Credito di imposta ricerca e sviluppo in caso di operazioni straordinarie
Credito d’imposta ricerca e sviluppo in caso di operazioni straordinarie
Con la circolare n.10/E del 16 maggio 2018 l’Agenzia delle entrate, d’intesa con il ministero dello Sviluppo economico (Mise), interviene nuovamente in tema di credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, analizzando in maniera organica i riflessi prodotti dalle operazioni di riorganizzazione aziendale sull’applicazione della disciplina agevolativa, anche alla luce delle problematiche trattate in sede di risposta a numerose istanze di interpello.
Investimenti in attività di ricerca e sviluppo
L’agevolazione consiste in un credito d’imposta riconosciuto a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020.
Credito di imposta al 50%
Il credito è commisurato, per ciascuno dei periodi di imposta agevolati, al 50% dell’eccedenza degli investimenti effettuati rispetto alla media degli investimenti realizzati nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due precedenti.
Sono agevolabili le spese connesse agli investimenti in attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale rappresentate dai costi per il personale impiegato nell’attività di ricerca e sviluppo, per contratti di ricerca contratti di ricerca “extra-muros”, stipulati con università, enti di ricerca, imprese e start-up innovative, quote di ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio e spese relative a competenze tecniche e privative industriali.
Soglia minima di investimento e massimale annuo
Il credito è riconosciuto a condizione che nel periodo di imposta in cui si intende beneficiare dell’agevolazione siano state sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo rientranti tra quelle ammissibili di importo almeno pari a 30mila euro (“soglia minima di investimento”). L’importo massimo annuale del credito di imposta spettante a ciascun beneficiario è pari a 20 milioni di euro (massimale annuo).
Tabella di sintesi
Riportiamo una interessante tabella di sintesi delle modalità di calcolo del credito di imposta ricerca e sviluppo in caso di operazioni straordinarie contenuta in un utile approfondimento di FiscoOggi.
Operazione effettuata in un periodo rilevante ai fini della media (2012-2014) |
Operazione effettuata in un periodo agevolato (2015-2020) |
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OPERAZIONE | COSTI RILEVANTI PER LA MEDIA | MEDIA DI RIFERIMENTO | COSTI DI ESERCIZIO | |
Trasformazione interruttiva del periodo di imposta | si sommano | il soggetto risultante dall’operazione “eredita” la media del soggetto trasformato; nei periodi ante e post operazione la media va ragguagliata alla durata degli stessi |
ciascun soggetto agevola i costi sostenuti |
ATTENZIONE
la somma dei crediti spettanti nei periodi ante e post operazione deve essere uguale all’importo del credito che sarebbe maturato in assenza della trasformazione
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Fusione retrodatata | si sommano | trasferita e sommata con quella dell’incorporante | rilevano in capo all’incorporante | |
Fusione non retrodatata | si sommano | trasferita e sommata con quella dell’incorporante; per il periodo in corso alla data dell’operazione la media dell’incorporata deve essere ragguagliata alla durata del periodo ante-fusione; la restante parte di media deve essere assunta dall’incorporante ai fini del calcolo del proprio credito di imposta per il periodo di imposta nel corso del quale viene effettuata l’operazione | ciascun soggetto agevola i costi sostenuti | |
Scissione parziale | si trasferiscono alle beneficiarie e/o alla scissa in base al criterio analitico o ad un criterio equivalente, che approssimi l’analitico, determinato in relazione al caso specifico | trasferita in base al criterio analitico o ad un criterio equivalente; per il periodo in corso alla data dell’operazione la media della scissa deve essere suddivisa tra scissa e beneficiarie | ciascun soggetto agevola i costi sostenuti | |
Scissione totale non retrodatata | si trasferiscono alle beneficiarie in base al criterio analitico o ad un criterio equivalente, che approssimi l’analitico, determinato in relazione al caso specifico | trasferita in base al criterio analitico o ad un criterio equivalente; per il periodo in corso alla data dell’operazione la media della scissa deve essere suddivisa tra scissa e beneficiarie | ciascun soggetto agevola i costi sostenuti | |
Scissione totale retrodatata | si trasferiscono alle beneficiarie in base al criterio analitico o ad un criterio equivalente, che approssimi l’analitico, determinato in relazione al caso specifico | trasferita in base al criterio analitico o ad un criterio equivalente e sommata all’eventuale media delle beneficiarie | agevolati sulle beneficiarie alle quali vanno attribuiti in base ad un criterio analitico | |
Conferimento nel gruppo | si trasferiscono alla conferitaria in base al criterio analitico o ad un criterio equivalente, che approssimi l’analitico, determinato in relazione al caso specifico | trasferita in base al criterio analitico o ad un criterio equivalente; per il periodo in corso alla data dell’operazione la media della conferente deve essere suddivisa tra conferente e conferitaria | ciascun soggetto agevola i costi sostenuti |
ATTENZIONE
se entro il periodo di cui all’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 la conferitaria esce dal gruppo, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data dell’operazione che determina la perdita del controllo la media trasferita alla conferitaria deve essere riassunta dalla conferente
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Cessione di azienda nel gruppo | si trasferiscono alla cessionaria in base al criterio analitico o ad un criterio equivalente, che approssimi l’analitico, determinato in relazione al caso specifico | trasferita in base al criterio analitico o al criterio equivalente; per il periodo in corso alla data dell’operazione la media del cedente deve essere suddivisa tra cedente e cessionaria | ciascun soggetto agevola i costi sostenuti | |
Affitto di azienda nel gruppo | si trasferiscono alla locatrice in base al criterio analitico o ad altro criterio equivalente | trasferita in base al criterio analitico o ad altro criterio equivalente – per il periodo in corso alla data dell’operazione la media del locatore deve essere suddivisa con il locatario | ciascun soggetto agevola i costi sostenuti | |
Conferimento, cessione e affitto di azienda extra-gruppo | non si ereditano | non si trasferisce | ciascun soggetto agevola i costi sostenuti |