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Sanzioni credito di imposta R&S

Sanzioni credito di imposta R&S

Sanzioni credito di imposta R&S

Sanzioni amministrative e penali in caso di utilizzo di un credito di imposta R&S inesistente

Le risorse di un’impresa industriale (personale, mezzi e risorse finanziarie), che vengono dedicate allo studio di innovazione tecnologica da utilizzare per migliorare i propri prodotti, crearne di nuovi, o migliorare i processi di produzione, sono oggetto di diversi interventi agevolativi da parte dello Stato attraverso crediti di imposta, particolare rilevanza in questo assume il credito di imposta Ricerca e sviluppo. E’ importante che l’imprenditore sia a conoscenza del rischio che può nascondersi dietro bonus particolarmente allettanti se non correttamente interpretati.

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Sanzioni credito di imposta R&S ed i controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate (Circolare 31/e del 2020)

Sono giunte diverse richieste di chiarimento all’Agenzia delle Entrate in ordine alle modalità ed ai tempi per l’esercizio delle attività di accertamento, in seno alle quali sono operati i controlli finalizzati a verificare la sussistenza delle condizioni di spettanza, tra l’altro, del credito d’imposta di cui dell’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (cd. credito d’imposta ricerca e sviluppo) e la corretta applicazione della relativa disciplina.

Al riguardo giova preliminarmente precisare che le disposizioni di attuazione della disciplina sono contenute nel Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 maggio 2015 – recante «Attuazione del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo».

In particolare, nell’articolo 8 del citato decreto attuativo è disposto che

«l’Agenzia delle entrate effettua controlli finalizzati a verificare la sussistenza delle condizioni di accesso al beneficio, la conformità delle attività e dei costi di ricerca e sviluppo effettuati a quanto previsto dal presente decreto».

Conseguenze in caso di sostenimento di attività/costi non ammissibili al credito di imposta

Qualora a seguito dei summenzionati controlli sia accertato che le attività/spese sostenute non siano ammissibili al credito d’imposta ricerca e sviluppo si configura un’ipotesi di utilizzo di un credito «inesistente per carenza totale o parziale del presupposto costitutivo ed il relativo atto di recupero dovrà essere notificato entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo in compensazione, non rilevando ai fini della violazione sopra richiamata la mera esposizione del credito in dichiarazione annuale.

Ad esempio, qualora il controllo verta sull’esistenza del credito d’imposta maturato nel periodo d’imposta 2015, indicato nella dichiarazione presentata nel 2016 e utilizzato in compensazione nel corso del 2017, gli Uffici potranno procedere alle operazioni di verifica entro l’ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo in compensazione, e, qualora riscontrino che il credito utilizzato è “inesistente” per mancanza dei presupposti costitutivi, dovranno notificare l’atto di recupero entro il 31 dicembre 2025.

Sanzioni

Nelle ipotesi di contestazione di crediti inesistenti trova applicazione la sanzione di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 471 del 1997 secondo cui «Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è applicata la sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi. Per le sanzioni previste nel presente comma, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633»

Per approfondire 

Scarica la Circolare 31/e del 23/12/2020

Dottrina: Interpelli sui crediti agevolativi e ruolo delle competenze tecniche