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Credito di imposta ricerca e sviluppo in caso di operazioni straordinarie

Credito di imposta ricerca e sviluppo in caso di operazioni straordinarie

Credito d’imposta ricerca e sviluppo in caso di operazioni straordinarie

Con la circolare n.10/E del 16 maggio 2018 l’Agenzia delle entrate, d’intesa con il ministero dello Sviluppo economico (Mise), interviene nuovamente in tema di credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, analizzando in maniera organica i riflessi prodotti dalle operazioni di riorganizzazione aziendale sull’applicazione della disciplina agevolativa, anche alla luce delle problematiche trattate in sede di risposta a numerose istanze di interpello.

Investimenti in attività di ricerca e sviluppo

L’agevolazione consiste in un credito d’imposta riconosciuto a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020.

Credito di imposta al 50%

Il credito è commisurato, per ciascuno dei periodi di imposta agevolati, al 50% dell’eccedenza degli investimenti effettuati rispetto alla media degli investimenti realizzati nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due precedenti.

Sono agevolabili le spese connesse agli investimenti in attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale rappresentate dai costi per il personale impiegato nell’attività di ricerca e sviluppo, per contratti di ricerca contratti di ricerca “extra-muros”, stipulati con università, enti di ricerca, imprese e start-up innovative, quote di ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio e spese relative a competenze tecniche e privative industriali.

Soglia minima di investimento e massimale annuo

Il credito è riconosciuto a condizione che nel periodo di imposta in cui si intende beneficiare dell’agevolazione siano state sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo rientranti tra quelle ammissibili di importo almeno pari a 30mila euro (“soglia minima di investimento”). L’importo massimo annuale del credito di imposta spettante a ciascun beneficiario è pari a 20 milioni di euro (massimale annuo).

Tabella di sintesi

Riportiamo una interessante tabella di sintesi delle modalità di calcolo del credito di imposta ricerca e sviluppo in caso di operazioni straordinarie contenuta in un utile approfondimento di FiscoOggi.

Operazione effettuata in un periodo rilevante ai fini della media
(2012-2014)
Operazione effettuata in un periodo agevolato
(2015-2020)
OPERAZIONE COSTI RILEVANTI PER LA MEDIA MEDIA DI RIFERIMENTO COSTI DI ESERCIZIO
Trasformazione interruttiva del periodo di imposta si sommano il soggetto risultante dall’operazione “eredita” la media del soggetto trasformato;
nei periodi ante e post operazione la media va ragguagliata alla durata degli stessi
ciascun soggetto agevola i costi sostenuti
ATTENZIONE
la somma dei crediti spettanti nei periodi ante e post operazione  deve essere uguale all’importo del credito che sarebbe maturato in assenza della trasformazione
Fusione retrodatata si sommano trasferita e  sommata con quella dell’incorporante rilevano in capo all’incorporante
Fusione non retrodatata si sommano trasferita e sommata con quella dell’incorporante; per il periodo in corso alla data dell’operazione la media dell’incorporata deve essere ragguagliata alla durata del periodo ante-fusione; la restante parte di  media deve essere assunta dall’incorporante ai fini del calcolo del proprio credito di imposta per il periodo di imposta nel corso del quale viene effettuata l’operazione ciascun soggetto agevola i costi sostenuti
Scissione parziale si trasferiscono alle beneficiarie e/o alla scissa in base al criterio analitico o ad un criterio equivalente, che approssimi l’analitico, determinato in relazione al caso specifico trasferita in base al criterio analitico o ad un criterio equivalente;  per il periodo in corso alla data dell’operazione la media della scissa  deve essere suddivisa tra scissa e beneficiarie ciascun soggetto agevola i costi sostenuti
Scissione totale non retrodatata si trasferiscono alle beneficiarie in base al criterio analitico o ad un criterio equivalente, che approssimi l’analitico, determinato in relazione al caso specifico trasferita in base al criterio analitico o ad un criterio equivalente; per il periodo in corso alla data dell’operazione la media della scissa  deve essere suddivisa tra scissa e beneficiarie ciascun soggetto agevola i costi sostenuti
Scissione totale retrodatata si trasferiscono alle beneficiarie in base al criterio analitico o ad un criterio equivalente, che approssimi l’analitico, determinato in relazione al caso specifico trasferita in base al criterio analitico o ad un criterio equivalente e sommata all’eventuale media delle beneficiarie agevolati sulle beneficiarie alle quali vanno attribuiti in base ad un criterio analitico
Conferimento nel gruppo si trasferiscono alla conferitaria in base al criterio analitico o ad un criterio equivalente, che approssimi l’analitico, determinato in relazione al caso specifico trasferita in base al criterio analitico o ad un  criterio equivalente; per il periodo in corso alla data dell’operazione la media della conferente deve essere suddivisa tra conferente e conferitaria ciascun soggetto agevola i costi sostenuti
ATTENZIONE
se entro il periodo di cui all’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 la conferitaria esce dal gruppo, a  decorrere dal periodo di imposta in corso alla data dell’operazione che determina la perdita del controllo la media trasferita alla conferitaria deve essere riassunta dalla conferente
Cessione di azienda nel gruppo si trasferiscono alla cessionaria in base al criterio analitico o ad un criterio equivalente, che approssimi l’analitico, determinato in relazione al caso specifico trasferita in base al criterio analitico o al criterio equivalente; per il periodo in corso alla data dell’operazione la media del cedente deve essere suddivisa tra cedente e cessionaria ciascun soggetto agevola i costi sostenuti
Affitto di azienda nel gruppo si trasferiscono alla locatrice in base al criterio analitico o ad altro criterio equivalente trasferita in base al criterio analitico o ad altro criterio equivalente –  per il periodo in corso alla data dell’operazione la media del locatore deve essere suddivisa con il locatario ciascun soggetto agevola i costi sostenuti
Conferimento, cessione e affitto di azienda extra-gruppo non si ereditano non si trasferisce ciascun soggetto agevola i costi sostenuti