Credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo
Credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo
Presentiamo una sintesi del bonus Ricerca e Sviluppo ricordando che con la circolare n. 5/E del 16 marzo 2016 l’Agenzia delle Entrate, in collaborazione con il ministero dello Sviluppo economico, ha fornito le linee guida per la corretta interpretazione e applicazione del “bonus ricerca” pur senza dissipare in realtà alcuni punti critici in tema di servizi e consulenze. Interessanti invece le ipotesi di cumulo con altre agevolazioni e istruzioni sugli adempimenti necessari per la fruizione del credito di imposta.
L’art. 3 del D.L.145/2013 (modificato dalla legge n.190/2014, c.d. legge di stabilità 2015), riconosce un credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, le cui diposizioni applicative sono contenute nel D.M. 27/05/201 (pubblicato in G.U. n.174 del 29/07/2015).
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Ambito soggettivo
Ai sensi del comma 1 dell’art.3 del D.L.145/2013, « A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, è attribuito un credito d’imposta nella misura del 25 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015».
L’agevolazione è riconosciuta a tutte le imprese, indipendentemente da:
- Forma giuridica;
- Settore economico in cui operano;
- Regime contabile adottato (è applicabile anche dai soggetti in regime di contabilità semplificata).
N.B. non è previsto alcun limite di fatturato per le imprese beneficiarie.
Sulla base della Circ. Agenzia delle Entrate 20/2005, possono beneficiare di tale agevolazione:
- Persone fisiche esercenti attività commerciale ancorché gestita in forma di impresa familiare, comprese le aziende coniugali;
- S.n.c. e s.a.s.;
- Società di armamento;
- Società di fatto che abbiano per oggetto l’esercizio di attività commerciale;
- Consorzi tra imprese;
- S.p.a.; s.a.p.a.; s.r.l.;
- Società cooperative e di mutua assicurazione;
- Enti pubblici e privati, diversi dalle società, aventi ad oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale;
- Enti pubblici e privati, diversi dalle società, non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale, limitatamente al reddito derivante dall’attività commerciale esercitata.
Considerando che la legge non fornisce argomenti contrari, si ritiene che di tale agevolazione possano usufruire anche i soggetti che determinano il reddito con metodi forfetari o con l’applicazione di regimi d’imposta sostitutivi. Sono esclusi:
- Persone fisiche e società semplici esercenti attività agricola entro i limiti previsti dall’art.32 del TUIR;
- Enti non commerciali, se non titolari di reddito d’impresa;
- Titolari di reddito di lavoro autonomo;
- Imprese che svolgono attività di ricerca per conto di terzi (come specificato nella Relazione illustrativa al D.M. 27/5/2015, l’agevolazione è riconosciuta solo alle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo, sia direttamente che indirettamente tramite appositi contratti commissionati a terzi).
Ambito oggettivo
Sono ammissibili al credito d’imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo:
- lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette. Dal testo della norma si evince come possano fruire dell’agevolazione i lavori sperimentali o teorici privi di risvolti applicativi immediati, essendo l’oggetto della ricerca svincolato dalla sua effettiva utilizzazione;
- ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c). Non rientrano tra le spese agevolabili i costi relativi alla realizzazione di prodotti o processi che rappresentano un mero adattamento della tecnologia esistente alle particolari realtà aziendali. E’ necessario che i prodotti/servizi presentino caratteristiche innovative. L’Agenzia delle Entrate, nella circ.20/2005, chiarisce che « il concetto di innovazione di prodotto o di processo va inteso nel senso che non deve concretizzarsi in un prodotto già noto sul mercato o di un processo già utilizzato».
- acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;
- produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti
Ai fini della determinazione del credito d’imposta sono ammissibili i costi di competenza (ai sensi dell’art. 109 del TUIR) del periodo d’imposta di riferimento, direttamente connessi allo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili, quali:
- personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 4, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione UNESCO Isced (International Standard Classification of Education) o di cui all’allegato 1 al D.L. 145/2013, che sia:
1) dipendente dell’impresa, impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 2, comma 1, del citato decreto, con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;
2) in rapporto di collaborazione con l’impresa, compresi gli esercenti arti e professioni, a condizione che svolga la propria attività presso le strutture della medesima impresa;
Ai fini della determinazione del costo, occorre prendere in considerazione il costo effettivamente sostenuto dall’impresa, cioè:
- l’importo della retribuzione lorda prima delle imposte e dei contributi obbligatori;
- In rapporto all’effettivo impiego dei medesimi lavoratori nell’attività di ricerca e sviluppo.
- quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell’importo risultante dall’applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l’ attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell’IVA. In relazione alle quote di ammortamento, gli strumenti e le attrezzature di laboratorio devono essere acquistati dall’impresa a titolo di proprietà o di utilizzo. In caso di acquisto degli stessi mediante locazione finanziaria, concorrono alla determinazione dei costi ammissibili le quote capitali dei canoni; nel caso di locazione non finanziaria, si prenderà, invece, come valore di riferimento il costo storico del bene, risultante dal relativo contratto di locazione o da una specifica dichiarazione del locatore. Posto che il costo ammissibile è determinato in base alla misura e al periodo di utilizzo per l’attività di ricerca e sviluppo, la quota di ammortamento dovrà essere definita in relazione alla percentuale di utilizzo del bene nell’attività di ricerca e sviluppo e al periodo di tempo di utilizzo nell’arco di un anno.
- spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese comprese le start-up innovative, diverse da quelle che: controllano direttamente o indirettamente l’impresa, ne sono controllate, sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa. Come specificato dalla Relazione illustrativa al D.M. 27/05/2015, non sono incluse nelle spese relative alla ricerca contrattuale (c.d. extra muros) quelle relative alle commesse affidate alle società del gruppo, poiché maggiormente inquadrabili nell’ambito della ricerca “intra muros”. I contratti di ricerca devono essere stipulati con imprese residenti o localizzate: in Stati membri dell’UE, in Stati aderenti allo Spazio economico europero (SEE), in Paesi e territori che permettono un adeguato scambio di informazioni.
- competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne. Per le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale sono ammissibili, entro il limite massimo di 5.000 €, le spese sostenute per l ‘attività di certificazione contabile.
Soglia minima di costi agevolabili
Il credito d’imposta è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 5 milioni per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari 30.000€. Tale valore minimo è riferito alla spesa complessiva nel periodo d’imposta agevolato, e non alla spesa incrementale.
Il credito d’imposta è riconosciuto a condizione che la spesa complessiva per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, realizzata in ogni periodo d’imposta in relazione al quale si intenda fruire dell’agevolazione, sia superiore alla media degli stessi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31/12/2015 (triennio 2012-2014).
Quindi le condizioni, in ciascun periodo d’imposta, sono:
- spesa complessiva in R&S almeno pari a 30.000€;
- superiore alla media degli investimenti realizzati nel triennio 2012-2014.
Per le imprese in attività da meno di tre periodi d’imposta, la media degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da considerare per il calcolo della spesa incrementale è calcolata sul minor periodo a decorrere dal periodo di costituzione.
Ambito temporale
Possono beneficiare dell’agevolazione gli investimenti effettuati dal 2015 al 2019. Sono ammissibili i costi sostenuti in base al principio di competenza (art.109 TUIR):
- le spese di acquisizione di beni mobili si considerano sostenute alla data della consegna o della spedizione;
- le spese di acquisizione di beni immobili si considerano sostenute al momento della stipula dell’atto o, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo della proprietà o di altro diritto reale,
- le spese di acquisizione di servizi si considerano sostenute alla data in cui le prestazioni sono ultimate.
Determinazione dell’agevolazione
Il credito d’imposta spetta, fino ad un importo massimo annuale di 5.000.000 € per ciascun beneficiario, ed è riconosciuto a condizione che la spesa complessiva per investimenti in attività di ricerca e sviluppo effettuata in ciascun periodo d’imposta in relazione al quale si intende fruire dell’agevolazione ammonti almeno a 30.000 € ed ecceda la media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015 ovvero nel minore periodo in caso di imprese in attività da meno di tre periodi d’imposta.
In particolare, il primo periodo del comma 3 dispone che il credito di imposta è riconosciuto nella misura del “50 per cento della spesa incrementale relativa ai costi di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell’articolo 4” e del “25 per cento della spesa incrementale relativa ai costi di cui alle lettere b) e d) del medesimo articolo 4”.
Ferme restando le suddette condizioni, il credito d’imposta è quindi riconosciuto nella misura del:
- 50% della spesa incrementale relativa ai costi del personale altamente qualificato e dei contratti di ricerca “extra muros”;
- 25% della spesa incrementale relativa ai costi per strumenti e attrezzature di laboratorio e per le privative industriali.
Il credito d’imposta è, in ogni caso, calcolato sulla spesa incrementale riferita ai costi ammissibili, a prescindere dall’aliquota applicabile, nei limiti della spesa incrementale complessiva.
Per «spesa incrementale complessiva» si intende la differenza positiva tra l’ammontare complessivo delle spese per investimenti in attività di ricerca e sviluppo sostenute nel periodo d’imposta in relazione al quale si intende fruire dell’agevolazione e la media annuale delle medesime spese realizzate nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015 (2012-2014) ovvero nel minor periodo dalla data di costituzione.
Qualora entrambe le tipologie di spesa evidenzino un incremento, il credito d’imposta corrispondente sarà determinato applicando ad ogni incremento l’aliquota prevista per ciascun gruppo di spese.
Qualora l’incremento sia relativo ad una sola delle due tipologie di spesa, il credito d’imposta dovrà essere calcolato applicando l’aliquota prevista per il gruppo di spese che ha avuto l’incremento, sull’ammontare della spesa incrementale complessiva.
Si evidenzia, ancora una volta, che il credito d’imposta è riconosciuto, comunque, fino ad un importo massimo annuale di 5.000.000 € per ogni beneficiario.
Dal riferimento della norma ai «tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31/12/2015», si prende in considerazione una media “fissa”.
Come indicato dalla Relazione illustrativa del D.M. 27/05/2015, trattandosi di una media fissa, per le imprese costituite successivamente al 2014, la media di riferimento è pari a zero.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che nella media del triennio vanno considerati anche gli esercizi nei quali non sono stati sostenuti costi di R&S, il calcolo, quindi, va effettuato su tre anni, anche se in uno di questi l’importo di tali investimenti è uguale a zero.
Fruizione del credito d’imposta
Il credito d’imposta:
- È utilizzabile in compensazione per mezzo del modello F24 (c.d. compensazione esterna), a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti;
- Deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi;
- Non concorre alla formazione del reddito, nè della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini della determinazione del pro rata di indeducibilità degli interessi passivi e delle spese generali;
- Non si applica il limite annuale di utilizzazione dei crediti d’imposta da quadro RU (250.000€), ed il limite generale annuale di compensazione nel modello F24 (700.000€); né il divieto di compensazione dei crediti relativi ad imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per ammontare superiore a 1500€.
Certificazione e controlli
Si tratta di un’agevolazione automatica, che non prevede l’invio di un’istanza telematica per la sua fruizione.
Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l’indebita fruizione, anche parziale, del credito d’imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell’inammissibilità’ dei costi sulla base dei quali è stato determinato l’importo fruito, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
I controlli sono svolti sulla base di apposita documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali.
Tale certificazione deve essere allegata al bilancio.
Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti iscritti quali attivi nel registro dei revisori contabili.