale di una società a responsabilità limitata a causa di perdite d’esercizio non annulla le quote di partecipazione dei soci non essendoci più, dopo la riforma, un nesso diretto tra il capitale versato e la partecipazione sociale con i suoi relativi diritti.
“Nelle s.r.l. le quote di partecipazione sono concettualmente distinte da quelle di conferimento, sono da queste indipendenti, e sono naturalmente prive di valore nominale esplicito. Per tali motivi vengono propriamente individuate con una percentuale o con una frazione e non subiscono modifiche nel caso di aumento gratuito di capitale (art. 2481 ter, comma 2, c.c.) o di riduzione per perdite (art. 2482 quater c.c.).”
Seguendo la struttura logica della massima la stessa arriva alla seguente conclusione in caso di totale annullamento del capitale per perdite ove lo stesso non rispecchi il reale valore economico della società:
“le quote di partecipazione non offerte in sottoscrizione con l’aumento di capitale rimarranno nella titolarità dei soci preesistenti, in proporzione a quelle che detenevano anteriormente all’azzeramento, ancorché il precedente capitale sociale sia stato annullato. Pertanto, qualora i medesimi non esercitino i propri diritti di sottoscrizione/opzione, non resteranno esclusi dalla società.”
Sul tema si era già espresso il notariato milanese con la massima n. 122:
” La presenza di perdite superiori al terzo del capitale, anche tali da ridurre il capitale ad un importo inferiore al minimo legale previsto per le s.p.a. e le s.r.l., non impedisce l’assunzione di una deliberazione di aumento del capitale che sia in grado di ridurre le perdite ad un ammontare inferiore al terzo del capitale e di ricondurre il capitale stesso, se del caso, a un ammontare superiore al minimo legale. […]”
La portata dell’orientamento del Notariato del Triveneto appare però ben più ampia. Lasciamo al lettore più attento la lettura integrale della massima e del relativo commento (che riportiamo integralmente) sottolineando però la portata della stessa in caso di compagini non compatte e potenzialmente litigiose.
I.G.49 – (LEGITTIMITÀ DI UN’OPERAZIONE DI AZZERAMENTO DEL CAPITALE PER PERDITE E SUA RICOSTITUZIONE SENZA L’INTEGRALE ANNULLAMENTO DELLE PARTECIPAZIONI PREESISTENTI – 1° pubbl. 9/15 – motivato 9/15)
Nelle s.r.l. le quote di partecipazione sono concettualmente distinte da quelle di conferimento, sono da queste indipendenti, e sono naturalmente prive di valore nominale esplicito. Per tali motivi vengono propriamente individuate con una percentuale o con una frazione e non subiscono modifiche nel caso di aumento gratuito di capitale (art. 2481 ter, comma 2, c.c.) o di riduzione per perdite (art. 2482 quater c.c.).
Lo scioglimento di qualsiasi legame tra quote di partecipazione (art. 2463, comma 2, n. 6, c.c.) e quote di conferimento (art. 2463, comma 2, n. 5, c.c.) è la conseguenza di una precisa scelta operata dalla legge delega di riforma del diritto societario (L. n. 366/01), la quale, all’art. 3, comma 2, lett. c), ha previsto che fosse consentito ai soci di s.r.l. di regolare l’incidenza delle rispettive partecipazioni sociali sulla base di scelte contrattuali (dunque, senza alcun obbligo di rispettare una qualche proporzione con i conferimenti).
A quanto sopra consegue che in tutte le operazioni di aumento di capitale a pagamento non ricorre mai l’obbligo di far coincidere il valore nominale implicito complessivo delle partecipazioni offerte in sottoscrizione con quanto richiesto in conferimento a titolo di capitale.
E’ dunque possibile, a fronte di un aumento di capitale, offrire in sottoscrizione una percentuale delle quote di partecipazione nella società avente valore nominale implicito sia superiore che inferiore a quello del deliberato aumento (vedi orientamento I.G.33), all’unica, ovvia, condizione, che il prezzo richiesto non sia complessivamente inferiore all’aumento di capitale deliberato (in analogia con quanto previsto in sede di costituzione dall’art. 2464, comma 1, c.c.).
Tale regola trova applicazione anche nell’ipotesi di aumento di capitale in ricostituzione di quello precedentemente azzerato per perdite, ove, pertanto, non ricorre alcun obbligo di offrire in sottoscrizione il 100% delle partecipazioni sociali, essendo possibile offrire ai sottoscrittori solo una parte di esse, dunque quote di partecipazione aventi un valore nominale implicito complessivamente inferiore a quello del deliberato aumento.
E’ così, ad esempio, possibile deliberare un aumento in ricostituzione di euro 10.000 del capitale precedentemente azzerato per perdite, con offerta in sottoscrizione di quote di partecipazione rappresentanti il 60% della società, dunque di valore nominale implicito complessivo di euro 6.000.
In tale ipotesi, le quote di partecipazione non offerte in sottoscrizione con l’aumento di capitale (nell’esempio quelle rappresentanti il 40% della società) rimarranno nella titolarità dei soci preesistenti, in proporzione a quelle che detenevano anteriormente all’azzeramento, ancorché il precedente capitale sociale sia stato annullato.
Pertanto, qualora i medesimi non esercitino i propri diritti di sottoscrizione/opzione, non resteranno esclusi dalla società.
Una siffatta delibera trova la sua applicazione naturale, e giustificazione causale, ogniqualvolta sia necessario azzerare il capitale sociale per perdite in dipendenza di un patrimonio solo contabilmente negativo ma in realtà positivo, in quei casi, cioè, in cui sussistono plusvalori inespressi dalle scritture contabili.
Verificandosi tale fattispecie, infatti, se venissero offerte ai sottoscrittori del capitale ricostituito le intere partecipazioni sociali si realizzerebbe, qualunque fosse il prezzo di emissione, un esproprio dei plusvalori latenti insiti nelle partecipazioni di quei soci che non possono o non vogliono esercitare integralmente il diritto di sottoscrizione/opzione sul deliberato aumento.
Per partecipare all’evento: La gestione del conflitto tra soci nelle Srl
Scarica il documento: ORIENTAMENTI IN MATERIA DI ATTI SOCIETARI 2015
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