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Work for equity

Work for equity

Work for equity

Guida all’uso del work for equity, strumenti di incentivazione e remunerazione di consulenti di startup innovative

Brevi cenni sull’agevolazione fiscale prevista a favore delle Startup e PMI innovative che riguarda i compensi spettanti ai collaboratori e consulenti dei Soggetti beneficiari che, in assenza di un vincolo di subordinazione, prestano a favore degli stessi opere o servizi

Possono beneficiare della disposizione in oggetto i consulenti, i professionisti e, in generale, i fornitori di opere e servizi delle startup diversi dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori continuativi delle stesse.

Work for equity e tassazione

L’assegnazione di azioni, quote o strumenti finanziari nel contesto del work for equity è esente da imposte e non concorre alla formazione del reddito imponibile del percettore, né al momento dell’ultimazione dell’opera o del servizio né al momento della effettiva emissione di tali azioni, quote o strumenti finanziari.

Non sono previste limitazioni alla successiva cessione dei titoli e strumenti finanziari attribuiti nel contesto del work for equity da parte dei beneficiari. La cessione di tali strumenti alla stessa startup emittente, pertanto, non comporterebbe la decadenza dal regime di agevolazione.

In ogni caso, eventuali plusvalenze generate su tali atti di cessione a titolo oneroso saranno normalmente assoggettate a tassazione in capo al soggetto alienante al momento della cessione.

Resta ferma l’applicazione dell’IVA sulla relativa prestazione, se dovuta e, pertanto, in questi casi, il prestatore del servizio sarà comunque tenuto ad emettere regolare fattura.

Work for equity e statuto

Lo statuto dei Soggetti abilitati deve prevedere la possibilità di adottare politiche di work for equity e, specificatamente, la possibilità di emettere strumenti finanziari partecipativi a fronte dell’apporto di opere o servizi.

A tale riguardo si segnala che il work for equity potrebbe non essere applicabile dalle società a responsabilità limitata cd. “semplificate”, previste dall’art. 2463 bis cod. civ., nonché da quelle a capitale ridotto (art. 2463, commi 4 e 5, cod. civ.), per le quali è prevista l’adozione di uno statuto standard che, non prevedendo la possibilità di emettere strumenti finanziari partecipativi, potrebbe escludere l’applicabilità del work for equity.

Perizia di stima

A tutela dei beneficiari del work for equity i soggetti abilitati dovrebbero predisporre una perizia di stima, redatta da parte di un esperto nominato dalle parti, al fine di valorizzare economicamente le prestazioni d’opera o i servizi resi da amministratori, dipendenti e fornitori terzi quali apporto verso quote o strumenti finanziari partecipativi.

Polizza fidejussoria

Gli apporti di prestazioni e servizi resi a fronte di quote attribuite dai Soggetti abilitati costituiti sotto forma di s.r.l. con un aumento di capitale a pagamento devono essere garantiti da apposite polizze fideiussorie o fideiussioni bancarie a carico dei soggetti che sono apportatori delle stesse analogamente a quanto avviene nelle s.r.l. ordinarie. Tali garanzie possono essere sostituite, qualora l’atto costitutivo lo preveda, dal versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro. Nelle s.p.a. ordinarie le prestazioni d’opera ed i servizi non possono essere oggetto di conferimento.

Per approfondire

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