Responsabilità degli amministratori per mancata adozione di adeguati assetti organizzativi
Responsabilità degli amministratori per mancata adozione di adeguati assetti organizzativi
La Sentenza del Tribunale di Milano del 18 ottobre 2019 ha sottolineato nuovi rischi per gli amministratori di SpA e di Srl. Gli amministratori sono passibili di denuncia al Tribunale nel caso non abbiano provveduto a strutturare un assetto organizzativo, amministrativo e contabile idoneo. Inoltre, può essere considerata una grave irregolarità anche l’incapacità a rilevare lo stato di crisi della società nonché di identificare adeguati strumenti di risposta alla crisi.
Si segnala, però, che fino al 15 febbraio 2021, non operano gli obblighi di segnalazione di sindaci e revisore all’organo amministrativo relativamente all’adeguatezza dell’assetto organizzativo, alla persistenza dell’equilibrio economico-finanziario, all’andamento della gestione e di eventuali segnali di crisi dell’impresa.
L’Art 375 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D. Lgs. 14/2019)
Sebbene il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza non sia ancora pienamente entrato in vigore, alcuni articoli, come l’art. 375, sono già operativi dal 16 marzo 2019. L’art. 375 ha introdotto importanti novità in materia di gestione dell’impresa apportando delle modifiche all’art. 2086 c.c. ed introducendo una serie di doveri a cui gli amministratori devono attenersi.
“L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”
La responsabilità degli amministratori
Gli amministratori sono responsabili in solido per gli eventuali danni provocati alla società dal mancato adempimento dei propri doveri. Essi sono tenuti ad agire con la diligenza prevista per il loro incarico anche ai sensi dell’art. 2392 del Codice civile. I nuovi doveri individuati dal Codice della Crisi incidono sulla gestione d’impresa affidata agli amministratori e, quindi, anche sull’applicazione della responsabilità degli amministratori. Laddove, quindi, gli amministratori che non istituiscano un adeguato assetto organizzativo, non rilevino tempestivamente la situazione di crisi e la perdita di continuità aziendale e non si adoperino immediatamente per la soluzione dello stato di crisi sono soggetti ad azione di responsabilità ex art. 2393 del Codice civile. Quest’ultima è attivabile per delibera assembleare entro 5 anni dalla cessazione dell’incarico dell’amministratore. La delibera ha l’obiettivo di obbligare l’amministratore responsabile al reintegro del patrimonio sociale per i danni derivanti dalla sua mala gestio. L’azione di responsabilità comporta, inoltre, la revoca dell’amministratore in carica se con voto favorevole dei soci che rappresentino almeno 1/5 del capitale sociale.
Denunzia al Tribunale ex art. 2409 c.c.
L’art. 2409 del Codice civile afferma il ricorso al Tribunale per gravi irregolarità nella gestione. Il dispositivo, infatti recita:
“Se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il ventesimo del capitale sociale possono denunziare i fatti al tribunale con ricorso notificato anche alla società. Lo statuto può prevedere percentuali minori di partecipazione.”
È evidente come tale istituto sia più facilmente attivabile in quanto la denuncia non deve essere approvata dall’assemblea sociale: resta ferma la necessità di provare che ci si trovi di fronte a “gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società”. In questo la sentenza del Tribunale di Milano del 18 ottobre 2019 ha aperto la possibilità all’utilizzo di un simile istituto laddove sia dimostrata la mancata adozione di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile. Nella sentenza, inoltre, l’amministratore unico è individuato come responsabile per gravi irregolarità anche per non aver attuato sufficienti, tempestive e concrete risposte alla crisi delle società e alla perdita di continuità aziendale. Il Tribunale con l’esercizio dei propri poteri istruttori è entrato nel merito delle scelte operate dall’amministratore ritenendo che la ricerca di nuovi finanziatori esterni non rappresentasse uno strumento idoneo per il superamento della crisi in quanto non supportato da business plan o da accordi di ristrutturazione.
Tale sentenza rappresenta, quindi, un precedente giurisprudenziale significativo. Deve essere considerata come imprescindibile la necessità di adottare adeguati assetti organizzativi per evitare l’assoggettabilità all’art. 2409 nonché alla responsabilità ex art. 2393 del Codice civile.
Per approfondimenti:
Massima giurisprudenziale e Sentenza del Tribunale di Milano del 18 ottobre 2019
Art. 2086 Codice civile – Gestione dell’impresa
Art. 2392 Codice civile – Responsabilità verso la società
Art. 2393 Codice civile – Azione sociale di Responsabilità
Art. 2409 Codice civile – Denunzia al tribunale
PROROGA
“L’obbligo di segnalazione di cui agli articoli 14, comma 2, e 15 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, opera a decorrere dal 15 febbraio 2021.”
Art. 14 Obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari
In vigore dal 01/09/2021
- Gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell’ambito delle proprie funzioni, hanno l’obbligo di verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l’assetto organizzativo dell’impresa è adeguato, se sussiste l’equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi della crisi.
- La segnalazione deve essere motivata, fatta per iscritto, a mezzo posta elettronica certificata o comunque con mezzi che assicurino la prova dell’avvenuta ricezione, e deve contenere la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l’organo amministrativo deve riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese. In caso di omessa o inadeguata risposta, ovvero di mancata adozione nei successivi sessanta giorni delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi, i soggetti di cui al comma 1 informano senza indugio l’OCRI, fornendo ogni elemento utile per le relative determinazioni, anche in deroga al disposto dell’articolo 2407, primo comma, del codice civile quanto all’obbligo di segretezza.
- La tempestiva segnalazione all’organo amministrativo ai sensi del comma 1 costituisce causa di esonero dalla responsabilità solidale per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni successivamente poste in essere dal predetto organo, che non siano conseguenza diretta di decisioni assunte prima della segnalazione, a condizione che, nei casi previsti dal secondo periodo del comma 2, sia stata effettuata tempestiva segnalazione all’OCRI. Non costituisce giusta causa di revoca dall’incarico la segnalazione effettuata a norma del presente articolo.
- Le banche e gli altri intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del testo unico bancario, nel momento in cui comunicano al cliente variazioni o revisioni o revoche degli affidamenti, ne danno notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti.