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Bonus Ricerca e Sviluppo tra novità e rischio finanziario

Bonus Ricerca e Sviluppo tra novità e rischio finanziario

Bonus Ricerca e Sviluppo tra novità e rischio finanziario

Per usufruire del contributo non devono mancare i requisiti della novità del prodotto e del rischio finanziario e, quindi, del possibile insuccesso tecnico.

Risoluzione 46/E

Con la risoluzione 46/E del 22 giugno 2018, l’Agenzia delle entrate interviene nuovamente sul tema del credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, affrontando l’aspetto della corretta individuazione dell’ambito oggettivo di applicazione dell’agevolazione.

Il Ministero aveva già emanato dettagliate istruzioni con circolare n. 59990 del 9 febbraio 2018

Credito d’imposta ricerca e sviluppo

Credito d’imposta del 50% su spese incrementali in Ricerca e Sviluppo, riconosciuto fino a un massimo annuale di 20 milioni di €/anno per beneficiario e computato su una base fissa data dalla media delle spese in Ricerca e Sviluppo negli anni 2012-2014.

Il credito d’imposta può essere utilizzato, anche in caso di perdite, a copertura di un ampio insieme di imposte e contributi.

Sono agevolabili tutte le spese relative a ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale: costi per personale altamente qualificato e tecnico, contratti di ricerca con università, enti di ricerca, imprese, start up e PMI innovative, quote di ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio, competenze tecniche e privative industriali

La misura è applicabile per le spese in Ricerca e Sviluppo che saranno sostenute nel periodo 2017-2020.

Il beneficio è cumulabile con:

  • Superammortamento e Iperammortamento
  • Nuova Sabatini
  • Patent Box
  • Incentivi alla patrimonializzazione delle imprese (ACE)
  • Incentivi agli investimenti in Start up e PMI innovative
  • Fondo Centrale di Garanzia

Requisito della novità e del rischio finanziario

Considerate le finalità del progetto e le modalità di realizzazione, il ministero interpellato ha escluso che gli investimenti in questione possano qualificarsi come attività di ricerca e sviluppo nell’accezione rilevante agli effetti della disciplina del credito d’imposta.

“Ai fini di tale qualificazione, nel caso di specie, mancherebbe sia il requisito della novità sia, tra l’altro, il requisito del rischio finanziario (nonché d’insuccesso tecnico), che dovrebbero caratterizzare tipicamente gli investimenti in ricerca e sviluppo.”

I criteri di classificazione del Manuale di Frascati

Secondo i criteri di classificazione del Manuale di Frascati, non costituiscono attività di ricerca e sviluppo, tra le altre:

  • le attività concernenti lo sviluppo di software applicativi e di sistemi informativi aziendali che utilizzino metodi conosciuti e strumenti software esistenti;
  • l’aggiunta di nuove funzionalità per l’utente a programmi applicativi esistenti;
  • la creazione di siti web o software utilizzando strumenti esistenti;
  • l’utilizzo di metodi standard di criptazione, verifica della sicurezza e test di integrità dei dati;
  • la “customizzazione” di prodotti per un particolare uso.

Per approfondire

Credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo – Articolo 3, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, e successive modificazioni.